Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2006, n. 11587
CASS
Sentenza 10 febbraio 2006

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In sede di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione è tenuto ad individuare il reato più grave e ad operare l'aumento di pena per la ritenuta continuazione con gli altri reati per i quali vi è stata condanna con separate sentenze alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., pertanto nel caso che il reato più grave così individuato sia diverso da quelli per i quali è già stata ritenuta la continuazione in sede di condanna si deve escludere la formazione del giudicato in relazione alla cosiddetta continuazione esterna, cioè relativa a reati giudicati in diversi procedimenti, ed il giudice dell'esecuzione deve autonomamente rideterminare gli aumenti di pena ex novo nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2006, n. 11587
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11587
    Data del deposito : 10 febbraio 2006

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