Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di continuazione "in executivis", ove il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena di cui all'art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2010, n. 5480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5480 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/01/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 78
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 31544/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE GE, N. IL 06/05/1963;
avverso l'ordinanza n. 14/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 10/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. LO VOI Francesco, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata, con rideterminazione dell'aumento di pena, a titolo di continuazione, in ragione di nove mesi e dieci giorni di reclusione, e per il rigetto, nel resto, del ricorso. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 10 giugno 2009 e depositata il 17 giugno 2009, la Corte di appello di Lecce, in parziale accoglimento della richiesta del condannato, appresso indicato, ha riconosciuto la continuazione tra il delitto di spaccio di stupefacenti, per il quale GE ER, aveva riportato condanna, giusta sentenza della medesima Corte 15 marzo 2007, e gli altri delitti (associativi e concernenti gli stupefacenti) oggetto della precedente condanna inflitta dalla Corte di assise di appello della stessa sede, giusta sentenza 6 dicembre 2005; ha rideterminato la pena complessiva in dieci anni e sette mesi di reclusione (pena base: nove anni e cinque mesi;
aumento ex art. 81 c.p.: un anno e due mesi); mentre ha respinto l'ulteriore richiesta avanzata dal condannato per la dichiarazione della continuazione anche con riferimento ai delitti di rapina (e connessi reati), commessi il 10 e il 28 dicembre 1998, pei quali era stato condannato giusta sentenze 17 novembre 2004 e 29 dicembre 1999 e già ritenuti in continuazione tra loro. In relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità, il giudice della esecuzione ha motivato: il difensore ha prodotto certificato dell'11 aprile 2006, rilasciato dal Servizio per le tossicodipendenze di Lecce e attestante "lo stato di tossicodipendenza dal 18 agosto 2000 da oppiacei e cocaina";
l'aumento per la riconosciuta continuazione deve essere congruamente operato in ragione di un anno e due mesi di reclusione, senza la riduzione del terzo, in quanto la condanna del reato satellite fu inflitta in esito a giudizio celebrato col rito ordinario (e non con quello abbreviato); non è ravvisabile la identità de disegno criminoso anche con riferimento alle rapine commesse nel dicembre 1998, non essendo apprezzabile alcun collegamento con gli altri delitti a matrice associativa.
2. - Ricorre per Cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Cosimo D. Rampino, mediante atto s.d., depositato il 17 luglio 2009, col quale sviluppa due motivi, dichiarando promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione, nonché mancanza della motivazione. 2.1- Con il primo motivo il difensore si duole del diniego - che censura affatto immotivato - della estensione del riconoscimento della continuazione rispetto ai delitti di rapina, opponendo: tra le due rapine è già stata riconosciuta la continuazione;
la Corte territoriale non ha considerato lo stato di tossicodipendenza del condannato.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la omessa riduzione del terzo, in relazione all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione per il delitto satellite, del quale la Corte di appello inflisse la condanna, giusta sentenza del 15 marzo 2007, in esito a giudizio celebrato col rito abbreviato.
3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 13 ottobre 2009, osserva: correttamente la Corte territoriale ha negato la continuazione tra il delitto associativo e quelli relativi gli stupefacenti, da una parte, e i reati di rapina, dell'altra; difettano elementi per ritenere che condotte siano frutto di "preventiva e (..) unitaria programmazione", avuto riguardo all'intervallo cronologico, al titolo eterogeneo dei delitti e alla relative circostanze;
generiche sono le censure, in proposito formulate dal ricorrente;
mentre è fondata la censura del condannato per la omessa riduzione in ragione di un terzo della pena applicata a titolo di continuazione, in relazione al delitto relativo alla condanna inflitta della medesima Corte il 15 marzo 2007, trattandosi di sentenza pronunciata in giudizio celebrato col rito abbreviato. 4. - Il primo motivo è infondato.
Innanzi tutto priva di pregio è la censura difensiva circa l'omessa valu-tazione dello stato di tossicodipendenza del condannato, laddove, secondo la certificazione prodotta dal difensore, la relativa insorgenza risulta posteriore di oltre un anno e sette mesi alla commissione della più recente delle rapine per le quali il ricorrente postula il riconoscimento della continuazione con gli altri reati.
La Corte territoriale dopo aver analizzato le condotte delittuose, relative alle rapine, commesse in San Pancrazio Salentino il 10 dicembre 1998 e in Brindisi il 28 dicembre 1998, ha rilevato la carenza di collegamenti dei delitti in parola con la matrice associativa che informa gli altri reati.
Il decisivo rilievo della Corte territoriale non è stato apprezzabilmente confutato dal ricorrente mediante la indicazione degli elementi che suffraghino la tesi contraria, epperò il ricorso si appalesa, in parte de qua, privo del requisito della specificità dei motivi, prescritto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e sanzionato dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) a pena di inammissibilità.
5. - È, invece, fondato il secondo motivo.
Questa Corte ha fissato il principio di diritto, secondo il quale "in tema di continuazione, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto ex art. 81 c.p.p., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p., ed in particolare nell'ipotesi in cui venga ritenuta la continuazione con altro fatto già giudicato con il predetto rito e detto fatto sia considerato meno grave, l'imputato ha diritto a che l'incremento sulla pena base tenga conto della diminuente de qua" (Sez. 5, 6 ottobre 2000, n. 11874, Ruggiero, massima n. 218574; Sez. 1, 17 febbraio 2004, n. 15409, Pennisi, massima n. 227929; e Sez. 1, 2 ottobre 2007, n. 40448, Valentino, massima n. 238049).
Epperò, nella specie, risultando (contrariamente all'erroneo assunto della Corte territoriale) che la condanna per il reato satellite fu inflitta, giusta sentenza pronunciata in esito a giudizio celebrato col rito abbreviato (la Corte di appello di Lecce riformò colla sentenza del 15 marzo 2007 quella del giudice della udienza preliminare della stessa sede 20 giugno 2005), l'aumento applicato a titolo di continuazione (un anno e due mesi di reclusione) deve essere ridotto in ragione di un terzo (quattro mesi e venti giorni di reclusione), a, pertanto, a nove mesi e dieci giorni, con conseguente rideterminazione della pena finale in complessivi dieci anni, due mesi e dieci giorni di reclusione (nove anni e cinque mesi + nove mesi e dieci giorni = dieci anni, due mesi e dieci giorni). 6. - Conseguono l'annullamento, senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), della ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione dell'aumento per la continuazione e alla pena complessiva che risulta, nei sensi anzidetti, e il rigetto del resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata, limitatamente all'aumento per la continuazione e alla pena complessiva, che ridetermina, rispettivamente, in nove mesi e dieci giorni di reclusione e in dieci anni, due mesi e dieci giorni di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010