Sentenza 22 gennaio 2009
Massime • 1
L'applicazione della continuazione in sede esecutiva, qualora l'entità della pena sia determinata in misura non prossima ai minimi edittali, comporta la necessità di una motivazione che non si risolva in mere clausole di stile, ma indichi concretamente le ragioni della decisione, facendo riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen..
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Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2009, n. 16691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16691 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/01/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 291
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 030657/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT IO OC, N. IL 14/09/1960;
avverso ORDINANZA del 16/05/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. - Con ordinanza deliberata il 16 maggio 2008 la Corte di Appello di Reggio Calabria, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta presentata da SA SA CO ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ravvisava il vincolo della continuazione tra i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti - delitto considerato più grave - associazione per delinquere di tipo mafioso, cessione continuata di stupefacenti ed estorsione continuata aggravata, oggetto della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria il 19 luglio 2095, e quelli oggetto, rispettivamente, della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria pronunziata il 20 gennaio 1992 (associazione per delinquere) e della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria pronunziata il 15 gennaio 1999 (estorsione, associazione per delinquere di tipo mafioso, detenzione illegale di sostanze stupefacenti, installazione di apparecchiature radioriceventi) e, per l'effetto, rideterminava la pena complessiva in anni ventinove di reclusione ed Euro 26.500,00 di multa.
2. Avverso tale pronuncia hanno proposto autonomi ricorsi per Cassazione il SA, personalmente, ed il suo difensore, deducendone l'illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione.
In entrambi i ricorsi l'ordinanza della Corte territoriale viene censurata: 1) con riferimento alla decisione di escludere l'applicazione della disciplina del reato continuato: a) ai reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria pronunziata il 14 luglio 1987 (ricettazione di una macchina da scrivere e detenzione di un fucile); b) a quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria pronunziata il 7 novembre 1989 (detenzione e porto di varie armi durante la latitanza); c) a quello di tentata estorsione di cui alla della sentenza della Corte di appello di Genova pronunziata il 20 novembre 1991, in quanto illogicamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto tali delitti non riconducibili ai programmi criminosi della "cosca SA", la quale, come accertato nelle sentenze di condanna in atti, risultava ininterrottamente operante in Seminara, dagli anni ottanta;
2) con riferimento alla "dosimetria della pena", in quanto - a prescindere dal superamento del limite fissato dall'art. 81 c.p., comma 2 - per ben sei dei reati unificati sotto il vincolo della continuazione, era stato determinato un aumento di pena in misura uguale a quella comminata in sede di cognizione, così vanificare, in definitiva, la "ratio sottesa all'istituto de quo".
3 - Il ricorso è fondato, nei limiti precisati in prosieguo. In primo luogo va osservato che risultano prive di fondamento le censure mosse all'ordinanza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento dell'applicabilità della disciplina del reato continuato anche con riferimento ai reati oggetto, rispettivamente, della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria pronunziata il 14 luglio 1987, della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria pronunziata il 7 novembre 1989, e della sentenza della Corte di appello di Genova pronunziata il 20 novembre 1991, ove si consideri che il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la configurabilità della continuazione, ha fatto puntuale riferimento a dati circostanziali e giuridici caratterizzanti, in concreto, la disomogeneità della dimensione storico-naturalistica dei diversi delitti, adeguatamente valorizzando le ragioni fattuali che ostavano all'identificazione di un unico e preordinato disegno criminoso, avendo evidenziato in particolare: a) quanto alla ricettazione di una macchina da scrivere e detenzione di un fucile oggetto della prima delle sentenze di cui trattasi, che tali reati risultavano commessi il 16 dicembre 1978, e quindi in epoca assai risalente, rispetto a quelli valutati in continuazione;
b) quanto alla detenzione e porto di varie armi oggetto della seconda delle sentenze di cui trattasi, che tale condotta era stata accertata nel maggio 1989 e che pertanto, trattandosi di illeciti commessi durante la latitanza, gli stessi non potevano ritenersi inseriti, ab inizio, nel programma criminoso riconducibile agli obiettivi criminali della cosca di appartenenza;
c) quanto al tentativo di estorsione oggetto della terza delle sentenze di cui trattasi, che tale reato, in quanto commesso tra il maggio ed il giugno 1987 in territorio ligure, fuori quindi nel contesto territoriale di prevalente operatività della cosca (Seminara), doveva ritenersi un'autonoma espressione della personalità criminale del SA.
Fondata, nei termini meglio precisati in prosieguo, deve ritenersi, invece, la censura sviluppata in entrambi i ricorsi, relativamente alla determinazione della pena. Se è pur vero infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte (si veda ex multis Sez. 1, Sentenza n. 39306 del 21/10/2008, Rv. 241145), che nel procedimento di esecuzione, quando riconosca il vincolo della continuazione tra reati considerati in più sentenze o decreti di condanna, il giudice è soggetto, nella determinazione della pena, al limite indicato nell'art. 671 c.p.p., comma 2 (consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non a quello fissato all'art. 81 c.p., comma 2, (il triplo della pena relativa alla violazione più grave), trovandosi le due norme in concorso apparente (con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato all'art. 15 c.p.), sicché nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi con riferimento all'avvenuto superamento di detto limite, insufficiente deve ritenersi, invece, la motivazione del provvedimento impugnato, relativamente alla decisione di determinare gli aumenti di pena per la continuazione, salvo che per i reati G ed O della sentenza sub C (quella della Corte di appello di Reggio Calabria pronunziata il 15 gennaio 1999), in misura pari a quella stabilita dai giudici di cognizione, "trattandosi di pena adeguata".
Come affermato da questa Corte anche con riferimento all'applicazione in executivis della continuazione, se nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", allorquando ritenga, invece, di determinare l'entità della pena in misura non prossima ai minimi edittali, egli deve evidenziare concretamente le ragioni per cui ha così quantificato la pena, facendo ricorso a tutti o ad alcuni dei parametri di cui all'art. 133 c.p., non potendo la motivazione esaurirsi nel ricorso a delle mere clausole di stile. L'impugnata ordinanza va quindi annullata, limitatamente alla determinazione della pena, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria, giudice dell'esecuzione, che, procedendo ad un nuovo esame dell'istanza in parte qua, si atterrà all'affermazione di diritto di cui alla presente pronuncia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2009