Sentenza 12 marzo 1987
Massime • 1
In caso di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascun socio risponde dei fatti di bancarotta fraudolenta commessi sia sui beni propri che su quelli della società. Con la precisazione, però, che i beni appartenenti al patrimonio personale vengono attratti nella sfera di applicabilità delle norme sul fallimento solo allorquando il titolare, che non sia ad altro titolo imprenditore commerciale, assume la veste di socio illimitatamente responsabile in una società di persone. Per il periodo anteriore, invece, la persona fisica risponde dello adempimento delle obbligazioni personali con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 cod. civ.), ma non può ritenersi soggetta alle Disposizioni sul fallimento, mancando il presupposto della qualità di imprenditore che eserciti una attività commerciale (art. 1 legge fallimentare) o di socio illimitatamente responsabile di società di persone (art. 147 legge fallimentare). ( V mass n 107614).*
Commentario • 1
- 1. Prelievi dai conti sociali per fini personali: è bancarotta fraudolenta per distrazione, non semplice (Cass. Pen. n. 5364/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/1987, n. 9575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9575 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1987 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE SENTENZA
N. 407 Composta dagli. Ill.mi Sigg.:
QUAGLIONE GUIDO Presidente Dott.
MIELE RENATO Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
DANIELE ANTONIO 32772/85
» N. 2. >>
ALOISI MIRTO
.3. >>
->> CORTE SUPREME DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE CIUFO GIUSEPPE
4. »
->>>
Richiesta 5< studio dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti L. SENTENZA
#1 25 GIU 1997 T IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da ET LU nato a ipa-
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE transone il 28.6.1943
"URET
Rilasci so al SIG. 00
24 NOV 1995 per diritti
ILLIERE
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 2.7.1985
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr.M.Aloisi
Mod. 82 A. Spinasi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Cecere
che ha concluso per l'a.c.r.
Udit i difensor
FATTO
Il 17.9.1971 veniva costituita dai fratelli LU
e CO ET la sip.a. FINIMEX. Dopo
alcuni anni di normale attività, il 15 maggio 1979
la società di capitali si trasformava in società 3
in accomandita semplice di ET LU, con de-
liberazione omologata il 2.6.1979 e modificata il suc-
cessivo 14 giugno. Il 16.10.1979 la società veniva dichiarata fallita.
Ciò dopo che con decreto 21 giugno 1979 era sta-
ta ammessa all'amministrazione controllata per un an-
no e successivamente alla domanda per l'ammissione al concordato preventivo presentata il 25.9.79.
A seguito di vaste indagini e relazioni del cu- ratore e di indagini della Polizia Tributaria, il
ET, nei cui confronti era stato emesso on-
dine di cattura, peraltro rimasto senza effetto, ve-
niva citato a giudizio dinanzi al Tribunale di Mila
no per rispondere:
A) del reato p. e p. dagli art.81 cpv. C.P., 216
R.D. 16.3.42 n.267, per avere, con più azioni ese-
cutive del medesimo disegno criminoso, quale ammini-
stratore unico della s.a.s.FINIMEX, costituita il
15.5.1979 e dichiarava fallita il 16.10.79 distrat-
to, occultato e dissimulato i propri beni (tra l'al-
tro trasferendo a terzi in data 20.4.79 due apparta-
(wedendo al fraiells CO con ragito Facera menti siti in S. Benedetto del Tronto, 7.15405 i beni acquisiti per successione;
simulando, con scrittura privata autenticata del 14.5.79, la vendita di un appartamento con box in località Extrapieraz;
ceḍen- : do in data 14.5.79 il 50% delle azioni della Commi Ber s.r.l •; pagando la somma di lire 6.000.000 al notaio Suriani per l'atto di costituzione della
SO.GE.FIN. San Marco e la compravendita dello immo-
bile di Extrapieraz;
incassando ed occultando cre-
1 diti in Italia e all'Estero); e inoltre, con lo sco-
po di procurare a sè un ingiusto profitto e pregiu-
dizio ai creditori, sottratto in parte le scritture contabili o, comunque, tenendole in modo da ron ren-
dere possibile la ricostruzione del patrimonio e del
“movimento degli affari. Con l'aggravante prevista dall'art.219 C,fall., commi 4° 1° e 2° n.1;
B) del reato di cui all'art. 217 C.fall. ;
C) del reato p.e p. dall'art.236 C.fall. per essersi attribuito, nella qualità indicata sub A), al solo fine di essere ammesso alla procedura di ammissione all'amministrazione controllata, attività del tutto inesistenti e inesigibili tra cui n.44 crediti per dollari USA 1.164.831 e per lire 169.199.150 ed al-
tri crediti per elevatissimo ammontare. In Milano
1'8.6.1979;
D) del reato p.e p. dagli art. 81 cpv.; 1, commi
1° e 2° D.L.
