Sentenza 14 dicembre 2001
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione, quando riconosca il vincolo della continuazione tra reati considerati in più sentenze o decreti di condanna, il giudice è soggetto nella determinazione della pena al limite indicato nell'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen. (consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non a quello fissato all'art. 81, comma secondo, cod. pen. (il triplo della pena relativa alla violazione più grave), trovandosi le due norme in concorso apparente (con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato all'art. 15 cod. pen.), e dovendosi evitare che, già raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso.
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- 1. Revirement delle Sezioni Unite in tema di continuazione inErika Tarquini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Le Sezioni Unite affrontano nuovamente la vexata quaestio dei limiti normativi che circoscrivono i poteri del giudice dell'esecuzione nelle ipotesi in cui sia chiamato ad applicare la disciplina della continuazione tra più reati, accertati con distinti provvedimenti di condanna passati in giudicato[1]. Il tema si colloca sullo sfondo degli spinosi intrecci tra l'art. 81 c.p. e l'art. 671 c.p.p., che rendono particolarmente insidiosa la materia della continuazione in executivis[2]. Il cuore della questione è il seguente: mentre il primo comma dell'art. 671 c.p.p. parrebbe accogliere la disciplina …
Leggi di più… - 2. Esecuzione penale, reato continuato, concorso formale, determinazione della penaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2001, n. 5637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5637 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO - Presidente - del 14/12/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 7027
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 022719/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OD AR N. IL 30/07/1964
avverso ORDINANZA del 17/12/1999 CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI lette, le conclusioni del P.G. Dr. L. Ciampoli che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza del 17.12.1999, depositata il 12.1.2001, la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta presentata nell'interesse di DI IO al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati per i quali era stato condannato con dieci distinte sentenze divenute irrevocabili e rideterminava la pena in nove anni, otto mesi di reclusione e lire 12.900.000 di multa.
Il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione della legge penale e vizi logici della motivazione in relazione all'art. 81 c.p., sul rilievo che il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente rideterminato la pena per il reato continuato in misura superiore al triplo di quella stabilita per la violazione più grave.
Il ricorso è infondato.
Il tema di indagine devoluto alla decisione di questa Corte verte sulla individuazione del criterio di computo della pena che deve essere applicata dal giudice dell'esecuzione in caso di riconoscimento della continuazione tra reati che hanno formato oggetto di distinte sentenze di condanna divenute irrevocabili, dovendo stabilirsi se sia operante la disposizione di cui all'art. 8 1, commi 1 e 2, c.p. ovvero quella di cui all'art. 671, comma 2, c.p.p.: la prima norma dispone che l'autore di più reati uniti dal vincolo della continuazione è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo;
la seconda prevede che il giudice dell'esecuzione determina la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza. Il diverso contenuto delle due disposizioni rende necessario identificare il rapporto esistente tra le due disposizioni al fine di accertare quale sia il limite ai poteri del giudice dell'esecuzione nella determinazione della pena In caso di applicazione della disciplina del reato continuato a norma dell'art.671 c.p.p.. L'interpretazione logica e sistematica della normativa porta a riconoscere che la determinazione della pena in sede esecutiva è regolata unicamente dalla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 671 del codice di rito, e non dall'art. 81 c.p., in quanto, essendo configurabile un concorso apparente di norme, la prevalenza della prima costituisce puntuale applicazione del principio di specialità enunciato dall'art. 15 c.p.. Invero, pur riguardando le due disposizioni il medesimo oggetto, corrispondente alla determinazione della pena per il reato continuato, nella previsione dell'art. 671, comma 2, è presente l'elemento specializzante costituito dal fatto che la pena per i reati unificati per continuazione è applicata in sede esecutiva con riferimento ad una pluralità di sentenze di condanna passate in giudicato, in alcune delle quali il giudice della cognizione potrebbe già avere riconosciuto la continuazione tra più reati ed avere già raggiunto il limite massimo del triplo della pena per la violazione più grave. Da quest'ultima circostanza traspare la palese ragione giustificativa della disposizione posta dall'art. 671, comma 2, c.p.p., che, non richiamando il limite del triplo di cui all'art. 81 c.p. ma fissando la regola per cui la pena per il reato continuato non può essere superiore alla somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza, intende proprio evitare che si formi una "sacca di impunità", come, invece, si verificherebbe se, una volta riconosciuta la continuazione e applicato il limite del triplo, fossero pronunciate nuove sentenze di condanna per ulteriori reati accomunati ai precedenti dal medesimo disegno criminoso. Ed invero se dovesse ritenersi operante il criterio di cui all'art. 81 c.p. e non quello posto dall'art. 671, comma 2, c.p.p., il giudice dell'esecuzione si troverebbe di fronte ad un limite insuperabile e per gli ulteriori reati satelliti non potrebbe stabilire un aumento, neppure minimo, della pena complessiva fissata in occasione della continuazione anteriormente riconosciuta, Pertanto, stante la correttezza logica e giuridica delle linee argomentative dell'ordinanza impugnata, in cui non è stata superata la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza di condanna, le censure formulate dal ricorrente risultano destituite di fondamento e la loro inconsistenza giustifica la pronuncia di rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2002