Sentenza 30 maggio 2012
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La pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta è indicata in misura fissa e inderogabile dal legislatore nella durata di anni dieci.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2012, n. 30341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30341 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 30/05/2012
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 1380
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 27709/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI AL N. IL 30/01/1935;
2) LE IC N. IL 27/02/1944;
3) CC GI N. IL 30/09/1969;
avverso la sentenza n. 527/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 03/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. Proc. Gen. Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto annullamento senza rinvio per quanto riguarda la pena accessoria con sua determinazione, rigetto nel resto;
uditi i difensori, avv. A. Orlando per NT, Martelli R. per IN, M. Di Toro per OL, i quali hanno illustrato i rispettivi ricorsi e ne hanno chiesto l'accoglimento. RILEVATO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha, per quanto in questa sede rileva, confermato la affermazione di responsabilità nei confronti di NT EL, IN RE, OL ER in ordine ai delitti per i quali era intervenuta condanna in primo grado (concorso in bancarotta fraudolenta documentale, relativa al fallimento delle S.r.l MP, MTM, PHT, TECHNOTRASME, concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione al fallimento della S.r.l. MP) e, riconosciute a tutti le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, esclusa per OL la continuazione, ha rideterminato la pena per NT e IN in anni tre e mesi due di reclusione e per OL in anni tre di reclusione, confermando nel resto e confermando, quindi, anche le statuizioni civili.
2. Ricorrono per cassazione i tre predetti.
OL deduce violazione dell'art. 29 c.p., atteso che la corte d'appello, riducendo la pena da sei anni di reclusione a tre anni e tre mesi, ha erroneamente mantenuto la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ciò integra violazione di legge. Con memoria ex art. 121 c.p.p., depositata il 22 maggio 2012, la difesa di questo imputato ha inteso far rilevare la intervenuta prescrizione, atteso che: 1) deve essere applicato il nuovo regime dell'art. 157 c.p., 2) per la bancarotta impropria, non può essere applicata la aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, 3) conseguentemente le attenuanti generiche non possono essere considerate equivalenti ad un'aggravante non contestabile;
esse sono pertanto prevalenti, 4) nel caso in esame, il tempo necessario a prescrivere il reato è di 10 anni, più un quarto, vale a dire di 12 anni e sei mesi. Ne consegue che detto termine è spirato il 27 settembre 2009 (non risultano sospensioni), 5) con il ricorso, come si è visto, si è censurata l'applicazione della pena accessoria e tuttavia la sentenza non può ritenersi passata in giudicato, secondo quanto chiarito dalle Sezioni unite della corte di cassazione. IN e NT deducono violazione degli artt. 415 bis e 433 c.p.p., atteso che sono stati utilizzati per la decisione atti non messi a disposizione dei difensori, in quanto non contenuti nel fascicolo del dibattimento, ne' in quello del PM. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tali atti non sono utilizzabili ai fini della decisione;
secondo la giurisprudenza di merito (cfr: Trib.Catamaro 21/8/2000) si è di fronte, addirittura, a una causa di nullità. In sintesi: sono stati utilizzati elementi di indagine sconosciuti agli indagati e -successivamente- agli imputati. Detti elementi sono stati utilizzati dal CT del PM nella sua relazione. Al proposito, premesso che "quanto avvenuto ha fasciato tracce forse difficilmente rilevabili da un mero esame cartaceo"; il ricorrente (IN) si augura, tuttavia, che il giudice di legittimità "voglia comunque indagare più a fondo, per ricostruire fa dinamica dei fatti processuali e dichiarare la nullità di un'ordinanza (quella di rigetto dell'eccezione) che ha comunque provocato la nullità degli atti successivi, poiché, come si è visto, anche l'ipotesi di maggior severità postula che i documenti sconosciuti alla difesa non debbano in alcun modo essere utilizzati e che quindi ogni comportamento contrario comporti nullità delle decisioni successive per violazione del diritto di difesa" (ricorso IN fol. 5).
