Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2008, n. 34584
CASS
Sentenza 6 maggio 2008

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La punibilità della condotta di bancarotta per distrazione non è subordinata alla condizione che la distrazione stessa sia stata causa del dissesto.

Ai fini del concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione, non è necessario il previo concerto dell'"extraneus" con l'amministratore della società fallita, essendo sufficiente il dolo generico. (Fattispecie in tema di concorso nel reato dell'amministratore di società che aveva acquistato beni della società fallita, non corrispondendo il relativo prezzo).

Commentari2

  • 1Bancarotta fraudolenta: confermato l'insegnamento tradizionale
    Francesco Viganò · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Abbiamo qualche giorno fa segnalato una sentenza della V sezione, depositata lo scorso dicembre, nella quale si affermava, con argomentazione assai articolata, il rivoluzionario principio secondo cui, ai fini di una condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, sarebbe necessario raggiungere la prova del nesso causale tra la condotta e la dichiarazione di fallimento, nonché la prova del dolo rispetto a un tale accadimento, da considerarsi quale vero e proprio evento del reato (clicca qui per scaricare la sentenza in parola - la n. 47502/2012 - e la relativa scheda di presentazione). Che la questione sia ben lungi dal potersi considerare risolta presso la …

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  • 2| Filodiritto
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 8 maggio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2008, n. 34584
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34584
Data del deposito : 6 maggio 2008

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