Sentenza 4 giugno 2004
Massime • 1
Una volta ritenuta la continuazione tra più reati, la determinazione della pena deve essere operata individuando la pena per la violazione più grave e procedendo all'aumento fino al triplo di questa indipendentemente dal fatto che per i reati minori siano previste pene di specie e natura diverse. (Fattispecie in cui è stata eliminata la pena della multa inflitta per i reati di detenzione e porto illegale di arma, riconosciuti in continuazione con quello di tentato omicidio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2004, n. 28514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28514 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/06/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2634
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 045596/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON NT N. IL 22/05/1958;
avverso SENTENZA del 29/09/2003 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. G. Galati, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza del 29.9.2003, il GUP del Tribunale di Lecco applicava a IA TO su concorde richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 c.p.p., la pena di quattro anni di reclusione e di 80 euro di multa per i delitti di tentato omicidio e di detenzione e porto illegale di una pistola.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 444 c.p.p. in riferimento al mancato rispetto dell'accordo delle parti e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
Il giudice di merito ha applicato la pena concordata dalle parti, nella misura di quattro anni di reclusione e di 80 euro di multa, senza attenersi al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, secondo cui, in tema di reato continuato, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, le sanzioni originariamente previste per le violazioni minori non esplicano più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave a prescindere da quella comminata per i reati satelliti, dato che la nuova unità che si viene a comporre disancora questi ultimi dalle rispettive specifiche sanzioni edittali e li aggancia al criterio dell'aumento sino al triplo della pena prevista per la violazione più grave (Cass., Sez. 6^, 12 giugno 1997, Albini). Alla stregua di tale principio deve considerarsi illegale la pena concordata, in quanto, posto che il reato più grave è costituito dal tentato omicidio punito con la sola pena della reclusione, il giudice avrebbe dovuto applicare la sola pena detentiva e non anche quella pecuniaria.
Pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena della multa, che deve essere limitata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena della multa, che elimina.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2004