Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 1
In tema di reato continuato, per la determinazione della violazione più grave il giudice deve fare riferimento alla pena edittale prevista per ciascuno dei reati, con la conseguenza che più grave deve essere considerata la violazione punita più severamente dalla legge.
Commentari • 2
- 1. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
- 2. Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2010, n. 34382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34382 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
34382 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/07/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente Dott. FRANCESCO SERPICO N.1436 Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI LANZA
- Consigliere - N. 13805/2010
- Rel. Consigliere - Dott. LINA MATERA
Dott. GIORGIO FIDELBO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AZ SL DETTO FILIPPO N. IL 10/02/1974
2) ZI DI DETTO JIMI N. IL 10/01/1979
3) AI IS N. IL 01/10/1966
4) AI RF N. IL 15/03/1979
5) AI TA DETTO SHERIF N. IL 26/04/1982
avverso la sentenza n. 331/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 10/07/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Gioveni Gelet LINA MATERA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. limitatamente alla fine che ha concluso per l'emmillaments con rinno
Mesin AL, per l'inamonizialità deinicorn di IZ ON e IR TA e for il rigetto deglifer alti ricor l'ow, OR IA, difensore di fiducia di ZA processuale for fair thair, il quale per quest wes si riporta si motivi divisons e per il suo difse conclude forfor 'accoglimento dal ricorso;
l' TO sentit l'art. Dondella Texsi, diferne of fiduce on AN AG sostituto prasme for IZ SL, the he condus fe l'accogliente dei ricos.Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 7
Con sentenza in data 14-10-2008 il GUP del Tribunale di
Verona, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato IZ SL
(detto FI), IR HI, RI AL, IR FA e IR
TA (detto ER) colpevoli del reato di cui all'art. 73 d.p.r.
309\1990 loro ascritto al capo A), i primi quattro anche
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dell'analogo reato (nella forma del tentativo) di cui al capo B) e il primo anche di quello sub C) e, riuniti tali reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuta per IR TA e RI AL la continuazione anche col fatto già giudicato con sentenza del
Tribunale di Bari del 20-11-2007, concesse a IR FA le attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, con la diminuente del rito ha condannato IZ SL alla pena di anni 14 di reclusione ed euro 103.334,00 di multa;
IR HI alla pena di anni 12, mesi 8 di reclusione ed euro 93.334,00 di multa;
IR
TA e RI AL alla pena di anni 15 mesi 4 di reclusione ed euro 107.334,00 di multa ciascuno, in essa ricompresa anche la pena irrogata con sentenza del Tribunale di Bari del 20-11-2007;
IR FA alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.
Con sentenza in data 10-7-2009 la Corte di Appello di
Venezia ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado in relazione all'imputato IR TA, limitatamente al capo B), e per l'effetto ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni 13, mesi 4 di reclusione ed euro 74.000,00 di multa, disponendo la trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Verona;
ha dichiarato l'errore materiale della apposizione nel dispositivo della
A sentenza appellata del nome "TAi FA", in relazione alla pronuncia di condanna per il capo B), e ne ha ordinato la cancellazione;
in parziale riforma della sentenza appellata, ha
HO assolto RI AL dal reato ascrittogli al capo A) e IZ SL dal reato ascrittogli al capo B) per non aver commesso il fatto;
per l'effetto, ha ridotto la pena inflitta a RI AL ad anni 8 di reclusione ed euro 44.000,00 di multa (comprensiva dell'aumento per la continuazione esterna) e quella inflitta ad IZ
SL ad anni 12 di reclusione ed euro 70.000,00 di multa;
ha confermato, nel resto, la decisione di primo grado. Tutti i predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti.
IZ SL, con un unico motivo, lamenta la carenza e
contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di
Appello tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'imputato, della sua giovane età e del suo buon comportamento processuale.
IR HI, con un primo motivo, si duole della carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, delle quali il prevenuto sarebbe stato meritevole per il suo stato di incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti e di precedenti di polizia, il regolare soggiorno in Italia, i motivi a delinquere e la condotta di vita successiva al reato.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce la carenza di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena pecuniaria, in ragione dello stato di indigenza del prevenuto,
"riammesso" in appello al gratuito patrocinio.
