Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 2
I provvedimenti applicativi dell'indulto adottati in relazione a singole condanne hanno carattere provvisorio e sono destinati ad essere assorbiti e superati dall'applicazione unitaria del beneficio in sede di cumulo ex art. 174 cod. pen..
La regola codicistica, secondo cui il condono si applica, nel concorso di più reati, una sola volta dopo cumulate le pene (cumulo materiale, non giuridico), ha riguardo alle sole pene condonabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2009, n. 5978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5978 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 245
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 24024/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di DI VI RD, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 9 maggio 2008 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone;
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione e trasmettersi gli atti al Tribunale di Frosinone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone:
- disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena (v. infra 1.1) inflitta a RD DI VI con la sentenza della Corte di appello di Roma in data 22 settembre 1999 (divenuta irrevocabile il 29 novembre 1999);
- disponeva la revoca dell'indulto (v. infra 1.2) applicato dal Tribunale di Frosinone - Sezione distaccata di Anagni - il 31 luglio 2007 in relazione alla pena inflitta dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 24 marzo 2006 (divenuta irrevocabile il 10 luglio 2007);
- applicava l'indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241 alle pene inflitte per i delitti di estorsione (v. infra 1.1 e 1.3) dalla Corte di appello di Roma con le sentenze in data 22 settembre 1999 (divenuta irrevocabile il 29 novembre 1999) e 16 maggio 2007 (divenuta irrevocabile il 5 febbraio 2008);
- determinava la residua pena che RD DI VI era tenuto ad. espiare in anni uno di reclusione ed Euro 3.098,00 di multa (v. infra 1.1), anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 2339,00 di multa (v. infra 1.3; ed anni uno e mesi tre di reclusione "così determinata la sanzione residua al beneficio dell'applicazione dell'indulto giacché concedibile nella misura massima di anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa".
A dette statuizioni il giudice dell'esecuzione perveniva sulla base delle seguenti considerazioni.
1.1. Con la sentenza della Corte di appello di Roma in data 22 settembre 1999 (divenuta irrevocabile il 29 novembre 1999), RD DI VI era stato definitivamente condannato per i delitti, unificati dalla continuazione, di tentata estorsione e di usura.
Per l'estorsione tentata, violazione più grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 c.p., era stata irrogata la pena di anni uno e mesi otto di reclusione e L.
1.200.000 di multa.
Per l'usura, reato satellite, era stato fissato un aumento di mesi quattro di reclusione e L. 300.000 di multa.
L'esecuzione della pena (anni due di reclusione ed Euro 774,69 di multa) era stata condizionalmente sospesa.
Orbene, il giudice dell'esecuzione:
- disponeva, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, (avendo il condannato, nei termini stabiliti, commesso un delitto per il quale era stata inflitta una pena detentiva: v. infra 1.2), la revoca della sospensione condizionale della pena;
- disponeva la scissione della continuazione e del relativo cumulo giuridico delle pene;
- applicava alla pena della tentata estorsione (anni uno e mesi otto di reclusione e L.
1.200.000 di multa) l'indulto concesso dalla L. 31 luglio 2006, n. 241;
- non applicandosi il medesimo all'usura (art. 1, comma 2, n. 25, della legge sopra citata), stabiliva la pena per tale reato nel minimo edittale previsto all'epoca dei fatti (anni uno di reclusione ed Euro 3.098,00 di multa), precisando che detta pena era quella "da eseguirsi" in relazione alla sentenza in esame;
1.2. Con la sentenza della Corte di appello di Roma in data 24 marzo 2006 (divenuta irrevocabile il 10 luglio 2007), il DI VI era stato condannato, per il reato di truffa commesso in Acuto il 28 novembre 2002, alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 250,00 di multa.
A detta pena era stato applicato l'indulto dal Tribunale di Frosinone - Sezione distaccata di Anagni - con provvedimento del 31 luglio 2007. Il Giudice dell'esecuzione revocava l'indulto per poterlo applicare, come richiesto dal pubblico ministero, anche alla pena inflitta per altri reati, osservando che, nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene.
1.3. Con la sentenza della Corte di appello di Roma in data 16 maggio 2007 (divenuta irrevocabile il 5 febbraio 2008), DI VI RD veniva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, per i reati di estorsione e di usura, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa. Il giudice dell'esecuzione, disposta la scissione della continuazione e del relativo cumulo giuridico delle pene e considerata l'inapplicabilità dell'indulto al delitto di usura:
- affermava che la pena - base per l'estorsione - violazione più grave - di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa andava aumentata, per la recidiva, di mesi quattro ed Euro 90,00 di multa ("quota", riferibile all'estorsione, del più consistente aumento di mesi quindici di reclusione stabilito per la recidiva dal giudice di appello) e diminuita, per il rito, ad anni due e mesi sette di reclusione ed Euro 460,00 di multa;
- applicava a detta pena l'indulto concesso dalla L. 31 luglio 2006, n. 241 (rilevando che residuava la pena di anni uno e mesi tre di reclusione, una volta detratti i tre anni dell'indulto dalla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione, scaturente dal cumulo aritmetico dell'anzidetta pena di anni due e mesi sette di reclusione con la pena di anni uno e mesi otto di reclusione: v. supra 1.1);
- rideterminava la pena per i fatti di usura nei termini seguenti:
pena-base; anni uno di reclusione ed Euro 3.098,00 di multa (minimo edittale previsto all'epoca dei fatti); aumento per la recidiva: mesi undici di reclusione ed Euro 210,00 di multa ("quota", riferibile ai plurimi fatti di usura, del più consistente aumento di mesi quindici di reclusione stabilito per la recidiva dal giudice di appello);
aumento per i fatti in continuazione: mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa;
riduzione per il rito: anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 2339,00 di multa, precisando che questa era la pena "da eseguirsi" in relazione alla sentenza in esame.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento e deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 e 174 c.p. e della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, "inosservanza di norma processuale" e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata.
