Sentenza 26 novembre 1997
Massime • 3
Poiché ai fini della determinazione della pena per il reato continuato deve aversi riguardo alla violazione più grave considerata in astratto e non in concreto, nel caso di concorso fra delitto e contravvenzione la "violazione più grave" si individua nel delitto, in relazione al quale il giudizio di maggior gravità discende direttamente dalle scelte del legislatore. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che la disposizione di cui all'art. 187 delle norme di attuazione del codice di rito, secondo cui, ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione, <<si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave>>, deve ritenersi limitata alla sola fase esecutiva, alla cui regolamentazione è espressamente volta, ed è insuscettibile di applicazione generalizzata)
In tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati satelliti - qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale - è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena effettuata dal giudice di merito il quale, ritenuto reato più grave il delitto ed assunta come pena base la sola multa prevista per tale violazione, aveva su di essa applicato l'aumento per la continuazione con riferimento al reato satellite consistente in una contravvenzione punita anche con l'arresto, così complessivamente irrogando esclusivamente la sanzione pecuniaria)
Ai fini della determinazione dell'aumento di pena per la continuazione nell'ipotesi in cui il reato più grave sia un delitto punito con la sola multa ed il reato satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, la pena pecuniaria, pur di specie diversa, si cumula a quella del reato base divenendo ad essa omogenea, in quanto porzione della pena base aumentata; per il calcolo della pena detentiva, invece, occorre procedere prima ad un'operazione intermedia, governata dalle regole poste dall'art. 135 cod. pen. sul ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, e quindi, convertito l'arresto in pena pecuniaria, anche questa diviene porzione dell'aumento sulla pena base. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che la pena base del reato continuato non può mai essere inferiore a quella prevista come minimo per uno qualsiasi dei reati unificati del medesimo disegno criminoso).
Commentari • 13
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Per leggere il testo dell'ordinanza annotata clicca in alto su "visualizza allegato". Si segnala che la trattazione del ricorso, da parte delle S.U., è stata fissata per il 21 giugno 2018. 1. La disciplina del reato continuato torna ancora una volta all'attenzione delle Sezioni Unite. Con l'ordinanza in epigrafe, la IV sezione della Corte di cassazione ha richiesto al Supremo Collegio di risolvere il seguente quesito: “se sia ammissibile la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee” e “se, in ossequio al favor rei, ferma la configurabilità della continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, ove il reato più grave sia punito con la pena detentiva e quello satellite …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/11/1997, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dai Sigg. Magistrati:
Prof. Antonio La Torre Presidente UDIENZA del
Dott. Francesco Simeone Componente 8 Aprile 1998
Dott. Giovanni Tranfo Componente
Dott. Alfonso Malinconico (Rel.) Componente SENTENZA
Dott. Giovanni Pioletti Componente N° 15
Dott. Torquato Gemelli Componente
Dott. Giuseppe Cosentino Componente REG. GEN.
Dott. Vincenzo Colarusso Componente N° 31792/97
Dott. Adalberto Albamonte Componente
in Camera di Consiglio
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO LB n. Caserta 21\7\1951;
avverso l'ORDINANZA della Pretura Circondariale di Pavia del 19\7\1997;
udita la relazione fatta dal dott. Alfonso Malinconico;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Mario Iannelli che ha chiesto accogliersi il ricorso;
OSSERVA:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pretore di Pavia il 19\7\1997 rigettò l'incidente di esecuzione proposto dal difensore di LI LB contro l'ordine di carcerazione emesso il 25\6\1997 per l'espiazione della pena di mesi sei di arresto inflitta con sentenza in data 25\3\1997. Ritenne non sussistente la dedotta nullità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza con il relativo estratto contumaciale, eseguita a mezzo del servizio postale, per l'omessa indicazione sull'avviso di ricevimento delle formalità prescritte dall'art. 8 comma 2 della legge 20\11\1982 n. 890. Il LI ed il suo difensore hanno proposto separati ricorsi per cassazione con i quali denunciano in primo luogo la nullità della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale per l'inosservanza degli artt. 170, 171 lett. f) e 157 comma 8 c.p.p., in quanto l'attestazione del deposito del piego presso l'ufficio postale non è stata accompagnata dal documentato compimento delle attività imposte dall'art. 8 comma 2 L. 890\82 cit. Deducono poi la violazione dell'art. 656 comma 2 c.p.p. essendo affetto da nullità l'ordine di carcerazione non preceduto dall'ingiunzione prevista dalla norma citata e comunque carente di motivazione l'ordinanza in ordine al ritenuto pericolo di fuga.
