Sentenza 10 giugno 2013
Massime • 1
Nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite.
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Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2013, n. 32870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32870 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 10/06/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere - N. 2121
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 42880/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD AN N. IL 29/11/1976;
avverso l'ordinanza n. 53/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del 20/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG, di annullamento dell'ordinanza. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20.7.2012 il tribunale di Catania accoglieva l'istanza interposta da RD LE, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, in relazione ai reati giudicati con sentenze Tribunale di Catania in data 4.5.2010 e gip Tribunale di Catania 11.6.2010, cosicché la pena per il reato continuato veniva determinata considerando come reato più grave quello giudicato con detta ultima sentenza per cui venne inflitta pena di anni quattro di reclusione ed Euro 600 di multa, stabilendo che per ciascuna delle due rapine giudicate con la sentenza del Tribunale di Catania doveva essere applicato un aumento di pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 200 di multa ciascuna.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Sardo, per dedurre mancanza assoluta di motivazione con riferimento alla pena calcolata per il reato continuato, non essendo stata data ragione della misura degli aumenti, tanto più censurabile se solo si consideri che le due rapine messe in continuazione avevano avuto un modestissimo bottino (pari a 100 e a 20 Euro), laddove per analogo fatto, ma ben più grave quanto a conseguenze in termini di danno (di Euro 530), era stato determinato un aumento di otto mesi di reclusione dal gip del tribunale di Catania con la condanna che venne presa a base del calcolo.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La determinazione della pena, una volta riconosciuto il reato continuato,doveva operarsi alla luce dei criteri elaborati in sede di legittimità. È Infatti stato detto ripetutamente che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, 13.10.2010, n. 38244, rv 248299). Non solo, ma in relazione ai singoli aumenti, il giudice deve dare ragione con adeguata motivazione delle opzioni adottate, indicando i profili che spingano ad aumenti significativi, rispetto a quelli riconosciuti per reati satellite in sede di cognizione.
L'ordinanza impugnata presenta sul punto un deficit motivazionale che deve essere colmato in sede di rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2013