Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2008, n. 39306
CASS
Sentenza 24 settembre 2008

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In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice è soggetto al limite indicato nell'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen. (consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non a quello del triplo fissato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., trovandosi le due norme in concorso apparente, con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato nell'art. 15 cod. pen., e dovendosi evitare che, raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso.

Commentari2

  • 1Continuazione: per il giudice dell'esecuzione vale il limite del triplo della penaAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 17 luglio 2017

  • 2Esecuzione penale, reato continuato, concorso formale, determinazione della penaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2008, n. 39306
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39306
Data del deposito : 24 settembre 2008

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