Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena in riguardo a più condanne, ciascuna per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve riferirsi, quale pena-base, a quella del reato più grave fra tutti e, ferma la quantificazione operata dal giudice della cognizione, su essa deve determinare "ex novo" l'aumento a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite, anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2009, n. 4911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4911 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/01/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 153
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 028686/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI ER ALIAS... N. IL 09/07/1973;
avverso ORDINANZA del 14/07/2008 TRIBUNALE di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. CIAMPOLI Luigi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo.
RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 14 luglio 2008 e depositata il 25 luglio 2008, il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice della esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra i delitti per i quali NE NA ha riportato condanne, giusta sentenza della Corte di appello di Milano 22 febbraio 2006 (irrevocabile dal 1 luglio 2006) alla pena della reclusione in anni otto per il delitto di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti e per altri reati e giusta sentenza del Tribunale di Bolzano 20 settembre 2004 (irrevocabile dal 24 aprile 2007) alle pene della reclusione in anni dodici e mesi sei e della multa in Euro quarantamila per delitti di traffico di stupefacenti;
e, assunta quale pena base quella inflitta dal Tribunale, computati gli aumenti, à sensi dell'art. 81 c.p., in complessivi anni tre, mesi sei ed Euro ventimila, ha determinato la pena finale per tutti i delitti in continuazione, in anni sedici di reclusione ed Euro sessantamila di multa. 2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giancarlo Massari mediante atto recante la data del 31 luglio 2008, col quale sviluppa cinque motivi, denunziando, con tutti, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 81 c.p., nonché in relazione all'art. 187 disp. att. c.p.p. (primo motivo), art. 442 c.p.p. (secondo motivo), artt. 1, 133, 582, 605 c.p. e art. 74 T.U.
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (quarto motivo), artt. 1 e 133 c.p. (quinto motivo) e inoltre, promiscuamente, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà (primo e terzo motivo) e carenza (primo, secondo, terzo e quinto motivo) della motivazione.
2.1 - Con il primo mezzo il difensore censura la determinazione della pena base in misura corrispondente alla pena complessiva inflitta dal Tribunale di Bolzano per il coacervo dei reati uniti dalla continuazione cd. interna, e deduce che l'errore si ripercuote su tutti gli ulteriori conteggi e la determinazione della pena finale. 2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la omessa riduzione di un terzo, in relazione agli aumenti applicati ex art. 81 c.p., per i reati oggetto della condanna della Corte di appello di
Milano, essendo stato NE giudicato col rito abbreviato. 2.3 - Con il terzo motivo il difensore si duole della quantificazione dell'aumento di pena, pari ad anni due e mesi due di reclusione, per il delitto riportato al capo sub T), nella sentenza della ridetta Corte, sotto il profilo della ritenuta sperequazione rispetto ad "analoghi episodi" per i quali il Tribunale di Bolzano, colla sentenza del 20 settembre 2004, ha determinato in mesi sei l'aumento a titolo di continuazione.
2.4 - Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la irrogazione della pena pecuniaria - a titolo di aumento ex art. 81 c.p. - per i delitti di cui ai capi sub U, sub V1 e sub V2 della sentenza della Corte di appello di Milano, trattandosi di reati puniti esclusivamente colla pena detentiva.
2.5 - Con il quinto motivo il ricorrente denunzia che l'aumento (della pena pecuniaria) irrogato per la continuazione per il delitto di cui al capo sub V3 della anzidetta Corte territoriale (Euro duemilacinquecento) eccede il massimo edittale comminato dalla legge per il reato di estorsione tentata, pari ad Euro
duemilasessantacinque.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 14 ottobre 2008, osserva: il criterio adottato dal giudice a quo nella determinazione della pena base è errato;
la fondatezza del primo motivo di ricorso rende ininfluente l'esame degli altri.
4. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
Premesso che in materia di questioni di diritto, non è ammissibile la deduzione di (ritenuti) vizi di motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cass., Sez. 1, 17 dicembre 1991, n.
4931, massima n. 188913, Parente e Cass., Sez. 5, 22 febbraio 1994, n. 4173, massima n. 197993, Marzola), è assorbente il rilievo che l'ordinanza impugnata risulta inficiata dalla i-nosservanza della legge penale.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte "nella determinazione, in sede esecutiva, della pena per più reati continuati giudicati con più sentenze, deve essere assunta come pena- base quella inflitta per il reato - singolo - considerato come violazione più grave. Ne discende che è illegittimo assumere come pena-base sulla quale operare l'aumento per la continuazione quella complessiva inflitta con una delle sentenze, comprensiva, a sua volta, di una pena-base e di un aumento a titolo di continuazione" (Sez. 1, 28 gennaio 1994, n. 544, Talarico, massima n. 196683; cui adde: Sez. 1, 8 aprile 1997, n. 2565, Ruga, massima n. 207702; Sez. 1, 29 novembre 1999, n. 6557, Aperi, massima n. 215221; Sez. 1, 5 dicembre 2000, n. 7045, Raso, massima n. 217782; Sez. 1, 14 febbraio 2002, n. 16612, Maselli, massima n. 218742; Sez. 1, 29 marzo 2001, n. 23257, Pislor, massima n. 219124; Sez. 1, 27 ottobre 2004, n. 45161, Esposito, massima n. 229822 e, più recentemente: Sez. 1, 3 ottobre 2008, Cirasole, non massimata). Pertanto il giudice della esecuzione, individuata la pena base - e ferma la quantificazione della stessa nella misura immodificabilmente stabilita dal giudice della condanna - deve determinare ex novo l'aumento, a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite (e anche per quelli già riuniti nella continuazione cd. interna).
È, poi, appena il caso di aggiungere che, "allorché il giudice dell'esecuzione riconosca la continuazione tra più reati, alcuni dei quali oggetto di condanna all'esito di giudizio abbreviato, la riduzione spettante a norma dell'art. 442 c.p.p. deve essere riconosciuta anche quando, risultando violazione più grave quella giudicata con il rito ordinario, la pena autonomamente determinata per il reato definito con il rito speciale, sulla quale è stata operata la diminuzione ai sensi del citato art. 442, si trasformi in aumento ex art. 81 c.p., che va pertanto ridotto di un terzo" (Cass., Sez. 1, 17 febbraio 2004, n. 15409, Pennisi, massima n. 227929, cui adde: Sez. 1, 2 ottobre 2007, n. 40448, Valentino, massima n. 238049).
Conseguono, restando assorbito l'esame delle ulteriori censure del ricorrente, l'annullamento della ordinanza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Bolzano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bolzano. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2009