Sentenza 2 ottobre 2007
Massime • 1
In caso di applicazione da parte del giudice dell'esecuzione della disciplina del reato continuato tra più reati, alcuni dei quali oggetto di condanna all'esito di giudizio abbreviato, la riduzione di pena spettante per questi ultimi deve essere riconosciuta anche quando risulti violazione più grave quella di cui ai reati giudicati con il rito ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2007, n. 40448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40448 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/10/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3161
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 015361/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT CO, N. IL 06/12/1955;
avverso ORDINANZA del 15/01/2007 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 15 gennaio 2007 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione:
- ha riconosciuto, in accoglimento della richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., da NT OL, il vincolo della continuazione tra i fatti per cui il predetto è stato irrevocabilmente giudicato con sentenza 9/5/2000 della Corte di appello di Milano (condanna ad anni 8 e mesi 8 di reclusione e L. 60.000.000, di multa per violazione dell'art. 110 c.p., art. 73, comma 1, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 4) e con sentenza 17/9/2003 dello stesso tribunale palermitano (condanna a 14 anni di reclusione per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 5 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6) ed ha rideterminato la pena complessiva in anni 18 e mesi 8 di reclusione;
.
- ha rigettato la richiesta di revoca del provvedimento di confisca della somma di L. 212.231.840 adottato il 19 ottobre 1996 dallo stesso tribunale palermitano, in sede esecutiva, con riferimento ad altro procedimento pure promosso nei confronti del prevenuto. Con riferimento alla determinazione complessiva della pena il giudice dell'esecuzione ha assunto come base per il calcolo, ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p., la pena irrogata per i fatti giudicati con l'ultima condanna e l'ha aumentata di anni 4 e mesi 8 di reclusione in relazione ai fatti giudicati con la sentenza 9/5/2000, misura che ha ritenuto equa, tenuto conto, in particolare, dell'indole dei reati di cui trattasi e della personalità del prevenuto.
Contro questa pronuncia il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale deduce:
- con riferimento al riconoscimento dell'applicazione della disciplina del reato continuato, l'erroneità della determinazione dell'aumento della pena base nella misura di anni 4 e mesi 8, non avendo il giudice dell'esecuzione tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p., non avendo considerato che la pena ritenuta meno grave quella cioè di cui alla sentenza del Tribunale di Milano era stata applicata al NT all'esito di giudizio abbreviato;
- con riferimento al rigetto dell'istanza di revoca del provvedimento di confisca, che la motivazione dell'ordinanza risultava manifestamente illogica nella parte in cui ritenuto sussistere un collegamento diretto tra la somma confiscata ed i fatti illeciti contestati al NT, non fornendo alcuna spiegazione convincente circa le ragioni per cui la somma trovata in possesso dell'imputato doveva- ritenersi costituire il profitto dell'attività di spaccio contestatagli.
Il ricorso è fondato limitatamente alla prima censura sollevata. Risulta in effetti che nel procedimento definito con la sentenza del 9 maggio 2000 della Corte di appello di Milano era stato adottato il rito abbreviato e, conseguentemente, la pena inflitta era stata diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442 c.p.p., comma 2. Si tratta di un vantaggio sotto il profilo sanzionatorio che il NT ha irrevocabilmente acquisito come corrispettivo di quello ottenuto dallo Stato, sotto il profilo della economia processuale, in conseguenza della scelta di tale rito e pertanto, come già affermato da questa Corte in un caso non dissimile, "non vi è alcuna ragione logica e giuridica ne' alcun ostacolo di carattere tecnico per cui il predetto tale vantaggio debba perdere nel momento in cui, come effetto dell'applicazione in fase esecutiva di un istituto ispirato al favor rei quale la continuazione, la pena autonomamente determinata sulla quale è stata fatta operare la riduzione ex art.42 c.p.p., viene trasformata in aumento ex art. 81 c.p." (così Cass.
sez. 1, sentenza n. 15409 del 17/2/2004 - 31/3/2004, Rv. 227929, ric. Pennini). Da quanto sin qui osservato discende, quindi, che la riduzione di pena spettante per i reati che sono stati giudicati con rito abbreviato deve, in caso di applicazione della disciplina del reato continuato, essere operata sul relativo aumento anche se il reato più grave è stato giudicato con rito ordinario, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata va evidentemente annullata nella parte in cui il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la disciplina del reato continuato, ha determinato l'aumento della pena base, senza in alcun modo fare richiamo all'art. 442 c.p.p., in relazione ai reati giudicati con la sentenza del 9 maggio 2000. Inoltre la pena prese come base va depurata dalla continuazione "interna".
Quanto invece al secondo motivo di gravame, il collegio deve rilevare come lo stesso risulti del tutto privo di fondamento dal momento che anche in questa sede la difesa non prospetta in ricorso alcun elemento di novità da cui possa desumersi l'illegittimità del provvedimento di confisca adottato dal Tribunale il 19 ottobre 2006 ai sensi dell'art. 240 c.p., limitandosi a svolgere considerazioni in fatto dirette a sostenere la legittimità della detenzione della somma sequestrata al NT ed a confutare la fondatezza della decisione del Tribunale, adeguatamente e logicamente motivata, secondo cui l'ingente somma di cui trattasi, anche in considerazione delle inusuali modalità di custodia (occultamento sotto un mobile della cucina), costituire il provento dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2007