Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 2
La punibilità della condotta di bancarotta per distrazione non è subordinata alla condizione che la distrazione stessa sia stata causa del dissesto.
Ai fini del concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione, non è necessario il previo concerto dell'"extraneus" con l'amministratore della società fallita, essendo sufficiente il dolo generico. (Fattispecie in tema di concorso nel reato dell'amministratore di società che aveva acquistato beni della società fallita, non corrispondendo il relativo prezzo).
Commentari • 2
- 1. Bancarotta fraudolenta: confermato l'insegnamento tradizionaleFrancesco Viganò · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Abbiamo qualche giorno fa segnalato una sentenza della V sezione, depositata lo scorso dicembre, nella quale si affermava, con argomentazione assai articolata, il rivoluzionario principio secondo cui, ai fini di una condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, sarebbe necessario raggiungere la prova del nesso causale tra la condotta e la dichiarazione di fallimento, nonché la prova del dolo rispetto a un tale accadimento, da considerarsi quale vero e proprio evento del reato (clicca qui per scaricare la sentenza in parola - la n. 47502/2012 - e la relativa scheda di presentazione). Che la questione sia ben lungi dal potersi considerare risolta presso la …
Leggi di più… - 2. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 8 maggio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2008, n. 34584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34584 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
84 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
345 84 708 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 06/05/2008
SENTENZA
1. 29291 N.
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. PIZZUTI GIUSEPPE
1. Dott. CARROZZA ARTURO REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE TI N. 020791/2007 2. Dott. AMATO ALFONSO
3. Dott. FEDERICO RAFFAELLO
4.Dott.DIDONE ANTONIO I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 03/01/1955 1) LO GIUSEPPE
avverso SENTENZA del 12/12/2005
CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CARROZZA ARTURO
A. levyleep
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
A. cecept
Laufen Vlietie ん ها FATTO
1. La Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del GUP presso il tribunale del видоcon la quale NT US e IL US erano stati ritenuti colpevoli del reato di bancarotta aggravata e condannati, concesse le attenuanti generiche equivalenti con l'aggravante contestata, alla pena di due anni di reclusione ciascuno, per avere il primo quale amministratore della EF s.a.s. di NT US e C., dichiarata fallita data 11 maggio 99, e il secondo quale legale rappresentante della ZO
s.r.l., mediante un contratto di cessione di azienda dell' 11 giugno 97, effettuato dalla prima società in favore della seconda, distratto beni strumentali della EF pari ad un valore monetario dichiarato nel contratto di Lit 4.046.447.000, fittiziamente indicato nelle scritture contabili della prima società come corrisposto per cassa ed in unica soluzione allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e alla società fallita.
2. Il IL, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
A. Erronea applicazione della legge penale per carenza dell'elemento materiale del reato di distrazione fraudolenta, in quanto il complesso aziendale avrebbe potuto essere recuperato, se ve ne fossero stati gli estremi, con l'azione revocatoria.
B.- Omessa motivazione su un punto oggetto di specifica doglianza in tema d-i criteri di valutazione della prova. Contraddittorietà e illogicità della motivazione in tema di valutazione della prova, perché la sentenza non teneva conto del verbale dell'ufficio IVA
del 4 novembre, da cui risultava la effettiva movimentazione finanziaria sottostante 1
l'operazione di vendita.
C.- Illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, circa la individuazione della prova della distrazione, dato che la stessa sentenza accertava عليم versamentiersamenti Lit 1. 265.000.000 che la documentazione bancaria evidenziava alcuni ma non ne traeva la conclusione.
D - Omessa motivazione in merito della censura formulata con i motivi aggiunti circa l'incapacità distrattiva dell'operazione d'acquisto, imputata al ricorrente ed illogicità manifesta della sentenza risultante dal testo del provvedimento nonché dagli atti del processo allegati al gravame, per avere ritenuto inverosimile, senza fare riferimento ad alcuna prova specifica, il pagamento in contanti ed in unica soluzione della ingente somma mentre un atto prodotto testimoniava la liquidità derivante dalla vendita di beni strumentali nell'attivo dell'anno 1994.
· Cup E. Mancanza di motivazione in relazione alla ricostruzione alternativa fornita dalla difesa e omessa pronuncia sulle prove a discarico, non prendendo in considerazione la perizia giurata redatta dal consulente della difesa NT.
