Sentenza 20 novembre 2012
Massime • 1
Riconosciuta, in fase esecutiva, la continuazione tra più reati, alcuni dei quali oggetto di condanna all'esito di giudizio abbreviato, e altri di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata, ove reati più gravi risultino quelli giudicati col rito ordinario, sull'aumento di pena per i reati satellite giudicati con il rito abbreviato.
Commentari • 2
- 1. Cass. pen., SS. UU., 26 luglio 2018, n. 35852https://www.iusinitinere.it/
1. Con sentenza del 17 novembre 2016 la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione il 21 aprile 2015 nel processo a carico di Giovanni Cesarano, imputato dei delitti di cui all'art. 416-bis, commi dal primo al sesto e ottavo, cod. pen. (capo A), 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), nonché 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo D), ritenuta la continuazione tra i reati in esame e quelli giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello di Napoli del 29 giugno 2005 e della Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 1996, rideterminava la pena in complessivi …
Leggi di più… - 2. Processo penale, giudizio abbreviato, reato giudicato con rito ordinario, continuazione, riduzione della pena, applicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2012, n. 9038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9038 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2012 |
Testo completo
-9 0 3 8/ 1 3 N. 9525/12 Registro generale N. 13 (ruolo interno) N. воде Sentenza R C A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Terza Sezione Penale Composta dai Signori: Presidente 1. dr. Alfredo Maria Lombardi Consigliere 2. dr. Amedeo Franco Consigliere rel.
3. dr.ssa Guicla Mulliri Consigliere 4. dr. Elisabetta Rosi Consigliere 5. dr. Chiara Graziosi all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT US GI, nato a [...], l'[...] avverso la ordinanza del Tribunale di Messina del 19.10.11 Sentita la relazione del cons. Guicla Mulliri;
Visto il parere scritto del P.G. che ha concluso per un annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena finale con riferimento all'art. 78 c.p.; RITENUTO IN FATTO 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Decidendo in sede di esecuzione, il Tribunale, con il provvedimento qui impugnato ha determinato la pena da irrogare a TT US GI in misura pari a: - anni ventinove di reclusione (per i reati di cui ai capi 2 e 54-144, giudicati con la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Milano del 14.2.00); anni sette di reclusione (peri reati di cui ai capi a, b, c, d ed e, giudicati con la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Palermo del 6.6.03, quale aumento in continuazione rispetto al più grave reato di cui al capo 2 giudicato con la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Milano del 14.2.00); - anni due e mesi otto di reclusione (per i reati residui di cui ai capi al, bed f giudicati con la sentenza del Tribunale di Milano del 17.7.09, quale aumento in continuazione rispetto al più grave reato di cui al capo 2 giudicato con la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Milano del 14.2.00); - anni sette di reclusione per i reati di cui ai capi c1 e c7 (giudicati con la sentenza del Tribunale di Messina del 28.9.10, quale aumento in continuazione rispetto al più grave reato di cui al capo 2 giudicato con la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Milano del 14.2.00). Con il medesimo provvedimento, il Tribunale ha applicato l'indulto in misura pari ad un anno ed undici mesi di reclusione sull'aumento di pena, a titolo di continuazione stabilito in anni sette di reclusione per i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Messina del 28.9.10. Con istanza depositata il 16.2.11 TT US GI aveva chiesto la revoca della esecuzione delle sentenze, divenute irrevocabili, della Corte di Assise di appello di Milano in data 14.2.00 e del Tribunale di Milano in data 17.7.09 relativamente alla condanna per il reato associativo ex art. 74 del DPR n. 309/90, assumendo che il fatto di cui a detta contestazione coincideva con quello per il quale il TT era stato condannato dal Tribunale di Messina con sentenza del 28.9.10, anche essa divenuta irrevocabile, con la conseguente necessità, ex art. 669 c.p.p., di disporre l'esecuzione della sola condanna meno grave inflitta con tale ultima sentenza. Con successiva istanza del 14.3.11, la difesa del TT aveva sostenuto che pure il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti di cui alla sentenza di condanna della Corte di appello di Palermo in data 6.6.03 - anche essa divenuta, medio tempore, irrevocabile - coincideva con i fatti di cui alle già citate sentenze. Con la ordinanza qui impugnata, il Tribunale di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di revoca della sentenza del Tribunale di Milano in data 17.7.09, relativamente al reato associativo ed ha, però, rigettato l'analoga istanza diretta ad ottenere la revoca della esecuzione delle condanne inflitte con le sentenza della Corte di Assise di appello di Milano in data 14.2.00 e della Corte di appello di Palermo del 6.6.03. Nell'occasione, il Tribunale ha applicato la disciplina della continuazione tra le condanne di cui alle predette sentenze (con riferimento a quella del Tribunale di Milano, limitatamente ai reati diversi da quello associativo), ed ha rideterminato, conseguentemente, le pene, per i vari reati.