4.3.76 n.31 convertito in legge 30.4.76
n.159 per a) acquisto di un immobile in Guatemala
City, in violazione di norme valutarie;
5
b) aver contratto un prestito a New York presso la
Intercontinental Credit Corporation per circa 200.000
dollari restituendone lo importo con versamenti di denaro incassati in Equador a fronte di forniture di merce per le quali invece la fallita FINIMEX s.a.s.
aveva ottenuto l'anticipo in valuta da ventisei isti-
tuti bancari.
E) del reato p.e p. dagli art. 81 cpv., 640 e 61 n.7
c.p. per avere, con più azioni esecutive del medesi-
mo disegno criminoso, con artifici e raggiri consisti ti nel depositare ordini commerciali di clienti este-
ri e relative fatture, chiesto ed ottenuto da 26 isti tuti bancari anticipi (pari a circa 1'80%) di finan-
ziamenti su crediti inesistenti, così inducendo in errore detti istituti, procurando a sè un ingiusto profitto con altrui grave danno.
F) del reato di cui all'art.485 c. p.
Il Tribunale, con sentenza del 3 novembre 1983,
dichiarava l'imputato colpevole dei reati di cui ai capi A), C), D) limitatamente al fatto sub b), ed
-
E) limitatamente alla truffa in danno di sole quat
-
tro banche e lo condannava alla pena di anni cin-
que e mesi sei di reclusione e lire 400 milioni di multa, nonchè alle pene accessorie di legge ed al pagamento della sanzione amministrativa di 200 mili 6 0
ni.
Dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo per i reati di cui alla lettera B) ed F)
perchè estinti per amnistia e per il reato di truf-
fa ai danni dei residui istituti bancari, esclusa
1'aggravante di cui all'art.61 n.7 c.p. per difet-
to di querela.
Assolveva infine il ET dall'imputazione di cui al capo D) lett. a) perchè il fatto non sussi-
ste.
I difensori del prevenuto proponevano gravame.
La Corte d'Appello di Milano, in data 2 luglio 1985,
in parziale riforma della sentenza impugnata che confermava nel resto, assolveva il ET (tut tora in stato di latitanza) dall'imputazione di ban carotta documentale per non aver commesso il fatto e concesse le attenuanti generiche dichiarate equi valenti alle aggravanti contestate di cui agli art. 219 C.F. e 61 n.7 c.p., riduceva la pena a comples-
sivi anni quattro e mesi otto di reclusione e lire
400 milioni di multa.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del ET.
Con i motivi, sottoscritti da uno solo di essi si censura la sentenza impugnata in relazione alle diverse imputazioni ed in particolare si deduce:
- Per l'imputazione di bancarotta per distrazione:
che per i primi cinque addebiti nei motivi di appel-
lo era stato dedotto che i beni dell'imputato erano stati alienati anteriormente al 15.5.1979 data di
trasformazione della società p.azioni in società ad accomandita semplice, quando cioè il ET po-
-
teva liberamente disporne, in quanto non rispondeva dei debiti della s.p.a.. Sul punto la Corte di me-
rito non si era espressa, limitandosi ad affermare che il ET aveva agito scientemente in pre-
giudizio dei creditori.
Quanto poi all'accusa di aver incassato ed occulta- to crediti in Italia e all'estero, il ricorrente si duole perchè di fronte ai motivi di appello speci-
fici, che contestavano la interpretazione data ad una lettera della B.N.L. del 22.11.1979 relativa al pagamento "in moneta locale" di quattro esportazioni della FINIMEX in Nigeria;
nonchè il preteso prestito di 200 mila dollari da parte di una banca americana,
la Corte lombarda nulla aveva detto sull'argomento,
limitandosi a richiamare nella parte narrativa quan-
to esposto dal curatore ed incorrendo così in vizio omessa motivazione. di
Per l'imputazione di violazione delle leggi valu-
- tarie, sub D).
Si deduce la totale mancanza di motivazione e tra-
visamento dei fatti, in quanto, con i motivi di ap-
pello, era stato dimostrato, anche sulla scorta del le dichiarazioni della Intercontinental, che l'isti tuto non aveva mai concesso prestiti alla FINIMEX,
bensì soltanto agli importatori latino americani
sostituendosi ai medesimi nel pagamento immediato delle fatture e trasmettendo il relativo importo all'IBI che l'aveva trattenuto e utilizzato a sca-
---
rico dei dei relativi benexport. Peraltro la Corte
di merito, si duole il ricorrente, aveva completa-
mente ignorato gli ampi motivi di appello al ri-
guardo.
Per l'imputazione di truffa aggravata sub E).