Il P.G. presso questa Corte concludeva per l'accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo.
La seconda sezione penale rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite essendo in atto un contrasto di giurisprudenza in ordine alle questioni connesse proprio a tale motivo.
La quarta sezione (sentenza n. 318 - e non 4548 come nell'ordinanza di rimessione - del 4\5\1996, ud. 2\2\1996, CA, RV 205226) per la validità della notifica eseguita a mezzo posta, in caso di assenza del destinatario o di altra persona idonea alla ricezione del piego raccomandato, esigeva che sull'avviso di ricevimento, depositato con il piego nell'ufficio postale, risultasse il compimento delle formalità previste dall'art. 8 comma 2 cit. (affissione alla porta d'ingresso o immissione nella cassetta della corrispondenza dell'avviso del deposito nell'ufficio postale nonché indicazione delle formalità eseguite, del deposito e dei motivi che li determinano). Per la terza sezione (sent. n. 3508 del 23\3\1994, ud. 17\1\1994, Attardo) l'omissione della descrizione degli elementi detti costituiva una mera irregolarità, trattandosi di una formalità non sanzionata da nullità. Nello stesso senso la quinta sezione (sent. n. 5626 del 3\2\1997 - ud. 20\12\1996, RV 207868). Il Primo Presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite Penali che l'hanno deciso nell'udienza dell'8\4\1998 in camera di consiglio sulle ribadite conclusioni del P.G.
Gli adempimenti che a norma dell'art. 8 comma 2 cit. sono richiesti per il raggiungimento dello scopo della notificazione eseguita a mezzo posta (in caso di assenza del destinatario o di altra persona idonea alla ricezione del piego raccomandato), consistono nel deposito del piego presso l'ufficio postale;
nel rilascio di un avviso di giacenza (mediante affissione alla porta di abitazione o immissione nella cassetta della corrispondenza);
nella menzione di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi, che li hanno determinati, sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego;
nella successiva restituzione all'ufficio mittente qualora non ne venga curato il ritiro entro dieci giorni dalla data del deposito. Nella specie nell'avviso di ricevimento non è indicato il motivo della mancata consegna e non sono attestate l'affissione alla porta di abitazione o l'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'avviso di giacenza, pur risultando poi la raccomandata, carente di tutti questi elementi, depositata nell'ufficio postale per la giacenza.
Il quesito portato alla cognizione di queste Sezioni Unite col primo motivo di ricorso è pertanto il seguente: "Se integri una mera irregolarità ovvero una causa di invalidità della notificazione, effettuata a mezzo del servizio postale, l'omessa indicazione, nell'avviso di ricevimento, dell'avvenuta esecuzione delle formalità previste dall'art. 8, comma 2, della legge 20 novembre 1982 n. 890". Le indicazioni fornite, anche sotto il vigore del precedente codice di rito, dalle sezioni semplici ed ora dalle stesse conclusioni del P.G., prendono tutte l'avvio, implicito o esplicito, dall'art. 177 c.p.p. che fissa il principio generale della tassatività delle nullità ("L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge"), una volta constatato che l'omessa menzione delle formalità in discorso non è sanzionata espressamente da nullità nella legge n.890\1982. Da tale mera constatazione muove l'orientamento facente capo alla pronuncia della terza sezione (sent. n. 3508 del 23\3\1994, ud. 17\1\1994, Attardo cit.), che ravvisa nell'omissione della descrizione degli elementi detti una mera irregolarità. Nello stesso senso la quinta sezione (sent. n. 5626 del 3\2\1997 - ud. 20\12\1996, RV 207868).