F.- Erronea applicazione della legge penale (art.40 c.p.) in tema di nesso di causalità tra la condotta del IL ed il fallimento della società EF, in quanto lo stesso curatore del fallimento aveva precisato che non appariva censurabile la condotta dell'amministratore della società il quale aveva avviato la dismissione di beni sociali e cercato di diversificare l'attività produttiva, stante la crisi di liquidità protrattasi per un lungo periodo. Mentre la sentenza impugnata non precisava se anche in assenza della vendi i ta al IL il fallimento si sarebbe ugualmente verificato.
G.. Carenza ed illogicità della motivazione sul punto di sussistenza dell'elemento psicologico in capo al IL, non avendo la stessa sentenza verificato l'esistenza di un accordo tra il IL, estraneo alla società, e il NT, tenuto conto anche che si dava atto di corresponsione di anticipazioni negli anni 93-94, quando la società ZO non era costituita ed il IL non era mai stato socio e tenuto conto che vi era la prova accollo dei debiti da parte del IL per oltre 500 milioni.
DIRITTO
3.- I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente perché attengono al ricostruzione del fatto distrattivo.
Dalla sentenza di appello si ricava che con due scritture private redatte nel 1994 la società EF aveva ceduto i beni strumentali utilizzati nell'attività di mangimi per animali alla ZO s.r.l., costituita il 30 giugno 1994, che subentrava in tutta l'attività della prima, compresi clienti e fornitori;
che la stessa EF aveva emesso due fatture per un importo complessivo di Lit 4.010.300.000 (3.373.000.000+ 640.000.000 di IVA) pagato per cassa;
che l'ufficio provinciale IVA di Lecce aveva rilevato che erroneamente era stata conteggiata l' Iva, trattandosi di cessione non di beni strumentali. ma di
azienda; che di conseguenza, nel 1997, era stato stipulato un atto pubblico con il quale la EF aveva trasferito la propria azienda, costituita dagli stessi impianti già descritti, alla stessa ZO s.r.l., regolarizzando così quanto emerso dall'accertamento fiscale, in relazione agli atti del 1994. Risultava pure che il capitale della EF apparteneva, per il 50%, ad UR
RM, per il 45 % al NT. mentre il capitale della ZO vedeva ancora come
AА вечере socio di maggioranza la stessa UR e il 25 percento ciascuno era attribuito a tale
IA IN e al IL US, pure amministratore.
I giudici dell'appello hanno precisato che nel bilancio della EF era stato riportato il pagamento di 4 miliardi circa. per cassa, cioè in contanti, mentre nel bilancio dell'acquirente si faceva riferimento al diretto conferimento di somme da parte dei soci della ZO, con accollo pro soluto, in favore della EF e, precisamente, di lire
1.975.264.012 l'UR e di lire 937.632.006 gli altri due soci, othe lire 95.771.976 in cambiali.
Pertanto, oltre all' inverosimiglianza, secondo i dati di comune esperienza del pagamento in contanti di Lit 4 miliardi circa, il giudice del merito ha logicamente tratto il mancato pagamento del corrispettivo della cessione dalla discordanza tra le scritture contabili della società venditrice e quelle della società acquirente.
La Corte ha posto in luce come la discordanza risultava confermata dalle dichiarazioni del IL al notaio ET, secondo le quali il pagamento di cui alle fratture emesse dalla società EF sarebbe stato regolato con somme in precedenza corrisposte in un momento di difficoltà della società EF dalla socia UR RM per il 50 percento e dai signori IL US e IA IN, per il tramite della socia
UR RM per le somme di lire 1.722.500.000 versate in più riprese.
Ciò, per la Corte di Lecce, smentiva l'assunto del pagamento delle somme per cassa, risultando, peraltro, dalla documentazione bancaria prodotta solo versamenti per delaminate complessive lire 1.265.000.000, non riconducibili ad una/fonte, mentre nelle stesse scritture contabili non vi era traccia di pregressi versamenti;
e che comunque nel '
bilancio non era stata riportata l'indicazione dei termini in cui le somme fossero state effettivamente corrisposte. Da ciò la Corte territoriale ha tratto la conclusione logica che non era verosimile il pagamento dei beni strumentali costituenti l'azienda per la somma di Lit 4.046.447.000.000, per cassa, cioè in contanti.
