Sentenza 10 febbraio 2006
Massime • 1
In sede di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione è tenuto ad individuare il reato più grave e ad operare l'aumento di pena per la ritenuta continuazione con gli altri reati per i quali vi è stata condanna con separate sentenze alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., pertanto nel caso che il reato più grave così individuato sia diverso da quelli per i quali è già stata ritenuta la continuazione in sede di condanna si deve escludere la formazione del giudicato in relazione alla cosiddetta continuazione esterna, cioè relativa a reati giudicati in diversi procedimenti, ed il giudice dell'esecuzione deve autonomamente rideterminare gli aumenti di pena ex novo nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2006, n. 11587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11587 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 10/02/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 271
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 018439/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI DA N. IL 11/10/1950;
avverso ORDINANZA del 25/02/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Ciampoli L. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 18 marzo 2002 la Corte di Appello di Venezia ha applicato ex art. 671 c.p.p. la disciplina del reato continuato tra i reati per i quali FI CO era stato condannato con cinque sentenze divenute irrevocabili e rideterminava la pena complessiva in cinque anni, due mesi e venti giorni di reclusione, rigettando la richiesta di applicazione di indulto.
Contro la predetta ordinanza il FI ha proposto ricorso per Cassazione deducendo - per quanto ancora interessa - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena per il reato continuato.
Con sentenza del 13 marzo 2003 la Prima Sezione di questa Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia per nuovo esame. Ha osservato la Corte che quando si chieda l'applicazione della continuazione in fase esecutiva in ordine a più condanne, delle quali quella più grave sia stata pronunciata per più reati già uniti dal vincolo della continuazione nel giudizio di cognizione, deve essere assunta come base la pena inflitta, in tale giudizio, per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti, che dovrà essere "ex novo" determinato dal Giudice dell'esecuzione. Per contro l'ordinanza impugnata aveva assunto come pena base l'intera pena inflitta con la sentenza del 4.4.2001 della Corte di Appello di Venezia. Pronunciando in sede di rinvio, la Corte di Appello, con ordinanza del 4 febbraio 2005, ha applicato la disciplina della continuazione rideterminando nuovamente la pena complessiva in anni 5, mesi 2 e giorni 20 di reclusione.
Contro tale ordinanza FI CO ha proposto ricorso per Cassazione denunciando violazione dell'art. 671 c.p.p. e art. 187 disp. att. c.p.p. nonché dell'art. 623 c.p.p., lett. a) e relativo vizio motivazionale. Deduce in particolare il ricorrente che la Corte di merito avrebbe applicato il principio enunciato dalla sentenza di annullamento della precedente ordinanza soltanto in relazione alla determinazione delle pena base per il reato più grave ma non avrebbe, poi, determinato "autonomamente" l'aumento per i singoli reati satellite, così come disposto dalla Corte di Cassazione. Il principio di intangibilità del giudicato sarebbe stato applicato erroneamente perché riferibile soltanto all'esclusione della continuazione e non alla pena. Con memoria depositata il 26 gennaio 2006 ai sensi dell'art. 611 c.p.p., la difesa del ricorrente ha ulteriormente precisato che alla luce della sentenza di questa Corte il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto identificare la pena più grave tra tutte quelle applicate per i singoli reati unificati per continuazione in base al criterio dettato dall'art. 187 disp. att. c.p.p., per poi stabilire autonomamente l'entità degli aumenti da applicare per ciascun reato satellite, dandone conto con adeguata motivazione confermata ai parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p.. Per contro il Giudice di rinvio si è limitato a "scindere"
soltanto i reati di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 4.4.2001 ed a prendere come pena base quella più alta (due anni e otto mesi di reclusione) inflitta dal Tribunale di Pordenone per il reato ritenuto più grave;
poi ha applicato un aumento per continuazione di cinque mesi di reclusione per il reato sub a) (peraltro senza alcuna precisazione del criterio adoperato in relazione ai parametri di cui all'art. 133 c.p., come era stato imposto dalla Cassazione (rilievo costituente un primo motivo di ricorso) e (altro motivo di ricorso) erroneamente il Giudice di rinvio, non ha minimamente provveduto a sciogliere tutti i singoli reati unificati per continuazione, ed a "stabilire autonomamente l'entità degli aumenti da applicare per ciascun reato satellite", come era stato imposto dalla Cassazione, rilevando che "con le condanne sub c), d) ed e), divenute irrevocabili, già sono stati applicati gli aumenti per la continuazione rispetto a precedenti condanne" ed ha ritenuto di essere "vincolata dal giudicato" in relazione alle condanne di cui alle sentenze sub c), d) ed e), tenendo ferme le pene ivi applicate, senza minimamente procedere "autonomamente" ad alcuna valutazione, come era stato imposto dalla Cassazione, per giunta trascurando il fatto che tali aumenti erano stati operati in relazione a "pena base" diversa da quella di due anni e otto mesi di reclusione, ritenuta quale "pena base" dalla stessa Corte d'Appello di Venezia pronunciante.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Invero, il tema di indagine del presente giudizio di legittimità consiste nell'accertare se il Giudice di rinvio abbia o non osservato la regola dettata dall'art. 627 c.p.p, comma 3, ("il Giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa") e dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2, ("nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio deve uniformarsi").