2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il condannato ed il suo difensore hanno proposto ricorso deducendo: TT 2.1. violazione di legge e vizi di motivazione. Secondo il ricorrente, infatti, l'ordinanza impugnata, richiamando due precedenti pronunce - rispettivamente della Corte di appello di Palermo del 2004 e del Tribunale di Brescia del 2007 - ha fatto riferimento a provvedimenti che avevano ad oggetto richieste diverse da quelle formulate nel presente procedimento con un sostanziale fraintendimento del petitum e conseguente assenza di motivazione. Vi sarebbe, poi, carenza assoluta di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza, presentata dal TT in data 23.9.11, con la quale si chiedeva il riconoscimento di alcuni presofferti ex art. 657 c.p.p.. L'ordinanza, infine, sarebbe errata nei punti relativi al trattamento sanzionatorio complessivo, essendo stati determinati aumenti di pena, per la continuazione, maggiori di quelli previsti dalle originarie sentenze. Il difensore 2.2. Violazione degli art. 74 del DPR n. 309/90, 669 c.p.p., nonché mancanza ed illogicità della motivazione. In sintesi, si denuncia il vizio logico della motivazione dell'ordinanza per avere effettuato, ai fini dell'accertamento del vincolo della continuazione, la comparazione tra le imputazioni - così come contestate nelle varie sentenze - senza tener conto degli accertamenti di fatto che 2 emergono dalle medesime, dai quali si poteva evincere l'esistenza di un unico fenomeno associativo sviluppatosi nel tempo e con diramazioni in regioni diverse. Nel caso in esame, perciò, avrebbe dovuto essere effettuata una valutazione del quadro complessivo emergente dall'accertamento di fatto contenuto nelle diverse sentenze, e non la mera comparazione di una singola sentenza con altra singola sentenza. Con il gravame, si deduce altresì, l'erronea attribuzione del valore di giudicato all'ordinanza della Corte di appello di Palermo con la quale era stata rigettata una analoga istanza di revoca della sentenza della Corte di Assise di appello di Milano;
2.3. violazione degli art. 78 e 81 c.p., nonché mancanza ed illogicità della motivazione. Si sostiene, infatti, che, nella rideterminazione della pena, in applicazione del criterio del cumulo giuridico, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tener conto del limite di trenta anni che la pena complessivamente inflitta non poteva superare, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto determinare la pena in anni trenta di reclusione, applicando su tale pena la diminuzione per l'indulto, e non limitarsi a indicare i singoli aumenti di pena per la continuazione anche oltre detto limite.
2.4. violazione degli art. 81 c.p., 442 c.p.p., nonché mancanza o illogicità della motivazione. Alcuni dei reati di cui alle pronunce di condanna erano stati giudicati con il rito abbreviato ed altri con il rito ordinario. Pertanto, sulla pena complessivamente rideterminata per il reato continuato, avrebbe dovuto essere applicata la riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p.. Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Motivi della decisione - Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Va, innanzitutto, premesso che, sebbene si sia al cospetto di due separati ricorsi, essendo le argomentazioni simili e reciprocamente esplicative dei medesimi punti, si ritiene di poterle trattare congiuntamente. Nel fare ciò, deve essere tenuto presente che, in tema di esecuzione, vale il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, della "relativa stabilità dei provvedimenti esecutivi" (in tal senso, Sez. IV, 4.6.09, Mariani, Rv. 244976 che si è allineata alle S.U. del 24.5.04, Rv. 228117); ciò, in analogia a quelli cautelari. Pertanto con riferimento al motivo unico del TT ed al primo e secondo motivo del difensore (premesso che, nella specie, la questione della violazione del principio di ne bis in idem tra la sentenza - della Corte di appello di Palermo e la sentenza della Corte di Assise di appello di Milano era stata dedotta e decisa), può affermarsi che, nel caso in esame, con la decisione da parte del giudice dell'esecuzione in ordine alle questioni ad esso proposte, si è formata la preclusione del c.d. giudicato esecutivo, che si estende alle questioni dedotte, ma non a quelle non dedotte ma deducibili (Sez. I, 11.3.09, Cat Berro, Rv. 243810). Deve, infatti, ricordarsi che il principio della preclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem", opera anche in sede esecutiva, «iscrivendosi in esso la regola che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi» (Sez. I, 15.1.09, Anello, Rv. 242533; Sez. III, 22.3.06, Cocina, Rv. 235522). In particolare, poi, per quel che attiene al lungo argomentare del ricorrente a proposito del metodo di lettura dei fatti oggetto delle sentenze in comparazione, deve osservarsi che le critiche, pur motivate e ragionate sulla base di richiami puntuali come bene stigmatizzato anche dal P.G. nel proprio parere - finiscono per coinvolgere questioni di valutazione di fatto di esclusiva pertinenza del giudice del merito (salvi i limiti di una sua argomentazione non manifestamente illogica e non contraddittoria, che, però, nel caso in esame non sono stati travalicati). Sotto tali aspetti, perciò, il ricorso è da respingere. 