RI AL denuncia,con un primo motivo, la violazione degli artt. 80 e 81 c.p. e il difetto di motivazione in ordine alla individuazione del reato più grave tra quelli posti in continuazione, avendo la Corte territoriale erroneamenteLindatra
2 considerato tale il reato (tentato) di cui al capo B) del presente procedimento rispetto a quello (consumato) già giudicato dinanzi al
Tribunale di Bari.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al computo della pena, che avrebbe dovuto essere determinata applicando innanzi tutto la diminuente prevista dall'art. 56 c.p. (da un terzo alla metà) in relazione al reato tentato contestato e, solo successivamente, gli aumenti per le aggravanti, la disciplina per la continuazione e la riduzione della pena per il rito.
Con un terzo motivo il RI deduce che la Corte di Appello, avendo dichiarato, relativamente alla posizione di IR TA, la nullità della sentenza di primo grado relativamente al capo B), avrebbe dovuto escludere l'aggravante di cui all'art. 73 comma 6
d.p.r. 309\1990, per il venir meno del numero delle persone.
Sostiene, inoltre, che il giudice del gravame, nell'applicare l'aumento di pena per tale aggravante, non praticata in primo grado,
è incorso nella violazione del divieto di reformatio in peius.
IR FA, con un primo motivo, eccepisce la nullità o inutilizzabilità della perizia disposta per la trascrizione delle telefonate indicate dalle difesa, essendosi il perito avvalso, per sua ammissione, per la traduzione delle telefonate in lingua albanese, dell'attività di un non identificato traduttore, non nominato dal " giudice, che risulta il vero autore materiale della perizia e che non ha prestato alcun giuramento. L'inutilizzabilità della perizia si risolve nella mancata assunzione di una prova decisiva, essendo stato l'imputato ammesso al giudizio abbreviato condizionato all'espletamento della perizia sulle intercettazioni, previa valutazione, da parte del GUP, della decisività dell'integrazione probatoria richiesta. A fronte di simili emergenze, risulta carente eLushoto
3 contraddittoria la motivazione resa dal giudice del gravame, secondo cui, nella specie, l'ausiliario avrebbe compiuto ciò per cui era stato nominato, cioè la traduzione in lingua italiana di telefonate. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, inoltre, la nullità della perizia stata tempestivamente eccepita dalla difesa all'udienza del 10-9-2008, nel corso della quale, attraverso l'audizione del perito, sono emerse per la prima volta le modalità di esecuzione dell'incarico.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta dell'imputato in termini di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente in sequestro, invece che di favoreggiamento.
Sostiene, in particolare, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla
Corte di Appello, l'integrazione del delitto di favoreggiamento postula che la commissione del reato permanente (presupposto) nel suo momento iniziale sia anteriore alla condotta assunta come favoreggiatrice, ma non anche che il reato principale sia già esaurito.
Con un terzo motivo il IR denuncia la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato.
Con un ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione di legge e della mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 309\1990.
Deduce che la motivazione è carente anche nella parte inerente al giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti, nonché al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309\1990. Tairi Tahir, con un primo motivo, eccepisce la inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, non fornendo i decreti autorizzativi del GIP del Tribunale di Verona n.
12\07, 141\07, 93\07, 86\07, 87\07, 166\07 e 111\07, adeguata ragione circa la sussistenza dei gravi indizi e l'assoluta indispensabilità delle intercettazioni per la prosecuzione delle indagini.
Con un secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione "
dell'art. 192 comma 1 c.p.p., in relazione alla ritenuta riferibilità all'imputato delle utenze telefoniche intercettate e del soprannome
"ER" utilizzato in alcune conversazioni.
Con un terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 62
bis c.p., con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che l'imputato avrebbe meritato per il suo stato di incensuratezza, la sua giovane età, le sue modeste condizioni sociali e familiari e il suo comportamento processuale.
Con un quarto motivo viene denunciato il difetto assoluto di motivazione in relazione allo specifico motivo di appello col quale era stata richiesta la riduzione della pena base e dell'aumento per la continuazione.
Con un quinto motivo il ricorrente si duole del mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento, intesa a verificare scientificamente la riferibilità al prevenuto delle conversazioni telefoniche attribuitegli, dati i dubbi lasciati dalla perizia fonica espletata in primo grado su richiesta di altri coimputati.