Ma una siffatta soluzione, fin dalla prima applicazione della legge n. 890\82, non è stata ritenuta appagante.
La IV Sez., sent. n. 318 del 2\2\1996 cit., richiamando Cass. Sez. I, CC. 9\10\1989, Peraino e Sez. V, CC. 15\12\1983, ER, ha ritenuto che gli adempimenti di cui si discute non possano essere presunti, rappresentando essi, rispetto alla notificazione, condizioni e momenti essenziali che, non essendo prevista una relata di notifica redatta dall'agente postale, non potrebbero essere provati per altra via;
ha ritenuto altresì che la predetta deficienza comporti la mancanza di prova dei momenti essenziali (voluti dalla legge) attraverso cui si perfeziona il procedimento di notificazione onde lo stesso è irrimediabilmente invalido. Proprio nelle due sentenze richiamate, nelle prime applicazioni della legge 890\1982, vigente il cod. proc. pen. 1930 (il quale pure, nell'art. 184, stabiliva il principio secondo cui l'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali è causa di nullità soltanto nei casi in cui questa è espressamente comminata), era stata affermata la tesi della nullità essendo gli elementi detti essenziali per il compimento della comunicazione. Era stato chiarito che gli stessi elementi fossero necessari al fine di ritenere l'atto entrato almeno nella sfera di "conoscibilità" del destinatario onde farne seguire la presunzione di conoscenza da parte dello stesso: Cass. 9\10\1989, Peraino cit. Secondo questa sentenza, i momenti essenziali del procedimento di notificazione dovevano essere documentati espressamente onde poterne verificare il regolare adempimento. A siffatto orientamento si uniforma la sentenza CA indicata nell'ordinanza di rimessione (l'orientamento è riaffermato dalla giurisprudenza civile: v. ad es. Cass. 14\8\1997, n, 7617; 2\8\1990, n. 7712;
15\1\1996, n. 272). La sentenza ER, anche se con un mero accenno, aveva peraltro richiamato l'ultimo capoverso dell'art. 169 (del c.p.p. 1930).
La rilevanza del "momento perfezionativo" del procedimento di notificazione è in effetti riguardata non sotto l'aspetto di mere formalità esteriori, ma come indice di quella presunzione legale di conoscenza dell'atto notificato, non altrimenti surrogabile, la quale deve essere basata sulla sicurezza dell'avvenuto adempimento di tutte le formalità prescritte dal citato art. 8 comma 2 L. n.890\82. Lo stesso P.G. sottolinea che il potere di controllo del giudice è reso possibile solo attraverso il riscontro documentale che postula l'indicazione dell'avvenuto espletamento di tutte le prescrizioni richieste dalla legge per l'esecuzione della notifica nella forma della "compiuta giacenza". Secondo lo stesso P.G., l'argomento che fa leva sull'assenza di una espressa previsione di nullità non giustifica la deviazione dalla giurisprudenza dominante, giacché l'indagine esegetica deve essere spostata sul piano della prova, onde è agevole comprendere come l'omessa descrizione delle operazioni, pur non configurando un vizio intrinseco della notificazione, ne determini nondimeno la nullità in difetto della prova che la sua esecuzione sia avvenuta nel rispetto delle modalità imposte dalla legge, essendo "impossibile conciliare l'omessa documentazione delle formalità ... con la doverosa verifica della sua validità".
Ad avviso di queste Sezioni Unite e in linea col parere espresso dal P.G., merita di essere condivisa la soluzione più rigorosa, precisando peraltro - come qui di seguito verrà a chiarirsi - che, dal coordinamento delle disposizioni contenute nella legge n.890\1982 con le norme del codice in tema di notificazioni, emerge la comminatoria di nullità altrimenti priva di sufficiente base normativa.