3 Devono, invece, ritenersi fondati i motivi di ricorso con i quali si deduce l'errata applicazione degli art. 78 c.p. e 442 c.p.p.. Ed infatti, in tema di determinazione del reato più grave, ai fini della applicazione della continuazione nella fase della esecuzione in relazione ai reati giudicati con il rito abbreviato, occorre considerare la specifica disposizione dell'art. 187 disp. att. c.p.p. in base alla quale è violazione più grave quella per cui è stata inflitta la pena più severa, anche quando per alcuni reati si sia proceduto con giudizio abbreviato. Pertanto, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Perrone, Rv. 245915) in fase esecutiva, ove il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con rito abbreviato, l'aumento di pena di cui all'art. 81 c.p. è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p.. Ancora più chiaramente, è stato detto (Sez. I, 17.2.04, Pennisl, Rv. 227929) che, allorché il giudice dell'esecuzione riconosca la continuazione tra più reati, alcuni dei quali oggetto di condanna all'esito di giudizio abbreviato, «la riduzione spettante a norma dell'art. 442 c.p.p. deve essere riconosciuta anche quando, risultando violazione più grave quella giudicata con il rito ordinario, la pena autonomamente determinata per il reato definito con il rito speciale, sulla quale è stata operata la diminuzione ai sensi del citato art. 442, si trasformi in aumento "ex" art. 81 c.p., che va, pertanto, ridotto di un terzo». Consegue da ciò che la riduzione per il rito abbreviato precede (e non segue) la somma degli addendi della sanzione finale da irrogare per il reato continuato ed, a fortiori, precede anche al eventuale applicazione del criterio moderatore nel caso in cui la somma ottenuta ecceda il limite del cumulo giuridico. Questo è quanto si evince proprio dall'esame della decisione di queste sezioni unite (25.10.07, Volpe, Rv. 237692) secondo cui « la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. c.p.., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta». In particolare, in motivazione, questa S.C. ha osservato che - ferma restando, nella fase del giudizio, l'applicazione della diminuzione del rito sul cumulo giuridico risultante dal contenimento della pena operato in virtù del criterio moderatore una volta che ci si trovi in fase esecutiva, l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p., segue necessariamente la riduzione della pena già disposta ex art. 442. Le sezioni unite hanno anche spiegato, a riguardo che la «obiettiva discrasia delle regole applicative dei distinti giudizi di cognizione e di esecuzione trova solida e razionale base giustificativa oltre che nell'oggettiva diversità delle situazioni processuali... soprattutto nella efficacia preclusiva derivante dal principio di intangibilità del giudicato». Trasferendo i principi appena illustrati al caso in esame, risulta evidente la fondatezza degli ultimi due motivi di ricorso del difensore perché, detto in sintesi, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare, sugli aumenti per la continuazione, la eventuale riduzione per il rito e determinare la pena complessiva in anni trenta ove quella base, e gli aumenti per la continuazione, pur con le precisate riduzioni, avessero comportato una pena superiore ai trenta anni. Inevitabile, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio degli atti al Tribunale di Messina perché provveda in parte qua, secondo le indicazioni fin qui fornite. Nell'annullare la decisione impugnata nei termini appena precisati, si possono considerare assorbite anche le censure del TT sul punto e quelle relative al presofferto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena complessiva e rinvia al Tribunale di Messina;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 20 novembre 2012 Il Presidente (dr. Alfredo Maria Lombardi) Вери Поси оли Il Consigliere estensore (drissa Gulcla Mulliri) DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 FFB 2013 IL A M A E R P IL CANCELLIERE Z O N E AN AN 5