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Con un ultimo motivo IR TAi lamenta la violazione degli 3
artt. 180, 181 e 182 c.p.p., sostenendo che la Corte di Appello, nel dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per il reato di cui al capo B), in mancanza di specifica impugnazione sul punto del
P.M. o del P.G.,non avrebbe potuto disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
5 DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso proposto da RI AL
è fondato.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di continuazione, ai fini dell'individuazione della violazione più grave da prendere come base per il calcolo della pena, occorre riferirsi alle valutazioni astratte compiute dal legislatore, ossia aver riguardo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, di tal che la violazione più grave va individuata in quella punita dalla legge più severamente (Cass. Sez. Un., 27-3-1992 n. 4901; Sez. Un. 12-
10-1993\25-1-1994 n. 748; Sez. 1, 27-5-2004 n. 26308; Sez. 5, 11-
2-2010 n. 12743).
Nel caso di specie, la Corte di Appello non si è uniformata a tale principio, in quanto ha ritenuto il reato (tentato) ascritto all'imputato al capo B) della rubrica del presente procedimento più grave di quello (consumato) già giudicato dal Tribunale di Bari, in base al rilievo che "il fatto ancorché tentato riguarda un quantitativo di kg. 29,00 di eroina, il doppio di quanto oggetto del procedimento di Bari”. L'individuazione del reato più grave, pertanto, è stata effettuata sulla base di una valutazione in concreto degli indici di gravità dei reati posti in continuazione, ai sensi dell'art. 133 c.p., e non già ponendo a raffronto le pene edittali astrattamente previste per tali reati.
La sentenza impugnata, di conseguenza, deve essere annullata con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio, che dovrà essere rideterminato previa individuazione del reato più grave, in base al criterio della più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascuno dei reati posti in continuazione.
2) Il secondo motivo di ricorso è infondato, avendo la Corte di Appello correttamente fatto riferimento, ai fini della Lindwar determinazione della pena per il delitto tentato contestato al capo
6 B), a quella prevista per il reato consumato aggravato (cfr. Sez. 1,
21-10-2005 n. 41481), sulla quale ha apportato la riduzione ex art. 56 c.p., per poi procedere all'aumento per la continuazione e alla diminuzione per la scelta del rito.
3) Prive di fondamento sono anche le censure mosse col terzo motivo.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il fatto che la
Corte di Appello abbia dichiarato, con riferimento alla posizione di
IR TA, la nullità della sentenza di primo grado relativamente al capo B) e disposto la trasmissione degli atti al GUP, non incide sulla sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.p.r. 309\1990, la cui configurabilità non è esclusa nel caso in cui si proceda separatamente nei confronti di taluno dei soggetti indicati quali compartecipi dell'azione delittuosa.
E', poi, evidente, che la Corte di Appello, avendo mandato assolto il RI per il reato sub A), ritenuto in primo grado il più grave, non è incorso in alcuna violazione del principio di reformatio in peius allorchè, nel procedere alla rideterminazione la pena base per il reato sub B), ha tenuto conto dell'aumento per l'aggravante del numero delle persone, in relazione alla quale il Tribunale non aveva esplicitato l'aumento di pena praticato, essendosi limitato ad indicare globalmente l'aumento apportato per il reato satellite.
4) Il ricorso proposto da IZ SL è manifestamente infondato.
La concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la valutazione del giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. IN Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola
7 concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento
(Cass. Sez. 1, 2-12-2004 n. 46954).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto il prevenuto non meritevole delle attenuanti generiche, spiegando, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico, che gli elementi evidenziati dalla difesa (giovane età, incensuratezza, modestia sociale dell'ambiente di provenienza) costituiscono aspetti privi di rilievo, tenuto conto della gravità della condotta e della capacità a delinquere evidenziata dall'imputato. Ha aggiunto che non può essere valutato in termini positivi neanche il comportamento processuale del prevenuto, in quanto l'IZ ha confessato un reato per il quale era stato colto in flagranza, ha reso una versione dei fatti non corrispondente alla realtà e ha preferito tacere gli elementi utili per identificare i correi. Trattasi di considerazioni che, nell'ambito di una valutazione complessiva della vicenda e della personalità dell'imputato, valgono ampiamente a giustificare il diniego delle attenuanti in parola, rendendo la decisione impugnata esente dai vizi di motivazione denunciati.
