Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/1999, n. 5826
CASS
Sentenza 22 ottobre 1999

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Massime1

Alla stregua del letterale tenore dell'art.671, comma 2, c.p.p., il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena complessiva conseguente all'applicazione della continuazione, è tenuto soltanto a non superare la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o con ciascun decreto, e pertanto, una volta individuata, ai sensi dell'art.187 disp. att. c.p.p., la violazione più grave, non gli è vietato, nell'operare sulla relativa pena l'aumento per ciascun reato satellite, di quantificare tale aumento in misura anche superiore alla pena originariamente inflitta per quel reato, sempre che il risultato finale dell'operazione non dia luogo al superamento del summenzionato limite fissato dalla legge.

Commentario1

  • 1Esecuzione penale, reato continuato, concorso formale, determinazione della penaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/1999, n. 5826
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5826
Data del deposito : 22 ottobre 1999

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