Ciò posto, va rilevato che in sede di annullamento la prima sezione di questa Corte (sent. 13.3.2003) ha enunciato - mediante espresso rinvio a precedenti pronunce, qui di seguito indicate - i seguenti principi:
"Quando si chieda l'applicazione della continuazione in fase esecutiva in ordine a più condanne, delle quali quella più grave sia stata pronunciata per più reati già uniti dal vincolo della continuazione nel giudizio di cognizione, deve essere assunta come base la pena inflitta, in tale giudizio, per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti, che dovrà essere "ex novo" determinato dal Giudice dell'esecuzione" (SENT. 0 6557 29/11/1999 - 03/02/2000 SEZ. 1). "In sede di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. il Giudice è tenuto ad individuare il reato più grave e ad operare l'aumento della pena per la ritenuta continuazione con gli altri reati per i quali vi è stata condanna con separate sentenze alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., a nulla rilevando che per tali reati, già riuniti in precedenza con il vincolo della continuazione, sia stata determinata una pena superiore a quella finale. Infatti, una volta individuato il reato più grave diverso da quelli per i quali è già stata ritenuta la continuazione, si deve escludere la formazione del giudicato in relazione alla cosiddetta continuazione esterna, potendo il Giudice rideterminare gli aumenti di pena "ex novo" nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen." (Sez. 1, Sentenza n. 3734 del 27/05/1997 Cc. (dep. 18/07/1997) Rv. 208251). Orbene, il Giudice del rinvio ha applicato la disciplina della continuazione alle seguenti sentenze di condanna:
a) Tribunale di Trento in data 19.12.1991, anni 2 di reclusione;
b) Corte d'Appello di Trieste 4.12.1996 anni 2 e mesi 8 di reclusione;
c) Corte d'Appello di Venezia 29.1.2001 anni 1 e mesi 6 di reclusione in continuazione con una precedente condanna;
d) Corte d'Appello di Venezia 8.2.2001 mesi 1 e giorni 20 di reclusione in continuazione con una precedente condanna;
e) Corte d'Appello di Venezia 4.4.2001 anni 3 e mesi 2 di reclusione in continuazione con la precedente condanna sub b), assorbita nella presente sentenza;
e, individuato come più grave il reato di cui alla sentenza sub b) (Tribunale di Pordenone in data 9.3.1993, confermata da Corte d'Appello di Trieste in data 4.12.1996), operato l'aumento per la continuazione relativamente alle altre predette condanne, ha determinato la pena complessiva da infliggere a RI CO in anni 5, mesi 2 e giorni 20 di reclusione. In particolare, la Corte di merito ha escluso di poter rideterminare la pena in aumento per i reati già uniti in continuazione di cui alle sentenze sub c), d) ed e), ostando il giudicato formatosi in relazione agli stessi reati.
Nella concreta fattispecie, dunque, il Giudice del rinvio, pur avendo correttamente individuato la pena base per il reato ritenuto più grave (quella di cui alla sentenza sub b) e pur avendo correttamente ritenuto intangibile il giudicato formatosi in ordine all'aumento della pena per effetto della ritenuta continuazione in relazione alle sentenze sub c), ed e) - entrambe già operanti un aumento sul reato più grave giudicato con la sentenza del Tribunale di Pordenone - ha erroneamente operato alla stessa stregua in relazione alla sentenza sub d) la quale, a differenza delle altre due, ha applicato l'aumento per la continuazione sulla sentenza del Tribunale di Trento. Lo stesso principio invocato dal Giudice del rinvio - secondo il quale l'art. 671 cod. proc. pen., dando attuazione alla direttiva n. 97 della Legge Delega n. 91 del 1987 in materia di applicazione, in sede esecutiva, dell'art. 81 cod. pen., esclude la configurabilità della continuazione tra fatti già valutati e giudicati irrevocabilmente in un singolo procedimento, essendo la continuazione, in tale ipotesi, esclusa dalla logica del sistema costitutivo dalla intangibilità in giudicato, mentre lo prevede per i soli fatti che abbiano formato oggetto di distinti procedimenti, e sempre che non sia intervenuto un giudizio circa la continuazione concernenti tali fatti (Sez. 1, Sentenza n. 4682 del 20/12/1990 Cc. (dep. 01/02/1991) Rv. 186586) - si riferisce al giudicato sulla continuazione che si sia formato nello stesso procedimento e non in relazione a fatti giudicati in diversi procedimenti. E se appare conforme al principio dell'intangibilità del giudicato il ritenere congruo l'aumento della pena applicato in continuazione in sede di cognizione (come nella concreta fattispecie in relazione alle condanne sub c ed e) rispetto allo stesso reato ritenuto più grave in sede esecutiva, il principio stesso è inapplicabile allorquando, per effetto dell'applicazione dell'istituto della continuazione in sede esecutiva venga a mutare il reato ritenuto più grave in sede di cognizione, come, nella concreta fattispecie, è avvenuto per il reato di cui alla sentenza sub d).
In relazione a tale ultima condanna, dunque, il Giudice del rinvio dovrà autonomamente "rideterminare l'aumento di pena "ex novo" nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen." (Sez. 1, Sentenza n. 3734 del 27/05/1997 Cc. (dep. 18/07/1997) Rv. 208251).
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2006