Sentenza 2 marzo 2004
Massime • 1
In presenza di una pluralità di condanne inflitte e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da tale cumulo il complesso di detenzione subita in custodia cautelare, qualora i periodi di detenzione preventiva si riferiscano a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima della detenzione e dopo di essa (nella specie, in periodo di libertà conseguente ad evasione). In tal caso, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che devono a vario titolo essere operate e con applicazione, prima sui cumuli parziali e poi su quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2004, n. 19540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19540 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/03/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1134
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 037947/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO AR, N. IL 12/11/1953;
avverso ORDINANZA del 15/07/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
con ordinanza in data 15/7/03 la Corte di assise di appello di Roma, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento di richieste avanzate dal Procuratore generale della Repubblica con provvedimenti di cumulo emessi il 15/10/01 e il 23/5/03 nei confronti di GL MA - con i quali è stata determinata in 30 anni di reclusione ed euro 39.405,66 di multa la pena complessiva da costui espianda in forza di condanne riportate con sentenza 7/12/94 della Corte di appello di Roma (2 anni e 4 mesi di reclusione e 1.900.000 lire di multa) e con sentenze della stessa Corte di assise di appello emesse il 4/3/98 (26 anni di reclusione), il 28/1/00 (18 anni di reclusione) e il 6/10/00 (27 anni e 15 giorni di reclusione e 75 milioni di lire di multa ) - ha revocato due condanne al predetto inflitte per reati di oltraggio e ha applicato gli indulti concessi con i D.P.R. 744/1981 e 394/1990. Contro questa pronuncia il difensore del TI ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge per essere la pena complessiva stata determinata attraverso la formazione di due accumuli parziali e lamenta che non siano stati da essa detratti 630 giorni di liberazione anticipata che erano stati concessi al suo assistito con ordinanze in data 13/6/00 e 8/5/01 del Tribunale di sorveglianza di Firenze. Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P.. Correttamente invero sono stati formati due cumuli, uno riguardante le pene inflitte con le sentenze 28/1/00 e 6/10/00 della Corte di assise di appello e l'altro riguardante le pene inflitte con la sentenza 7/12/94 della Corte di appello e con la sentenza 4/3/98 della Corte di assise appello. Solo alle pene comprese nel primo cumulo, in quanto irrogate per reati commessi anteriormente al 12/12/80, poteva infatti essere imputato il periodo di detenzione sofferto dal GL dal 19/12/81 all'1/7/89, data in cui il predetto è evaso venendo poi di nuovo arrestato il 26/7/90, mentre le altre pene gli sono state irrogate per reati commessi successivamente a tale periodo durante il tempo in cui è rimasto in libertà e si è quindi verificata la situazione che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. 5^ 25/11/92, Soru, rv. 193.212; Sez. 1^ 18/5/93, Galdo, rv. 194.618; Sez. 1^ 12/10/98, Monopoli, rv. 211.803) impone appunto la formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni di pena che devono essere a vario titolo operate e con applicazione quindi prima sui cumuli parziali e poi su quello totale, come nel caso di specie è stato fatto, del criterio moderatore di cui all'art. 78 C.P.. Quanto alla liberazione anticipata, risulta dall'ordinanza impugnata che è stata regolarmente computata nel primo cumulo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2004