Sentenza 8 maggio 2014
Massime • 1
Il giudice della cognizione, nel caso in cui riconosca la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato accertato nel giudizio e altri per i quali siano già intervenute sentenze irrevocabili di condanna e provvedimenti di cumulo, non è tenuto a osservare, nella determinazione della pena complessiva, il limite massimo del triplo della pena irrogata per il reato più grave (limite previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.), ma soltanto quello costituito dalla somma delle pene già inflitte con i provvedimenti considerati, secondo la previsione dell'art. 671 cod. proc. pen. da individuarsi quale norma prevalente per ragioni di specialità. (In motivazione, la Corte ha osservato che una diversa interpretazione comporterebbe, nel caso in cui sia stato già raggiunto il limite del triplo per effetto delle precedenti applicazioni del regime della continuazione, l'impunità dell'ulteriore reato riconducibile al medesimo disegno criminoso).
Commentari • 2
- 1. Continuazione: per il giudice dell'esecuzione vale il limite del triplo della penaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 17 luglio 2017
- 2. Esecuzione penale, reato continuato, concorso formale, determinazione della penaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2014, n. 22561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22561 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/05/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1143
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 26085/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.R.L.I. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 7394/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del 29/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29 novembre 2011, la Corte di appello di Roma, 2^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede, appellata da D.R.L.I. , tenuto conto del provvedimento del medesimo Tribunale in sede di esecuzione del 20.07.2011 e fermo restando l'aumento per la continuazione con i fatti di cui al presente procedimento di mesi 8 di reclusione e duecento Euro di multa, ha quantificato la pena complessiva di sette anni due mesi di reclusione e millequattrocento Euro di multa;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata, con la quale era stato dichiarato colpevole dei reati di tentata estorsione e rapina ai danni dei minori C.A. e P.F. .
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore che ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza o comunque erronea applicazione dell'art. 81 c.p., commi 1 e 2 il quale stabilisce espressamente che l'aumento di pena applicabile in continuazione non può comunque essere superiore al triplo della pena irrogata per il reato più grave. Nel caso in esame reato più grave è stato individuato (sia dal giudice di primo grado sia dal Tribunale in sede esecutiva) nella rapina commessa il (OMISSIS) e per la quale con sentenza del Tribunale di Roma in data 17.3.2003 era stato condannato alla pena di due anni due mesi di reclusione e quattrocento Euro di multa. In conseguenza il triplo ella pena base di sei anni sei mesi di reclusione e milleduecento Euro di multa non poteva essere superato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va ribadito che in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice, nella determinazione della pena, è soggetto al limite di cui all'art. 671 c.p.p., comma 2, (consistente nella somma delle pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non al limite del triplo della pena stabilita per il reato più grave di cui all'art. 81 c.p., comma 2, trovando applicazione solo la prima delle disposizioni citate, in forza del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., e dovendosi evitare che, raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati riconducibili, in fase esecutiva, al medesimo disegno criminoso (Cass. Sez. 1, 27.09.2013 n. 45256 ; Cass. Sez. 1, 24.9.2008 n. 39306 ; Cass. Sez. 1, 13.2.2002 n. 5959 ). In conseguenza L'assunto secondo il quale il provvedimento del 20.07.2011 del Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, avrebbe esaurito il limite massimo stabilito dall'art. 81 c.p., comma 2 non trova rispondenza nel dettato normativo speciale dell'art. 671 c.p.p..
La Corte di appello di Roma ha correttamente confermato la quantità di pena intatta in aumento per continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., dal Tribunale quale giudice di primo grado e si è limitata a prendere atto della pena che è stata quantificata per continuazione in sede esecutiva in relazione a tutti gli altri reati (cioè a norma dell'art. 671 c.p.p.). Va allora affermato il seguente principio di diritto: "in caso di applicazione della continuazione in sede di cognizione con reato già oggetto di quantificazione di pena in continuazione (con altri reati in giudicato) in sede esecutiva, il limite massimo del triplo a norma dell'art. 81 c.p., comma 2 riguarda solo il quanto di pena da aumentare in riferimento al reato ritenuto più grave, senza tenere conto della pena in aumento determinata in sede esecutiva a norma dell'art. 671 c.p.p. aumento che non sottostà alla regola dettata dal capoverso del citato art. 81, stante il principio di autonomia dei due diversi criteri, dovendosi confermare che in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice nella determinazione della pena, è soggetto al limite di cui all'art. 671 c.p.p., comma 2 (consistente nella somma delle pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non al limite del triplo della pena stabilita per il reato più grave di cui all'art. 81 c.p., comma 2, trovando applicazione solo la prima delle disposizioni citate, in forza del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., e dovendosi evitare che, raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati riconducibili, in fase esecutiva, al medesimo disegno criminoso".
Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2014