Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/1987, n. 9575
CASS
Sentenza 12 marzo 1987

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In caso di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascun socio risponde dei fatti di bancarotta fraudolenta commessi sia sui beni propri che su quelli della società. Con la precisazione, però, che i beni appartenenti al patrimonio personale vengono attratti nella sfera di applicabilità delle norme sul fallimento solo allorquando il titolare, che non sia ad altro titolo imprenditore commerciale, assume la veste di socio illimitatamente responsabile in una società di persone. Per il periodo anteriore, invece, la persona fisica risponde dello adempimento delle obbligazioni personali con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 cod. civ.), ma non può ritenersi soggetta alle Disposizioni sul fallimento, mancando il presupposto della qualità di imprenditore che eserciti una attività commerciale (art. 1 legge fallimentare) o di socio illimitatamente responsabile di società di persone (art. 147 legge fallimentare). ( V mass n 107614).*

Commentario1

  • 1Prelievi dai conti sociali per fini personali: è bancarotta fraudolenta per distrazione, non semplice (Cass. Pen. n. 5364/26)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/1987, n. 9575
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9575
Data del deposito : 12 marzo 1987

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