Si eccepisce il difetto assoluto di motivazio- ne e la violazione ed erronea applicazione di leg-
ge.
MOTIVI DI DIRITTO
I motivi di ricorso relativi alla imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo A) si suddividono in due diverse prospetta-
zioni.
La prima riguarda la distrazione dei beni del
ET, alienati anteriormente al 15.5.1979 6
(data di trasformazione della società di capitali in società in accomandita semplice); la seconda si riferisce all'accusa di avere incassato e occultato crediti in Italia e all'Estero.
Quanto ai beni alienati anteriormente alla da-
ta del 15.5.1979 la Corte d'Appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente perchè, si legge nel-
la motivazione, questi aveva agito coscientemente in pregiudizio dei creditori nel momento incui si era spogliato, solo 24 ore prima della trasforma-
zione della Finimex da società per azioni a SOC. in
acc. semplice, illudendo così i creditori su una
consistenza patrimoniale propria solo da poche ore cambiata.
Di tale motivazione si duole il ricorrente il quale espone che in appello aveva dedotto che i suoi beni non erano assoggettati allo adempimento delle obbligazioni della allora esistente società di ca-
pitali, sicchè, anteriormente alla trasformazione della detta società ed al sorgere della sua respon-
sabilità illimitata, egli poteva liberamente dispor-
re.
Tesi questa alla quale i giudici di appello non avevano dato alcuna risposta.
La doglianza è fondata. 10
Va premesso in punto di fatto che il trasferi-
mento dei beni dei quali si discute non è stato posto in essere tutto 24 ore prima della trasformazione della società, ma si esteso ad un lasso di tempo che va dal 21 marzo al 14 maggio 1979.
Ciò posto, si osserva che la legge fallimenta-
re, all'art.147, stabilisce;
"La sentenza che di-
chiara il fallimento della società con soci a respon sabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. E' principio pre-
valentemente sostenuto in dottrina e seguito dalla giurisprudenza, secondo il quale l'appartenenza al-
la società non basta per attribuire al socio illi-
mitatamente responsabile la qualità di imprendito-
re commerciale.
Nel quadro delineato, si inserisce l'art. 222 d della legge, il quale dispone: "Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita sempli ce le disposizioni del presente capo (reati commes-
si dal fallito, comprendenti la bancarotta fraudo-
lenta e semplice) si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili".
La norma non può che interpretarsi nel senso
che in caso di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata ciascun socio risponde 11 11
A-
dei fatti di bancarotta fraudolenta commessi sia sui beni propri che su quelli della società (V.Cass. sez.
V, 19.4.68, Volpi).
Peraltro, per i beni facenti parte del patrimonio personale dell'acquirente, si impone una distinzio-
ne di fondamentale rilievo al fine che interessa.
Non può invera porsi in dubbio che tali beni vengono attratti nella sfera di applicabilità delle
- ivi compreso il richiamato norme sul fallimento art.222 C.fall. allorquando il titolare, che non sia ad altro titolo imprenditore commerciale, assume
la veste di socio illimitatamente responsabile, in una società di persone.
.Per il periodo anteriore la persona fisica risponde dell'adempimento delle obbligazioni personali come tutti i suoi beni presenti e futuri (art.2740 c.civ.) ma non può certo ritenersi soggetta alle disposizio-
ni sul fallimento, stante il difetto del presupposto della qualità di imprenditore che eserciti una atti
vità commerciale (art.1 c.fall.) o di socio illimi-
tatamente responsabile di società di persone (art. 147 c.fall.)
Con la conseguenza che in questo periodo può
liberamente disporre dei propri beni e di eventuali sottrazioni fraudolente potrà semmai rispondere ad Aut 12
altro titolo, ma non in base alle disposizioni sul fallimento, alle quali all'epoca non era soggetto.
Nella specie pertanto il ET, sino al-
la data del 15 maggio 1979, (allorquando la soc. p.az.
FINIMEX venne trasformata in s.a;s. FINIMEX) ben po-
teva disporre dei propri beni senza incorrere nei rigori della legge fallimentare. E poichè i beni dei quali si discute sono stati tutti alienati preceden-
temente alla data indicata, sulla base dei principi enunciati la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente alla imputazione di bancarotta fraudolenta di cui al capo A) e limitatamente alla distrazione, occultamento e dissimulazione di beni del fallito, perchè il fatto non costituisce reato.
-1
4
Per la residua imputazione di avere incassato
ed occultato crediti in Italia e all'Estero, il ri-
corrente, con i motivi di appello, aveva ampiamente confutato e spiegato quelle che erano state ritenu-
te prove a suo carico (lettera della B.N.L. in data
22.11.1979; presunto prestito di 200.000 dollari contratto con la Intercontinental Credit Corporative
di New York).