5) Considerazioni del tutto simili vanno svolte con riferimento al primo motivo di ricorso proposto da IR HI, per il quale la Corte di Appello, con motivazione non meramente apparente e non manifestamente illogica, ha ritenuto ostativi alla concessione delle attenuanti generiche nonostante il dedotto stato di incensuratezza e l'assenza di carichi pendenti e di precedenti di polizia-, la gravità della condotta e la capacità a delinquere
RE manifestata dal prevenuto;
con l'ulteriore precisazione che quest'ultimo ha assunto il ruolo pericolosissimo di corriere
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0 attraverso i Paesi dell'ex Jugoslavia, i cui controlli avevano già portato a diversi arresti.
6) Si rivela manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, avendo il giudice del gravame assolto l'obbligo motivazionale su esso gravante in ordine al trattamento sanzionatorio, dando atto della congruità della pena inflitta all'imputato in primo grado.
7) Il primo motivo di ricorso proposto da IR FA è manifestamente infondato.
Come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, il perito, all'atto della nomina, è stato espressamente autorizzato dal giudice ad avvalersi di un interprete della lingua straniera eventualmente utilizzata dei soggetti intercettati. A ragione, pertanto, il giudice del gravame ha ritenuto la piena legittimità dell'operato dell'ausiliario nominato dal perito, il quale ha proceduto alla traduzione delle conversazioni in lingua italiana, ponendo quindi in essere la specifica attività che era stata autorizzata dal GUP.
In ogni caso, come è stato rilevato dalla Corte di Appello, le parti, al momento del conferimento dell'incarico peritale, nulla hanno obiettato riguardo all'autorizzazione alla nomina di un interprete data dal giudice al perito;
sicchè la nullità dedotta, avendo carattere relativo, dovrebbe comunque ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., non avendo l'imputato, pur essendo nelle condizioni di farlo, sollevato l'eccezione in termini.
8) Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di Appello, con motivazione esente da palesi vizi logici e con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha accertato che IR FA ha coscientemente accettato Sunda di custodire nella sua abitazione le valigie contenenti i circa 19 kg. di eroina di cui al capo A) della rubrica, dopo il loro arrivo dalla
Macedonia e prima della consegna ai soggetti cessionari di Padova;
e che tale condotta è stata posta in essere nella permanenza della detenzione dello stupefacente da parte di IR AI. Ha aggiunto che la detenzione di droga era finalizzata alla successiva rivendita a fine di lucro, e che tale contesto era stato ben rappresentato all'odierno ricorrente, il quale proprio in tale prospettiva aveva accettato il compenso offertogli.
Alla stregua di simili emergenze, correttamente i giudici di merito hanno disatteso la tesi difensiva del favoreggiamento e qualificato la condotta dell'imputato come concorso nella illecita detenzione della sostanza stupefacente in questione.
Si osserva, al riguardo, che il reato di favoreggiamento, sia personale (art. 378 c.p.) che reale (art. 379 c.p.), è configurabile solo fuori dei casi di concorso nel reato e, pertanto, quando la condotta dell'autore non abbia fornito un contributo causale alla commissione dell'illecito. Nella specie, non par dubbio che il prevenuto, nel custodire per un apprezzabile lasso di tempo la droga presso la sua abitazione, in attesa che la stessa venisse consegnata ai destinatari finali, ha fornito un concreto contributo causale per la commissione del reato, che ha influito in modo determinante sullo schema esecutivo dell'illecito.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza,
d'altro canto, il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente,
in costanza di detta detenzione, atteso che nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di
By questi sia cessata, si risolve inevitabilmente in un concorso, quanto meno a carattere morale (Cass. Sez. 4, 25-9-2008 n. 39267; Sez. 4,
8-3-2006 n. 12915; Sez. 6, 17-12-2003 n. 4927). E, come si è Lindhatna rilevato, nel caso in esame, secondo la ricostruzione della vicenda
10 operata dalla Corte di Appello, la condotta dell'imputato si è inserita nella permanenza della detenzione della droga da parte di
IR AI.
