Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/11/1997, n. 15
CASS
Sentenza 26 novembre 1997

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Poiché ai fini della determinazione della pena per il reato continuato deve aversi riguardo alla violazione più grave considerata in astratto e non in concreto, nel caso di concorso fra delitto e contravvenzione la "violazione più grave" si individua nel delitto, in relazione al quale il giudizio di maggior gravità discende direttamente dalle scelte del legislatore. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che la disposizione di cui all'art. 187 delle norme di attuazione del codice di rito, secondo cui, ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione, <<si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave>>, deve ritenersi limitata alla sola fase esecutiva, alla cui regolamentazione è espressamente volta, ed è insuscettibile di applicazione generalizzata)

In tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati satelliti - qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale - è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena effettuata dal giudice di merito il quale, ritenuto reato più grave il delitto ed assunta come pena base la sola multa prevista per tale violazione, aveva su di essa applicato l'aumento per la continuazione con riferimento al reato satellite consistente in una contravvenzione punita anche con l'arresto, così complessivamente irrogando esclusivamente la sanzione pecuniaria)

Ai fini della determinazione dell'aumento di pena per la continuazione nell'ipotesi in cui il reato più grave sia un delitto punito con la sola multa ed il reato satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, la pena pecuniaria, pur di specie diversa, si cumula a quella del reato base divenendo ad essa omogenea, in quanto porzione della pena base aumentata; per il calcolo della pena detentiva, invece, occorre procedere prima ad un'operazione intermedia, governata dalle regole poste dall'art. 135 cod. pen. sul ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, e quindi, convertito l'arresto in pena pecuniaria, anche questa diviene porzione dell'aumento sulla pena base. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che la pena base del reato continuato non può mai essere inferiore a quella prevista come minimo per uno qualsiasi dei reati unificati del medesimo disegno criminoso).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/11/1997, n. 15
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15
Data del deposito : 26 novembre 1997

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