Sentenza 22 ottobre 1999
Massime • 1
Alla stregua del letterale tenore dell'art.671, comma 2, c.p.p., il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena complessiva conseguente all'applicazione della continuazione, è tenuto soltanto a non superare la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o con ciascun decreto, e pertanto, una volta individuata, ai sensi dell'art.187 disp. att. c.p.p., la violazione più grave, non gli è vietato, nell'operare sulla relativa pena l'aumento per ciascun reato satellite, di quantificare tale aumento in misura anche superiore alla pena originariamente inflitta per quel reato, sempre che il risultato finale dell'operazione non dia luogo al superamento del summenzionato limite fissato dalla legge.
Commentario • 1
- 1. Esecuzione penale, reato continuato, concorso formale, determinazione della penaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/1999, n. 5826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5826 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 22.10.1999
1.Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIORDANO UMBERTO " N.5826
3.Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N.15749/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BUONANNO GENNARO n. il 03.10.1949
avverso ordinanza del 16.06.1998 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. OSSERVA LA CORTEIn fatto
Con l'impugnata ordinanza, per quanto qui d'interesse, il tribunale di S. Maria Capua V., in qualità di giudice dell'esecuzione, riconobbe, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il vincolo della continuazione tra i fatti di cui alla sentenza del medesimo tribunale in data 19 gennaio 1994 e quelli di cui alla sentenza del pretore di Marcianise in data 27 marzo 1996, entrambe pronunciate nei confronti di Buonanno Gennaro, e determinò quindi la pena complessiva in anni tre e mesi quattro di reclusione e lire 1.100.000 di multa. Più specificamente il tribunale, ritenuta come violazione più grave quella di porto di arma clandestina, per la quale, con la sentenza 19 gennaio 1994, era stata originariamente stabilita la pena di anni tre di reclusione e lire 900.000 di inulta, aumentata con la medesima sentenza di mesi sei di reclusione e lire 300.000 di multa per altri reati in materia di armi, con finale riduzione di un terzo del totale, ai sensi dell'art. 442 c.p.p., sì da pervenire ad un risultato di anni due e mesi quattro di reclusione e lire 800.000 di multa, rideterminò nella stessa misura la pena complessiva relativa a tutti i suddetti reati, aumentandola, quindi, di mesi sei di reclusione e lire 150.000 di multa per ciascuno degli altri due reati (ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale), cui si riferiva la sentenza 27 marzo 1996, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale era stata applicata una pena complessiva di anni uno e mesi sei di reclusione, più la multa. Risultato finale dell'operazione fu quindi quello della determinazione di una pena complessiva di anni tre e mesi quattro di reclusione e lire 1.100.000 di multa.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Buonanno denunciando come illegale l'aumento di pena di sei mesi riferito al reato di resistenza a pubblico ufficiale, dal momento che per tale reato, ritenuto in continuazione con quello di ricettazione, era stato applicato, con la sentenza 27 marzo 1996, un aumento di soli due mesi di reclusione.
In diritto
Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che "deve riconoscersi al giudice dell'esecuzione il potere dovere di rideterminazione completa delle pene in aumento -ovviamente nel rispetto dei limiti imposti dagli artt. 81 cod. pen. e 671 c.p.p. - in una rappresentazione globale dei numeri e dell'importanza di tutte le violazioni legate dal vincolo della continuazione e della rideterminazione fra esse del reato più grave, alla stregua del criterio dettato dalla disposizione di attuazione di cui all'art. 187 D.L.vo 28 luglio 1989 n. 271, superando e travolgendo così la valutazione frammentaria e parziale avvenuta in sede di cognizione" (Cass. I, 31 luglio 1991 n. 2721, Caimmi, m. 188339). Più recentemente analogo concetto risulta espresso da Cass. I, 31 maggio 1997 n. 1663, Spinelli, m. 207692, secondo cui: "Una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati satelliti non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevi la qualità della pena per essi comminata. A tale criterio deve attenersi anche il giudice dell'esecuzione il quale, nella rideterminazione della pena in seguito all'applicazione della continuazione in executivis, non è vincolato dal giudicato se non nell'individuazione del reato più grave, che deve avvenire a norma dell'art. 187 disp. att. c.p.p., e deve solo rispettare i limiti di cui al comma primo dell'art. 81 cod. pen. e al comma secondo dell'art. 671 cod. proc. pen.". In linea con tale orientamento, deve quindi ritenersi che, nella specie, non facendosi questione circa la correttezza dell'individuazione della violazione più grave e non essendo stati superati i limiti indicati dall'art. 81 cpv. cod. pen. e dall'art. 671, comma 2, cod.proc. pen. (risultando, anzi, con riguardo a detta ultima disposizione, una riduzione di mesi quattro di reclusione rispetto alla somma delle pene separatamente inflitte con le due sentenze in relazione alle quali è stata applicata la continuazione), non vi sia, da parte dell'interessato, ragione alcuna di doglianza.
Non ignora, peraltro, questa Corte che l'orientamento anzidetto risulta contraddetto da altre e più numerose pronunce di legittimità, secondo le quali, avuto essenzialmente riguardo alle finalità di vantaggio per il condannato in vista delle quali è stato concepito l'istituto della continuazione, sarebbe da escludere la possibilità di aumento, in sede esecutiva, non solo della pena complessiva (il che è pacifico), ma anche di quelle inflitte per i singoli episodi criminosi. In tal senso, in particolare: Cass. I, 4 febbraio 1992 n. 72, Frigato, m. 189142; Cass. I, 25 luglio 1996 n. 3745, Pistone, m. 205341; Cass. I, 14 ottobre 1997 n. 5336, Giugliano, m. 208592; Cass. I, 4 aprile 1998 n. 1138, Greco, m. 210247. Da tale opposto orientamento si ritiene, tuttavia, di dissentire dal momento che esso, pur richiamandosi ad un principio certamente esatto, quale è quello che riconosce la finalità di favore cui è ispirato l'istituto della continuazione, tanto in sede di cognizione quanto in sede esecutiva, spinge poi tale principio al punto di farlo indebitamente prevalere sul chiaro ed inequivocabile dettato normativo, secondo cui unica condizione - sotto il profilo che qui interessa per una legittima determinazione della pena - complessiva in execitivis è quella che detta pena non sia superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto (art. 671, comma 2, c.p.p.); previsione, questa, che ricalca, del resto, quella, del tutto analoga, di cui all'art. 81, comma terzo, cod. pen. secondo cui la pena determinata ai sensi dei commi primo e secondo "non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti" (cioè attenendosi alla regola del cumulo materiale o giuridico ordinario).Da tali norme sembra chiaramente evincersi che il legislatore, proprio in considerazione del carattere di favore dell'istituto della continuazione, si è preoccupato di far sì che la sua applicazione non si traducesse, paradossalmente, in un danno, senza però escludere l'eventualità che da essa non derivassero comunque vantaggi, se non altro in termini di quantificazione globale della pena. Se così è, non appare quindi lecito all'interprete andare oltre alla suddetta volontà del legislatore e postulare, al di là del dettato normativo, la necessità che la continuazione produca in ogni caso un vantaggio, spingendosi poi al punto di affermare che tale vantaggio deve essere riscontrato non solo in termini di risultato finale (quale, nella specie, come si è visto, si è comunque prodotto), ma anche in termini di singoli addendi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2000