Va ulteriormente precisato che, ai fini della configurabilità dei reati di favoreggiamento personale e reale, occorre, sotto il profilo soggettivo, che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere ad esclusivo vantaggio del soggetto favorito, per cui i suddetti reati restano esclusi qualora l'agente abbia avuto di mira il conseguimento di interessi propri (Cass. Sez. Fer., 3-9-2004 n.
38236). Nella fattispecie concreta, secondo quanto accertato dai giudici di merito, il prevenuto ha accettato di custodire la sostanza stupefacente anche per un profitto proprio;
sicchè, anche sotto tale profilo, non vi è spazio per la riconducibilità dei fatti al medesimo ascritti nell'ambito delle ipotesi di favoreggiamento.
9) Privo di ogni fondamento si rivela altresì il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte di Appello sufficientemente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, dando atto che l'imputato era pienamente consapevole del contenuto delle borse affidategli in custodia e del fatto che la droga doveva essere ceduta a terzi ed ha accettato un adeguato compenso per l'attività prestata;
il che vale a comprovare-in modo inequivoco-che il predetto ha agito con la coscienza e volontà di rendersi parte attiva e di arrecare, con la sua condotta, un contributo alla realizzazione del reato.
10) Le censure mosse col quarto motivo di ricorso in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 309\1990 sono formulate in termini del tutto generici e si palesano, comunque, manifestamente infondate, avendo la Corte di Appello illustrato, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico, le ragioni della ritenuta sussistenza dell'aggravante in parola, facendo riferimento al cospicuo dato quantitativo di eroina detenuta (circa
11 19 kg.), collocato ai livelli più alti e tale da comportare una significativa diffusione della droga, con sempre maggiori rischi per la salute fisica e psichica dei consumatori.
Destituite di ogni fondamento risultano anche le doglianze mosse in ordine alla ritenuta equivalenza tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti, che è stata correttamente motivata dalla Corte di Appello in ragione della particolare rilevanza dell'aggravante di cui al menzionato art. 80. E' appena il caso di rilevare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di cognizione, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 3, 22-4-2004 n.
26908) e siano sorrette da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 1, 28-
1-2003 n. 5697), dovendosi ritenere sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza il riferimento, anche implicito, ad una valutazione complessiva dell'episodio criminoso e della personalità dell'imputato, che si traduce in sostanza in un giudizio di non meritevolezza di un trattamento sanzionatorio più mite (Cass. Sez.
Un. 25-2-2010 n. 10713).
Del tutto inconferenti, infine, si palesano le censure inerenti al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 d.p.r. 309\1990, tenuto conto dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente detenuta, tale da integrare l'aggravante di cui all'art. 80 dello stesso d.p.r. inutilizzabilità degli esiti delle11) L'eccezione di intercettazioni telefoniche per difetto di motivazione dei decreti autorizzativi del GIP, sollevata da IR TA col primo motivo di ricorso, è inammissibile, non avendo il ricorrente specificato la concreta rilevanza degli atti asseritamente inutilizzabili nel
12 contesto degli altri elementi di prova esistenti a carico dell'imputato.
Si richiama, al riguardo, il principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Cass. Sez. Un., 16-7-2009 39061; Sez. Un., 23-4-2009
n. 23868; Sez. 4, 6-2-2008 n. 13946), non competendo alla Corte di
Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità (o di invalidità) di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Cass. Sez. Un. 16-7-
2008 n. 39061; Sez. 1, 9-6-2009 n. 26942; Sez. 6 12-2-2009 n.
12722).
12) Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto, attraverso la formale denuncia di violazione dei principi dettati in tema di valutazione delle prove dall'art. 192 c.p.p., propone nere censure di merito, che mirano a screditare il giudizio espresso dalla Corte di Appello circa la riferibilità al prevenuto delle conversazioni intercettate del soprannome al medesimo attribuito e ad ottenere una diversa valutazione al riguardo. In tal modo, si sollecita a questa Corte un sindacato che non le compete, in quanto, by come è noto, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una
"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e-per il ricorrente -più adeguata,
13 valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4-1997 n.
6402).
13) Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la
Corte di Appello dato adeguato conto delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche, rilevando che gli elementi evidenziati dalla difesa (giovane età, incensuratezza, modestia sociale dell'ambiente di provenienza, comportamento processuale "neutro") costituiscono aspetti privi di rilevanza, a fronte della gravità della condotta e della capacità a delinquere evidenziata dall'imputato.
14) Anche il quarto motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice del gravame motivatamente disatteso le doglianze mosse dall'appellante in relazione al trattamento sanzionatorio, dando atto della congruità della pena base e dell'aumento apportato per la continuazione esterna.
15) Il quinto motivo è inammissibile.
Come è stato puntualizzato da questa Corte, a seguito della
: nuova formulazione dell'art. 438 c.p.p.., in tema di giudizio abbreviato deve ritenersi possibile la richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale da parte dell'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito alternativo ad una specifica integrazione probatoria, sia pure nei limiti dell'integrazione probatoria richiesta, mentre chi abbia richiesto il rito abbreviato "allo stato degli atti" può solo sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 comma 3 c.p.p. (Cass. Sez. 6, 16-10-2008\20-2-2009 n. 7485; Sez.
4, 20-12-2005\5-5-2006 n. 15573; Sez. 3, 2-3-2004 n. 15296).
La non incompatibilità del rito speciale con le assunzioni probatorie (Cass., Sez. 6, 1 ottobre 1998 n. 397) -in virtù del rinvio dell'art. 443 comma 4 c.p.p. all'art. 599 c.p.p. e, quindi, al comma 3 di questo articolo, che a sua volta rinvia al successivo art. 603
c.p.p. comporta, tuttavia, che all'assunzione d'ufficio di nuove
14 prove o alla riassunzione delle prove già acquisite agli atti si proceda solo quando e nei limiti in cui il giudice di appello la ritenga assolutamente necessaria ai fini della decisione (Cass., Sez.
6, 24 novembre 1993 n. 1944); sicché deve comunque ritenersi escluso che la parte conservi un diritto proprio a prove alla cui acquisizione ha rinunciato per effetto della scelta del giudizio abbreviato e che, pertanto, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri d'ufficio sollecitati possa tradursi in un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606
c.p.p., lett. d) (Cass. Sez. 6, 16-10-2008\20-2-2009 n. 7485).
Alla luce degli enunciati principi, non è censurabile in questa sede la decisione della Corte di Appello di non disporre la rinnovazione dibattimentale sollecitata dalla difesa dell'odierno ricorrente -che non aveva subordinato la scelta del rito abbreviato ad una simile integrazione probatoria-, diretta a verificare la riferibilità all'imputato delle conversazioni telefoniche attribuitegli;
decisione che è stata implicitamente motivata in considerazione della non decisività dell'indagine richiesta, avendo il giudice del gravame ritenuto certa, sulla base del materiale probatorio acquisito, l'identificazione di IR AI con la persona indicata col soprannome "ER" e utilizzatrice delle utenze telefoniche indicate in sentenza.
16) L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Come è stato evidenziato nella decisione impugnata, nel dispositivo della sentenza di primo grado il GUP ha omesso di pronunciare nei confronti di IR AI in ordine al reato di cui al capo B) della rubrica. Correttamente, pertanto, la Corte di Appello, nell'escludere la configurabilità di un mero errore materiale e nel ravvisare, al contrario, una omissione di pronuncia, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 546 comma 3 c.p.p., la nullità della sentenza impugnata in relazione al capo di imputazione de quo, ritenendoLindabar
15 irrilevante -data la prevalenza del dispositivo sulla motivazione- il fatto che in motivazione era stata affermata la responsabilità del prevenuto. Ne discende la palese inconsistenza delle deduzioni svolte dal ricorrente per negare la legittimità della disposta trasmissione degli atti al giudice di primo grado, trattandosi di provvedimento che, ai sensi dell'art. 604 comma 4 c.p.p., costituisce conseguenza ineludibile della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.
17) Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da
IZ SL, IR FA, IR HI e IR AI, consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della
Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare per ciascuno nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI
AL detto Jimi, limitatamente alla misura della pena, e rinvia per la decisione sul punto ad altra Sezione della Corte di
Appello di Venezia. Rigetto nel resto tale ricorso.
Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 11-14-2010 IfPresidente Il Consigliere estensore
Lindesten
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 SET. 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Sele 16