Ma la Corte di merito si è limitata a richiama-
re in narrativa quanto esposto dal curatore del fal-
-limento nelle sue relazioni, senza prendere in esa- 13 me le circostanziate deduzioni dell'appellante. Sic
chè la sentenza è viziata per mancanza di motivazio-
ne sul punto (art. 475 n.3 c.p.p.) e va pertanto an-
nullata con rinvio,
Ad eguali conclusioni deve pervenirsi per quan.
to riguarda l'imputazione di cui al capo D) lett. b)
violazione dell'art.1, CO. 1 ° e 2° D.L.
4.3.76 n.31
in relazione al prestito di 200.000 dollari contrat to a New York e l'imputazione di truffa aggravata di cui al capo E).
Per il primo reato la Corte d'Appello si è li-
mitata ad affermare: "Questa violazione valutaria dimostrata come è detto nella parte narrativa dai documenti rinvenuti e dalle dichiarazioni delle im-
piegate". La parte narrativa richiamata espone testual-
mente: "Veniva evidenziato anche un rapporto con la
Intercontinental Bank di New York in cui questa ban-
ca avrebbe apagato le fatture emesse dalla FINIMEX
a carico dei suoi clienti latino- americani, trattenen do poi il denaro che i vari clienti avrebbero via via pagato alla stessa banca. In questo modo si veniva a realizzare un illecito valutario. 11
Con i motivi di appello l'imputato aveva soste-
nuto, richiamando anche dichiarazioni scritte della banca americana, che l'Istituto non aveva concesso 14
alcun prestito alla FINIMEX, bensì soltanto agli importatori latino
- americani, sostituendosi agli stessi nel pagamento immediato delle fatture. Ma
l'assunto non è stato preso in esame dai giudici di secondo grado, che anche sul punto sono pertanto in-
corsi in mancanza di motivazione.
Quanto poi alla residua imputazione di truffa di cui al capo E), la Corte di Milano ha osservato che la prova è data da quanto dichiarato dagli isti-
-
tuti bancari, cioè dai loro rappresentanti. Ma non ha affatto esaminato le deduzioni dell'appellante sviluppate in sette pagine di motivi, tese a dimo-
strare l'insussistenza del reato "de quo". Anche sul punto pertanto la sentenza impugnata manca di moti-
vazione.
Le argomentazioni svolte comportano l'annulla-
mento senza rinvio della detta sentenza relativa-
mente alla imputazione di bancarotta fraudolenta di cui al capo A) e limitatamente alla distrazione, 00-
cultamento e dissimulazione dei propri beni perchè
il fatto non costituisce reato.
Nonchè l'annullamento con rinvio relativamente alla residua imputazione di bancarotta fraudolenta di cui al capo A), al reato di cui alla legge 30.4.
Meet 76 n.159 contestato al Capo D) lett. b) ed al reato 15
di truffa aggravata di cui al capo E).
Devesi ancora rilevare che per l'imputazione di cui all'art. 236 c. fall. contestata al capo C) non sono stati dedotti motivi di gravame, per cui il ricor-
so è inammissibile. Mentre i motivi riguardanti le aggravanti di cui all'art. 219, 1° e 29 co. n.1 c. fall. (che la Corte di merito ha ritenuto apodittica mente "ben a ragione contestate") e l'entità della pena, restano assorbiti nell'annullamento con rin-
vio e formeranno necessariamente oggetto di nuovo esame da parte del giudice di rinvio.
P.Q.M.
Visti gli art.537, 539 n.1, 543 n.2 c.p.p.
•
annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'Ap-
pello di Milano in data 2.7.1985 impugnata da IN
ZE LU relativamente alla imputazione di banca-
rotta fraudolenta di cui al capo A) e limitatamente alla distrazione, occultamento e dissimutazione dei propri beni perchè il fatto non costituisce reato.
Annulla detta sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame li-
mitatamente alla residua imputazione di bancarotta fraudolenta di cui al capo A), concernente il fatto di avere incassato ed occultato crediti all'Italia
e all'Estero, nonchè relativamente al reato di cui 16
alla legge 30.4.1976 n.159 contestato al capo D),
lett. b), ed al reato di truffa aggravata di cui al capo E). Dichiara inammissibile il ricorso relati-
vamente all'imputazione di violazione dell'art.236
legge fallimentare di cui al capo C).
Roma, 12 marzo 1987
IL PRESIDENTE
DOTT. QUAGLIONE GUIDO
Грибодава IL CONSIGLIERE ESTENSORE
DOTT. MIRTO ALOISI линой
Depositore in Concelleria
4 SET. 1987
IL LIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Dr. S. Vincio