Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2014, n. 22561
CASS
Sentenza 8 maggio 2014

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Il giudice della cognizione, nel caso in cui riconosca la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato accertato nel giudizio e altri per i quali siano già intervenute sentenze irrevocabili di condanna e provvedimenti di cumulo, non è tenuto a osservare, nella determinazione della pena complessiva, il limite massimo del triplo della pena irrogata per il reato più grave (limite previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.), ma soltanto quello costituito dalla somma delle pene già inflitte con i provvedimenti considerati, secondo la previsione dell'art. 671 cod. proc. pen. da individuarsi quale norma prevalente per ragioni di specialità. (In motivazione, la Corte ha osservato che una diversa interpretazione comporterebbe, nel caso in cui sia stato già raggiunto il limite del triplo per effetto delle precedenti applicazioni del regime della continuazione, l'impunità dell'ulteriore reato riconducibile al medesimo disegno criminoso).

Commentari2

  • 1Continuazione: per il giudice dell'esecuzione vale il limite del triplo della penaAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 17 luglio 2017

  • 2Esecuzione penale, reato continuato, concorso formale, determinazione della penaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2014, n. 22561
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22561
Data del deposito : 8 maggio 2014

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