Del resto, la compensazione delle somme dovute alla EF, per la cessione del complesso aziendale, con le anticipazioni fatte negli anni precedenti dai soci non poteva operare trattandosi di soggetti giuridici diversi, essendo la società ZO distinta dai socie con suena erintente al momento delle pesurite articiparioni.
Appare pure logica l'argomentazione della Corte leccese, secondo la quale il pagamento delle somme non poteva dedursi dai bilanci del 1994 e successivi, in quanto da una parte la situazione debitoria successiva all'anno 1994 non era migliorata se non in f
A-Ceup.. minima parte e dall'altra, poi, la deduzione era in contrasto con l'assunto che i versamenti sarebbero stati effettuati in epoca antecedente, per venire incontro a difficoltà della EF.
Non esclude la distrazione la possibilità del recupero dei beni aziendali mediante l'azione revocatoria, perché ciò prova ulteriormente che detti beni erano usciti dal patrimonio sociale.
Ininfluente stato ritenuto l'accertamento fiscale ai fini dell'effettivo pagamento, perché esso era stato eseguito in base alla documentazione esistente, senza alcuna indagine sull'effettiva situazione patrimoniale. 4. Di conseguenza, è infondato il quinto motivo con il quale si censura la mancata considerazione della ricostruzione alternativa operata dalla difesa.
Infatti, il sindacato del giudice di legittimità sulla giustificazione del provvedimento impugnato è sempre circoscritto alla verifica se il vizio della decisione sia costituito da errori delle regole della logica (principio di non contraddizione, di causalità, univocità, completezza) o dalla inconciliabilità con gli atti del processo specificatamente indicati
[art. 606, 1°, comma lett. e) nella formulazione operata dall'art. 8 della legge n. 46 del
2006 (“ mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame ")] tali da disarticolare tutto il ragionamento operato del giudice del merito, (tra le tante Cass., sez. VI, 24 maggio
2007, n. 24680, Cass., sez. VI, 28 settembre 2006 n. 35964, Cass., sez. I, 14 luglio 2006, n.
25117, Cass., sez. V, 24 maggio 2006, n.36764;),
E nella specie, come sopra evidenziato, il percorso giustificativo seguito della sentenza di primo grado logico perché non contraddittorio e coincidente con tutti i dati evidenziati.
5.- È, poi, irrilevante, in relazione al sesto motivo, se la distrazione tramite la cessione senza corrispettivo del patrimonio aziendale sia stata o meno causa del dissesto, perché la punibilità delle condotte indicate nell'art. 216 comma 1 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (1. fall.), non è subordinata alla predetta condizione. /Cassazione penale, sez. V, 14 aprile
1987, Gelli).
6.- Infondato è anche l'ultimo motivo in relazione all'elemento soggettivo.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che sia l'imprenditore individuale, che è illimitatamente responsabile con tutti i beni presenti e futuri ex art 2740 c.c., che gli
{h, Vaxa'e - amministratori di una società dichiarata fallita hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni del debitore all'adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi. (Cass., sez. V, 15 dicembre
2004, n. 3400, sez. V, 31 gennaio 2000, n. 997, sez. V, 17 maggio 1996, n. 9430,, sez. V, 08
ottobre 1997, n. 11703). Nella specie, non è stata data prova della destinazione delle somme relative alla cessione di beni strumentali o dell'azienda, non essendovi prova del pagamento del corrispettivo di questa. II IL è responsabile quale concorrente del reato, per non avere, quale amministratore della società acquirente, corrisposto il prezzo della cessione dell'azienda o dei beni aziendali, essendovi tenuto.
Ora, ai fini del concorso non è necessario un previo concerto con l'amministratore della società cedente che avrebbe dovuto incassare il prezzo, essendo sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza di dare al patrimonio della società cedente una destinazione diversa, nella specie di consentire la cessione da parte della EF di un complesso aziendale senza alcun corrispettivo. (Cassazione penale, sez. fer., 01 agosto
2006, n. 27868).
Il ricorso va, quindi, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q,M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 6 maggio 2008
Il Presidente Il Consigliere est. А. седи- ་ ་ ་ ་ ༨༠ Animus Depositata in Cancelleria
Roma, 1 3 SET 2008
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