Sentenza 30 maggio 2013
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione nel determinare la pena finale per il reato continuato incontra il limite, stabilito dall'art. 671 cod. proc. pen., del divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale, ma entro tale margine, una volta individuata, secondo il disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la violazione più grave, è libero di stabilire la pena congrua per ciascun altro episodio criminoso, anche facendo ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., senza essere tenuto a rispettarne misura e nemmeno specie già indicate nelle sentenze. (In applicazione del principio, la Corte ha considerato corretto l'operato del giudice dell'esecuzione che, riconoscendo la continuazione tra un reato punito con la reclusione ed altro meno grave per il quale era stata applicata la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, ha determinato l'aumento con la reclusione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2013, n. 25426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25426 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 30/05/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1980
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 46376/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA DO N. IL 22/09/1976;
avverso l'ordinanza n. 95/2012 GIP TRIBUNALE di TRIESTE, del 27/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 luglio 2012 il G.I.P. del Tribunale di Trieste, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza, proposta da LD Cena, per l'applicazione in sede esecutiva dell'istituto della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze ivi indicate, rideterminando la pena complessiva, condizionalmente sospesa, in anni uno, mesi tre di reclusione ed Euro 700,00 di multa.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'interessato personalmente, il quale lamenta violazione di legge in relazione alle norme di cui agli artt. 76 e 81 cpv. cod. pen. e L. n. 689 del 1981, art. 57, comma 2, e carenza di motivazione: il Giudice
dell'esecuzione aveva errato nell'incrementare la sanzione stabilita per il reato più grave, sia quanto alla pena detentiva, che a quella pecuniaria, senza considerare che la sentenza del 4/7/2005, sull'accordo delle parti, gli aveva applicato la pena detentiva di mesi sei di reclusione, sostituita con quella pecuniaria corrispondente di Euro 6.840,00.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Gabriele Mazzotta, con requisitoria scritta del 10 gennaio 2013 ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
1. Va premesso che appartiene al costante indirizzo interpretativo di questa Corte a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 4901 del 27/3/92, Cardarilli, rv. 191129, l'affermazione, secondo la quale, quando la questione dell'applicazione della continuazione tra reati giudicati con distinte sentenze sia posta in sede esecutiva ed il giudice ne ravvisi i presupposti giustificativi, egli è tenuto a rispettare il giudicato solamente per quanto riguarda l'individuazione del reato più grave, la cui sanzione deve prendere in considerazione quale base del procedimento di computo, applicandovi gli aumenti di pena per i reati ad esso unificati, senza che analogo vincolo sussista quanto al trattamento sanzionatorio originariamente previsto per tali reati satellite, che perdono la loro autonomia ed il loro distinto rilievo quanto a qualità e quantità della punizione inflitta (Cass., sez. 1, n. 4862 del 6/7/2000, Basile, rv. 216752; sez. 1, n. 32277 del 25/2/2003, Mazza, rv. 225742; sez. 1, n. 28514 del 4/6/2004, Giannone, rv. 228849; sez. 1, n. 15986 del 2/4/2009, Bellini, rv. 243174). Ne discende che il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena finale per il reato continuato, incontra il limite, stabilito dall'art. 671 cod. proc. pen., del divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale, ma entro tale margine, una volta individuata in conformità al disposto dell'art. 187 disp. att. c.p.p., la violazione più grave, è libero di stabilire la pena congrua per ciascun altro episodio criminoso, anche facendo ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., senza essere tenuto a rispettarne misura e nemmeno specie già indicate nelle singole sentenze. Potrà dunque quantificare tale aumento in entità anche superiore alla pena originariamente inflitta per quel reato (Cass. sez. 1, n. 31429 dell'8/6/2006, Serio, rv. 234887), così come se per la violazione più grave sia stata inflitta una pena di specie diversa, oppure quella detentiva e quella pecuniaria congiuntamente, a differenza di quanto stabilito e comminato per le altre fattispecie illecite ad essa unificate, procederà ad incrementare soltanto l'unica pena di natura diversa, oppure entrambe.
1.3 Tale libertà nella scelta del trattamento sanzionatorio e nell'individuazione della sua misura complessiva discende dalla maggiore ampiezza dei poteri valutativi assegnati in tema di continuazione al giudice dell'esecuzione rispetto a quello della cognizione e trova la sua giustificazione nella possibilità di un riesame della situazione complessiva del reo e delle violazioni accertate a suo carico al fine di rintracciarvi l'unicità del disegno criminoso, di cui i diversi giudici della cognizione hanno potuto apprezzare e conoscere frammentariamente soltanto i singoli episodi attuativi. Nè, come già acutamente osservato dalla pronuncia di questa Corte n. 31429/2006, sopra citata, le affermazioni di principio enunciate incontrano un ostacolo nel divieto di "reformatio in pejus", istituto valido per le impugnazioni, non riferibile automaticamente anche alla fase esecutiva, nella quale l'unico limite invalicabile è costituito dal cumulo materiale delle pene inflitte con le separate pronunce giudiziali e nemmeno nel principio generale del "favor rei", cui è ispirata la disciplina della continuazione, posto che la sua applicazione è stata sollecitata dallo stesso condannato.
2. Ebbene, i medesimi principi devono trovare applicazione anche nel caso di specie, nel quale una delle due sentenze divenute irrevocabili aveva accordato al ricorrente la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente: da un lato non ha alcun pregio giuridico, per le ragioni già esposte, la pretesa che fosse incrementata soltanto la pena pecuniaria del reato ritenuto di maggiore gravità, punito congiuntamente sia con la reclusione, che con la multa, dall'altro il giudice dell'esecuzione ha ritenuto nell'esercizio dei propri poteri discrezionali di incrementare entrambe dette pene e di non applicare la sanzione sostitutiva, già riconosciuta con la sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti del G.I.P. del Tribunale di Trieste del 14/7/2005, senza comunque avere travalicato il limite della materiale sommatoria delle pene separatamente inflitte al Cena e col l'estensione della sospensione condizionale, in origine riconosciuta soltanto con la sentenza del Tribunale di Bolzano del 9/8/2004, alla sanzione complessiva rideterminata.
3. Non ha fondamento nemmeno la doglianza che assume non essere stata adeguatamente motivata la scelta operata dal giudice dell'esecuzione nel determinare la pena per i reati satellite: al contrario, nell'esprimere la valutazione di congruità e di proporzione della sanzione individuata l'ordinanza impugnata richiama in modo sintetico, ma pertinente, i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed è seguita da analitica descrizione delle condotte materiali accertate a carico del Cena, oggetto dunque di analitica e completa disamina.
Va dunque respinto il ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2013