2.1. La statuizione sarebbe indecifrabile;
in particolare, dal dispositivo non si comprenderebbe quale pena il DI VI sia chiamato ad espiare.
2.2. L'applicazione dell'indulto avrebbe determinato conseguenze sfavorevoli.
Il cumulo aritmetico delle pene detentive di cui alle tre condanne era pari ad anni sei e mesi due di reclusione.
Il cumulo aritmetico delle pene "rivisitate" dal giudice dell'esecuzione sarebbe superiore, ammontando ad anni sei e mesi sette di reclusione.
2.3. Altro errore sarebbe stato quello di aggiungere un aumento per la continuazione alla pena - base fissata nel minimo edittale per i fatti di usura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non merita accoglimento.
3.1. La pena da espiare, all'esito dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, è chiaramente indicata sia nel dispositivo, sia nella parte motiva dell'ordinanza, come d'altra parte emerge da quanto sopra detto (v. 1).
Beninteso il giudice dell'esecuzione non fa riferimento alla pena di mesi dieci di reclusione (nè doveva farlo avendola lasciata inalterata) da espiare in relazione al reato di truffa di cui alla sentenza 24 marzo 2006 della Corte di appello di Roma (v. supra 1.2).
3.2. Non ha alcun senso, poi, effettuare una comparazione, come pretenderebbe il ricorrente, tra i cumuli aritmetici delle pene, precedente e successivo agli interventi del giudice dell'esecuzione, atteso che questi ultimi sono contrassegnati - come si è visto - dalla scissione della continuazione (ai fini dell'applicazione dell'indulto) e dalla rideterminazione della pena per i reati - satellite per i quali l'indulto non è stato concesso dalla legge.
3.3. Generico ed inconsistente è, infine, l'ultimo profilo delle doglianze.
In ogni caso, poiché con il medesimo il ricorrente intende riferirsi alla sentenza della Corte di appello 16 maggio 2007 (v. supra 1.3), è sufficiente rilevare che già la Corte aveva condannato l'imputato per plurimi fatti di usura (riconoscendone la continuazione con l'estorsione, violazione in astratto più grave).
3.4. In conclusione, nel caso in esame il giudice dell'esecuzione:
- ha correttamente applicato l'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, che prevede che la sospensione condizionale della pena sia revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato abbia, come nel caso di specie, commesso un delitto (la truffa indicata sub 1.2) per il quale sia stata inflitta una pena "detentiva".
- ha legittimamente revocato l'indulto applicato dal Tribunale di Frosinone (v. supra 1.2) in ossequio alla regola contenuta nell'art.174 c.p., comma 2 ("nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati") ed al principio interpretativo alla stregua del quale il provvedimento applicativo dell'indulto adottato in relazione a singole condanne "ha carattere provvisorio ed è destinato ad essere assorbito e superato dall'applicazione unitaria del beneficio in sede di cumulo ex art. 174 c.p." (cfr., tra le altre, Cass. 1, 13 novembre 2007, confl., comp. in proc. Barbato, RV 238693; Cass. 1, 24 aprile 1990, Casini, RV 184212; Cass. 2, 9 aprile 1987, Montanari, RV 177133);
- ha tenuto conto che il disposto dell'art. 174 c.p., comma 2, secondo cui - come si è detto - il condono si applica, nel concorso di più reati, una sola volta dopo cumulate le pene (cumulo materiale, non giuridico), va inteso con riferimento alle sole pene condonabili (così, tra le altre, Cass. 1, 20 febbraio 1996, Tripodi, RV 203997, Cass. 1, 11 maggio 2006, Nirta, RV 2344181);
- ha, di conseguenza, con riguardo alle pene non estinguibili per detta causa (per esclusione oggettiva dei relativi reati), separato (mediante scissione della continuazione e rideterminazione delle pene dei reati-satellite) le pene condonabili da quelle non condonabili e formato un cumulo autonomo delle prime, applicando, solo a queste ultime, l'indulto nella misura consentita;
- ha, di riflesso, rientrando nei propri compiti, determinato la pena non estinta "da espiare".
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009