Sentenza 14 maggio 2009
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi.
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Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2009, n. 23041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23041 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/05/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1668
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 1055/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IS IO, n. il 22 maggio 1962;
avverso l'ordinanza 15 settembre 2008 - GIP del Tribunale di Pescara;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 15 settembre 2008, depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse di Di RI IO volta a richiedere l'applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. in relazione alle condanne indicate, rideterminava la pena in anni venti di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa.
2. - Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore avv. Antonio di Blasio, Di RI IO chiedendo l'annullamento del provvedimento gravato per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non avendo dato il giudice alcuna contezza sulle modalità della pena stabilita.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Pescara.
3.1. - Si osserva che l'art. 132 c.p.p. regola la commisurazione discrezionale della pena sia in senso stretto con riferimento ai parametri edittali, sia in senso lato come scelta della specie e della misura della pena da irrogare in tutti quegli istituti che involgono l'uso del potere discrezionale del giudice. Mentre il principio costituzionale di cui all'art. 25 Cost., comma 2, impone al legislatore la tassatività del precetto penale perché lo stesso sia formulato con precisione e ragionevolezza, affinché i consociati sappiano in modo inequivoco quale legge seguire, la discrezionalità consente al giudice di poter adeguare la norma astratta al caso concreto dovendo però dare contezza di questo operazione di adattamento. L'obbligo di motivazione è strettamente correlato con il potere discrezionale vuoi perché consente di poter effettuare un controllo esterno all'iter logico seguito dal giudice, e dunque di poter garantire una perequazione nei casi consimili, vuoi per ragioni di dignità propria del condannato che ha diritto di conoscere le ragioni per le quali gli è stata comminata quella determinata sanzione. Sotto questo profilo, l'obbligo di motivazione è generale, indisponibile e completo dovendo seguire i canoni della logica e del diritto.
Ancorché l'art. 671 c.p.p. non faccia nessun richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., posto che la rideterminazione della pena opera su una comminatoria che ha già visto applicati dal giudice della cognizione quegli stessi parametri, il giudice ha tuttavia pur sempre il dovere, nell'esercizio del suo potere valutativo discrezionale entro i limiti quantitativi di legge di cui allo stesso art. 671 c.p.p., di esporre le proprie ragioni perché siano noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi, onde pervenire alla valutazione unitaria e complessiva dei dati oggetto del suo esame.
3.2. - Tanto premesso, nella fattispecie, il giudice dell'esecuzione non ha dato contezza dell'esercizio del suo potere discrezionale concretamente espresso nella fissazione della pena tra i limiti di legge (di cui all'art. 671 c.p.p., comma 2 che stabilisce il non superamento della somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o decreto) considerato che l'esplicitazione dell'iter determinativo era ancor più necessario, nel caso scrutinato dal giudice di merito, non essendosi assestata la fissazione della pena nei minimi possibili.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena inflitta a titolo di continuazione e rinvia per nuovo esame sul punto al GIP del Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2009