La notificazione è l'atto dell'ufficiale giudiziario, o di chi ne esercita le funzioni, col quale si porta a conoscenza di una persona un atto del giudice o di altro soggetto processuale e che la esegue con le formalità e nei modi previsti dalla legge. Questa titolarità era esplicita nell'abrogato art. 166 c.p.p. come lo è nell'art. 148 vigente, intitolato "Organi e forme delle notificazioni", il quale recita: "Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni." L'art. 170, intitolato "Notificazioni col mezzo della posta", stabilisce che le notificazioni possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali: anche in tali casi la titolarità della funzione non cessa di essere dell'ufficiale giudiziario. La L. 20 novembre 1982 n. 890, che ha riordinato la disciplina delle notificazioni a mezzo posta, all'art. 1 ha stabilito che in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può "avvalersi" del servizio postale per la notificazione degli atti, con ciò ribadendo che egli resta l'organo della notifica{ione. L'art. 3 conferma che la posta costituisce un tramite attraverso cui portare a compimento il procedimento di notificazione e che anche l'attività svolta da un soggetto diverso è riferita all'ufficiale giudiziario che ne assume la paternità: la norma infatti attribuisce a quest'ultimo la funzione di redigere la relata di notificazione (sull'originale e sulla copia dell'atto) facendo menzione dell'ufficio postale "per mezzo del quale" spedisce la copia al destinatario (in piego raccomandato con avviso di ricevimento). In definitiva tutta l'attività dell'ufficiale postale è direttamente riferita all'ufficiale giudiziario di cui è un alter ego , Questi rilievi, che attengono al profilo soggettivo, alla titolarità dell'ufficio, spiegano i loro riflessi sull'attività dell'ufficiale postale oggettivamente considerata che, per essere ricondotta alla sfera di competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario, è soggetta alle regole generali che disciplinano le notificazioni e le relative nullità. La legge n. 890\1982, infatti, non contiene un autonomo relativo regime e quindi necessariamente rimanda, per quanto ora interessa il processo penale, a quello generale degli artt. 171 e 177. Non può prescindersi infatti dal considerare che un complesso sistema di notifiche inteso ad assicurare le massime garanzie per il raggiungimento dello scopo dell'atto, abbia nel suo stesso congegno gli elementi a tal fine essenziali, per cui la loro omissione, impedendo al procedimento di notificazione di raggiungere lo scopo suo proprio, non può che comportarne la radicale invalidazione. Orbene l'art. 15 L. 890\1982 ha modificato il terzo ed il quinto comma dell'art. 169 c.p.p. 1930, relativi rispettivamente alla consegna al portiere ed al deposito nella casa comunale;
in entrambi i casi non solo ha previsto che la raccomandata, con la quale deve essere data comunicazione al destinatario, va fatta con avviso di ricevimento, ma ha disposto pure che gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. Le modifiche hanno avuto lo scopo di adeguare le norme al dettato della Corte Cost. che aveva dichiarata l'illegittimità costituzionale dei due commi: il terzo, con la pronuncia 14\7\1976 n. 170, laddove non prevedeva che la notizia fosse data mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che gli effetti della notificazione decorressero dalla raccomandata;
il quinto, con la sentenza 4\5\1972 n. 77, laddove oltre a non prevedere la raccomadata con avviso di ricevimento, considerava effettuata la notifica alla data dell'inoltro dell'avviso al destinatario anziché alla data di ricezione. L'intervento sul quinto comma in particolare dimosta l'interferenza diretta, sul regime delle nullità del codice, da parte della la legge n. 890\1982 e quindi la loro sostanziale cointeressenza, essendo appunto la mancata comunicazione (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento) prevista come causa di nullità dall'allora art. 179 cui corrisponde l'attuale art. 171 con riferimento all'ultimo comma dell'art. 157; ma discorso non diverso deve farsi quanto al terzo comma, posto che in mancanza della raccomandata con avviso di ricevimento non può stabilirsi il termine dal quale decorrono gli effetti della notificazione, che deve aversi quindi come non eseguita. Lo stesso art. 1 comma 1 L. n. 890\1982, prevede solo come mera opzione che sia privilegiata (per disposizione del giudice o per richiesta di parte) la notificazione personalmente a mezzo dell'ufficiale giudiziario rispetto a quella a mezzo posta: deve intendersi quindi che per il resto, e segnatamente per le comminatorie di nullità, è implicita la perfetta equiparazione dei due mezzi. Equiparazione che sta alla base della pronuncia C. Cost. 13\5\1991 n. 211 la quale ha dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.170 c.p.p. (che prevede appunto la notificazione a mezzo posta)
in relazione all'art. 8 comma 2 L. n. 890\1982, in riferimento all'art. 24 comma 2 e 3 comma 1 Cost.: non vi sarebbero l'affermata uguaglianza tra cittadini ed il pari diritto di difesa se l'una forma di notificazione fosse meno garantita, anche sotto il profilo delle nullità, dell'altra.
