Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2007, n. 43684
CASS
Sentenza 13 novembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'art. 672, comma primo, cod. proc. pen. prevede l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto da parte del giudice dell'esecuzione "senza formalità" e, quindi, senza necessità di formale richiesta da parte dei soggetti interessati. Solo nel caso in cui la esecuzione della pena sia terminata è necessaria, ai sensi del quarto comma del suddetto art. 672, la richiesta del condannato, in conseguenza dell'interesse meramente morale ad ottenere il beneficio e quindi dell'assenza di una qualsiasi concreta incidenza sulla esecuzione della pena.

In presenza di pene tutte condonabili, l'applicazione dell'indulto deve essere preceduta dalla loro unificazione, fermo restando che l'indulto può essere applicato anche a singole condanne, assumendo in tal caso i relativi provvedimenti un carattere di provvisorietà in quanto destinati ad essere assorbiti e superati dall'applicazione unitaria del beneficio in sede di cumulo ex art. 174, comma secondo, cod. pen..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2007, n. 43684
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43684
    Data del deposito : 13 novembre 2007

    Testo completo