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8 agosto 2009
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30 dicembre 2022
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Art. 135.
(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive).
((Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico,)) si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
-------------- AGGIORNAMENTO (24)
La L. 12 luglio 1961, n. 603 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, si applica la disposizione sul ragguaglio delle pene preveduta dallo articolo 135 del Codice penale nel testo modificato dalla Presente legge".
(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive).
((Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico,)) si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
-------------- AGGIORNAMENTO (24)
La L. 12 luglio 1961, n. 603 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, si applica la disposizione sul ragguaglio delle pene preveduta dallo articolo 135 del Codice penale nel testo modificato dalla Presente legge".
Commentari • 153
- 1. Ragguaglio - Pagina 2https://www.brocardi.it/ · 212.5641
[…] IV, sentenza n. 49602 del 30 ottobre 2018 «In materia di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, la diversità di disciplina per il calcolo della conversione tra l'art. 135 cod. pen., che prevede un criterio fisso di ragguaglio, rispetto all'art. 459, comma primo-bis, cod....» Cassazione penale, Sez. […] V, sentenza n. 24084 del 13 maggio 2025 «Non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 c.p., l'entità finale della pena...»
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte Cost., sentenza 11/02/2020, n. 15Provvedimento: […] Ora, il tasso di ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen. – già fissato dall'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), in 75.000 lire per ogni giorno di pena detentiva, poi convertite in 38 euro – è stato innalzato a 250 euro giornalieri per effetto della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). […] dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 135 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.Leggi di più...
- inammissibilità delle questioni·
- coefficiente di ragguaglio·
- reati e pene·
- sostituzione delle pene detentive con la pena pecuniaria·
- aberratio ictus·
- auspicio per un intervento del legislatore.