Sentenza 31 marzo 2005
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione, quando riconosca il vincolo della continuazione tra reati considerati in più sentenze o decreti di condanna, il giudice è soggetto nella determinazione della pena al limite indicato nell'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen. (consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non a quello fissato all'art. 81, comma secondo, cod. pen. (il triplo della pena relativa alla violazione più grave), trovandosi le due norme in concorso apparente (con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato all'art. 15 cod. pen.), e dovendosi evitare che, già raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso.
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Leggi di più… - 2. Esecuzione penale, reato continuato, concorso formale, determinazione della penaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2005, n. 24823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24823 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 31/03/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 1386
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 041662/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA IM N. IL 29/05/1968;
avverso ORDINANZA del 07/07/2004 TRIBUNALE di PESCARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Ciampoli che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Il Tribunale di Pescara con l'ordinanza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 671 c.p.p. applicava nei confronti di ZI MO la disciplina del reato continuato tra i fatti di cui alla sentenza del Pretore di Atessa del 20 gennaio 1999, irrev. il 7.10.2003, e del Tribunale di Pescara dell'11 marzo 1999, irrev. Il 16.12.2003 e quelli di cui alle sentenze per le quali era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione con precedente provvedimento del 21.6.2004, fissando l'ulteriore aumento di pena in mesi 8 di reclusione e 200 euro di multa, così rideterminando in anni 6, mesi 7 di reclusione e 2.332,91 euro di multa la pena complessiva.
2. Deduce il ricorrente violazione di legge poiché nel determinare la pena complessiva per il reato continuato il Tribunale non aveva rispettato il limite fissato dall'art. 81 comma 1 c.p. (il triplo della pena inflitta per il reato più grave).
3. Il ricorso è infondato e dunque non può essere accolto. Questa Corte ha già modo di affermare infatti che "nel procedimento di esecuzione, quando riconosca il vincolo della continuazione tra reati considerati in più sentenza o decreti di condanna, il giudice è soggetto nella determinazione della pena, al limite indicato nell'art. 671, comma 2 c.p.p. (consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non a quello fissato all'art. 81, comma 2 c.p. (il triplo della pena relativa alla violazione più grave), trovandosi le due norme in concorso apparente (con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato dall'art. 15 c.p.) e dovendosi evitare che, già raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati dei quali in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso". (Cass. sez. 1 14.12.2001, ric. Iodice;
Cass. sez. 1 12.12.2001 ric. Franco). Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2005