Sentenza 15 dicembre 2009
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2009, n. 49748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49748 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 3381
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 28165/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AN IO, N. IL 24/09/1974;
avverso l'ordinanza n. 219/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 06/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. Ciampoli Luigi, che ha chiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 06.04.2009 la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, riconosceva in favore del condannato Di FA UC vincolo di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., tra tutti i reati di cui alle sentenze della stessa Corte 12.02.2005 (per associazione mafiosa ed in materia di droga) e 07.11.2006 (per concorso in tentata estorsione), determinando quindi la pena unica complessiva in anni 9, mesi 4 di reclusione ed Euro 20.120,00 di multa.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo: a) errato calcolo della pena complessiva, avendo la Corte preso a base l'intera pena della prima sentenza, e non già il reato più grave;
b) eccessivo aumento per la continuazione per la tentata estorsione, anche in rapporto al coimputato che, con posizione più pesante, aveva ottenuto un aumento di pena più lieve.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio.
4. Il ricorso, fondato nella sua prima deduzione, deve essere accolto nei termini di cui alla seguente motivazione. Ed invero risulta palesemente, dal testo stesso dell'impugnata ordinanza, come la Corte territoriale abbia erroneamente preso a base del calcolo per la ritenuta continuazione l'intera pena (anni 6 e mesi 10 di reclusione, più multa) irrogata dal giudice della cognizione per la sentenza 12.02.2005, pur trattandosi di sentenza che comprende, già riuniti in continuazione, i reati di cui all'art. 416 bis c.p. e D.P.R. n.309 del 1990, art. 73. È evidente dunque l'errore che inficia l'impugnata ordinanza, posto che è del tutto pacifico che il giudice dell'esecuzione, allorché deve procedere alla rideterminazione della pena ex art. 671 c.p.p., deve prima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satelliti, compresi quelli che già fossero riuniti in continuazione con quello preso a base (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 4911 in data 15.01.2009, Rv. 243375, Neder e altri;
ecc). Si impone dunque annullamento per violazione di legge, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame che tenga conto del principio di diritto qui stabilito. Tanto assorbe anche la seconda doglianza.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2009