Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice è soggetto al limite indicato nell'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen. (consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non a quello del triplo fissato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., trovandosi le due norme in concorso apparente, con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato nell'art. 15 cod. pen., e dovendosi evitare che, raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso.
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- 1. Continuazione: per il giudice dell'esecuzione vale il limite del triplo della penaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 17 luglio 2017
- 2. Esecuzione penale, reato continuato, concorso formale, determinazione della penaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2008, n. 39306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39306 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/09/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2374
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 004647/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA MA N. IL 29/03/1976;
avverso ORDINANZA del 18/12/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Stabile C. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 dicembre 2007 la Corte d'appello di OL, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., da AR AN, ravvisava il vincolo della continuazione tra il delitto (considerato più grave) di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 e art. 80, comma 2, oggetto della sentenza n. 931 emessa dalla Corte d'appello di OL il 9 marzo 2095 (irrevocabile il 7 febbraio 2007) e i reati di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 1, lett. b), e comma 2, di cui alle sentenze pronunziate, rispettivamente, il 29 ottobre 2003 dalla Corte d'appello di OL (irrevocabile il 3 maggio 2005) e il 29 giugno 2005 dalla Corte d'appello di AR (irrevocabile il 15 gennaio 2007) e, per l'effetto, aumentava la pena di quattordici anni, mesi quattro di reclusione ed Euro 57.333,00 di multa, inflitta a AN AR con la prima delle decisioni in precedenze indicate, di anni cinque di reclusione ed Euro trentamila di multa, e rideterminava la pena complessiva in anni diciannove, mesi quattro di reclusione ed Euro 87.333,00 di multa.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AR AN, il quale lamenta violazione dell'art. 442 c.p.p., comma 2, non essendo stato computata, nell'ambito dell'aumento applicato ai sensi dell'art. 671 c.p.p., la diminuente per il rito, atteso che tutte le sentenze di condanna sono state pronunziate all'esito di giudizio abbreviato. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Nella determinazione della pena il giudice dell'esecuzione è soggetto al limite indicato nell'art. 671 c.p.p., comma 2, ma non a quello fino al triplo fissato dall'art. 81 c.p., comma 2, (che richiama il comma 1), trovandosi le due norme in concorso apparente (con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato nell'art. 15 c.p.), e dovendosi evitare che, raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso (Cass., Sez. 1, 14 gennaio 2003, rv. 222866; Cass., Sez. 3^ 22 gennaio 2003, rv. 224736; Cass., Sez. 1^, 14 dicembre 2001, rv. 221101; Cass., Sez. 1^, 12 dicembre 2001, rv. 221100). Il vincolo che il giudice dell'esecuzione incontra nella determinazione della pena riguarda sia la pena complessiva ex art.671 c.p.p., comma 2 sia l'aliquota di pena riferibile ad ogni singolo reato, che non può eccedere la misura determinata in sede cognitiva, in quanto l'autorità del giudicato può essere scalfita solo in favore del condannato e non anche in suo pregiudizio. In applicazione di questi principi, il ricorso non merita accoglimento, in quanto, sul reato individuato quale più grave (quello oggetto della sentenza n. 931 della Corte d'appello di OL in data 9 marzo 2005), il giudice dell'esecuzione ha operato singoli aumenti di pena per i delitti oggetto del riconoscimento della continuazione inferiori a quelli, comprensivi della diminuente per il rito, applicati dal giudice della cognizione. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2008