A questo punto, devono farsi ancora due considerazioni. La perfetta parità, sotto ogni profilo, dei due tipi di notificazioni, ritenuta anche dalla Corte Cost., spiega la mancata previsione di nullità afferenti esclusivamente a quelle a mezzo posta: per le stesse deve farsi ricorso alla disciplina ed alle categorie proprie del cit. art. 171.
Ma ciò non significa che le ipotesi di nullità per le due forme debbano essere ricondotte ad attività e adempimenti perfettamente sovrapponibili. Il che equivale a dire che la diversità dei procedimenti non sottrae al regime di nullità particolari attività dell'ufficiale postale non in tutto coincidenti con quelle dell'ufficiale giudiziario. Occorre infatti avere riguardo, in una duplice visione, alla finalità ed al tipo di notifica, allo scopo ed alla indefettibilità di determinati adempimenti;
in altre parole individuare quelle modalità imposte all'ufficiale postale che tengono luogo di quelle parallelamente dettate per l'ufficiale giudiziario, al fine di consentire l'operatività della presunzione legale di conoscenza, e concludere che, pur nella diversità, nella maggiore o minore intensità o complessità, ove v'è coincidenza nel senso detto, le nullità previste dall'art. 171 si appplicano anche all'ufficiale postale. Il caso di specie ne costituisce un esempio. L'art. 157 comma 8 stabilisce che, se non è possibile eseguire la prima notificazione all'imputato non detenuto nei modi previsti dai precedenti commi, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune ove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa;
avviso del deposito è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo ove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa;
l'ufficiale giudiziario dà comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. Per l'art. 171 lett. f) la notificazione è nulla se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prevista dall'art. 157 comma 8.
L'art. 8 comma 2 L. n. 890\1982 prevede che, se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra indicate, il piego è depositato subito presso l'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza;
di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego.
La fattispecie processuale, quanto alla mancata consegna del piego, corrisponde alla previsione dell'art. 157 comma 8 (nel quale è esplicito il riferimento anche al comma 7: mancanza di persone abilitate a ricevere il piego, inidoneità o rifiuto) e l'avviso al destinatario a sua volta tiene luogo dell'avviso del deposito di cui alla seconda parte del predetto comma 8 (anche se non completato dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata). Deve concludersi, per quanto attiene al caso di specie, e tenendo presente che gli abrogati artt. 169 comma quinto e 179 - omesso avviso - corrispondono agli attuali 157 comma ottavo e 171 lett. f), che il mancato adempimento delle formalità prescritte (quali "soglia minima della conoscibilità" su cui è basato il vigente sistema della notificazioni) ed in particolare l'omessa indicazione, nell'avviso di ricevimento, dell'avvenuta esecuzione di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della legge 20 novembre 1982 n. 890 (avviso al destinatario con affissione alla porta d'ingresso o immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione) e dei relativi motivi, costituisce causa di nullità ai sensi dell'art. 171 lett. f) c.p.p. dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace LI LB.
La nullità si riflette sull'ordine di carcerazione del 25 giugno 1997 in quanto emesso sulla base di un titolo esecutivo che non si è formato per il difetto di notifica della sentenza contumaciale. Alla declaratoria delle nullità, deve seguire la trasmissione degli atti alla pretura di Pavia per la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza del Pretore di Pavia del 25 marzo 1997. La cancelleria curerà le comunicazioni al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p.. Gli ulteriori motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza nonché l'ordine di carcerazione del 25 giugno 1997 n. 106\97 Esec. Dispone la trasmissione degli atti alla Pretura di Pavia per la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza del pretore di Pavia del 25 marzo 1997. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p.. Roma, 8 aprile 1998.