Peraltro, se non vengono indicati i documenti che sarebbero stati distrutti o occultati, non si comprende come possano essere accusati gli imputati di una condotta che si sarebbe esplicata su di un oggetto del quale non è traccia negli atti processuali (ricorso NT). Il solo NT deduce: 1) violazione dell'art. 417 c.p.p., atteso che la contestazione della bancarotta documentale è
assolutamente generica, in quanto si limita a riprodurre il testo della norma. Ciò ha comportato violazione del diritto di difesa;
invero ci si è limitati, del tutto aspecificamente, ad affermare che non sarebbe stato possibile ricostruire il movimento d'affari delle S.r.l.. Come ulteriore elemento di chiarimento, il capo d'imputazione indica una pretesa confusione nella gestione amministrativa delle società e il fatto che le stesse avessero sede nel medesimo edificio. Tale secondo addebito, ovviamente, non integra alcuna condotta contra legem, 2) violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale, in quanto i giudici del merito trascurano il fatto che questo imputato ha ricoperto la carica di amministratore della MP e della MTM solo per quattro mesi. Si legge in sentenza che alcuni testi avrebbero dichiarato che comunque il NT si era sempre attivamente interessato della amministrazione delle società. Tuttavia, ne' la sentenza di primo grado, ne' quella di appello chiariscono quali siano tali testi, 3) violazione della L. Fall., art. 216 e carenze dell'apparato motivazionale per quel che riguarda la bancarotta distrattiva. Ribadito che questo ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore per soli quattro mesi, va rilevato che le eventuali attività di distrazione sono avvenute in epoca precedente all'assunzione della carica da parte del NT, 4) violazione di legge, atteso che, anche considerando le attenuanti generiche meramente equivalenti alle aggravanti contestate, il reato deve intendersi prescritto, 5) violazione dell'art. 62 bis c.p. e carenze dell'apparato motivazionale, in quanto, ricordato ancora una volta che per soli quattro mesi questo ricorrente ha ricoperto le cariche sociali, i giudici di merito avrebbero dovuto tener conto della sua età avanzata e del fatto che lo stesso non ha tratto un diretto guadagno dalle condotte che gli sono addebitate. Quanto alla recidiva, era stata richiesta una specifica motivazione in ordine al rapporto tra i reati consumati dal NT in un lontano passato e quello per il quale si procede. Sul punto la corte d'appello non spende una sola parola. Il solo IN deduce: 1) violazione dell'art. 530 c.p. e carenze dell'apparato motivazionale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico quanto alla bancarotta fraudolenta documentale. Seppure si vuole ritenere che, nel caso in esame, sia sufficiente il dolo generico, resta il fatto che, sul punto, manca qualsiasi motivazione/dimostrazione. Peraltro neanche è stato chiarito quali documenti mancherebbero, ne' può dedursi ciò dal contenuto delle sentenze di merito, atteso che, come premesso, vi sono documenti che sono stati sottratti alla conoscenza degli imputati, 2) violazione dell'art. 2634 c.c., atteso che, anche se le varie S.r.l. erano società formalmente autonome, esse erano comunque collegate tra di loro da un punto di vista operativo, contabile e patrimoniale, a prescindere da quanto poteva leggersi nei relativi statuti, 3) violazione degli artt. 69 e 70 c.p. in quanto la corte d'appello non ha chiarito perché le pur concesse attenuanti generiche sono state ritenute solo equivalenti. I giudici del merito non hanno tenuto conto dell'età avanzata di questo imputato e del cambiamento della sua condotta di vita dopo i fatti per i quali si procede. Per questa ragione essi non hanno nemmeno aderito alla richiesta di patteggiamento di pena a suo tempo avanzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La censura comune avanzata da IN e NT è manifestamente infondata e, oltretutto, generica. Come lo stesso IN ammette, sarebbe necessaria un'attività esplorativa da parte di questa corte di legittimità volta ad accertare se e quali atti siano stati eventualmente sottratti alla conoscenza delle difese. In pratica si chiede alla corte di cassazione una attività che non solo non è consentita (nè le è congeniale), ma, anche nel caso in esame, sarebbe anche impossibile. Peraltro, è da rilevare che si legge nella sentenza di secondo grado (fol.6) che detti atti non sarebbero stati disponibili neanche per il CT. Non si comprende quindi come costui avrebbe potuto utilizzare per la sua relazione atti che non ha visto. Resta il fatto che i ricorrenti non indicano, nemmeno per sommi capi, di quali atti si tratterebbe e, conseguentemente, neanche chiariscono quale sarebbe stata la loro rilevanza.
2. Quale che sia l'autorevole opinione del giudice di merito (Trib.Catanzaro), citato a conforto della tesi della assoluta nullità
(tanto del rinvio a giudizio quanto della sentenza di merito, resta il fatto che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la mancata messa a disposizione degli imputati e delle difese di elementi eventualmente emersi nel corso delle indagini preliminari comporta niente altro che la loro inutilizzabilità nelle fasi successive. Come si è già detto, tuttavia, la sentenza di appello afferma che neanche il CT avrebbe conosciuto e quindi utilizzato questi (niente affatto identificati) atti sottratti alla conoscenza delle parti del procedimento.
3. Manifestamente infondata è anche la censura di cui al punto 2) del ricorso IN, atteso che l'art. 2634 c.c. prevede che non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se è compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. Orbene, nel caso in esame, a parte il fatto che la appartenenza delle varie S.r.l, al medesimo gruppo è meramente enunciata, è rimasto accertato che il finanziamento pubblico ottenuto con condotta truffaldina dalla S.r.l. SP fu poi dirottato, come si legge nel capo d'imputazione, verso le casse delle altre società, nonché a favore di taluni tra gli imputati, senza che la SP ne conseguisse alcun vantaggio compensativo. Ne deriva la assoluta inapplicabilità, per più di un motivo, della normativa civilistica invocata.
4. Tanto premesso, va ricordato come, sempre sulla base del capo d'imputazione, la condotta della bancarotta fraudolenta documentale viene indicata nella tenuta di scritture contabili delle diverse S.r.l. in modo inattendibile e comunque in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari. Nessuna sottrazione, ovvero distruzione di documenti è contestata. Ad colorandum il capo d'imputazione fa riferimento ai fatto che le varie S.r.l. avevano sede nello stesso stabilimento. Si tratta - evidentemente - di un dato meramente sintomatico, in base al quale i giudicanti corroborano la loro opinione nel senso della (voluta) confusione tra le contabilità delle diverse società, tra le quali la SP aveva svolto il ruolo di canale di approvvigionamento delle altre tre.
La sentenza ricorda (fol. 8) come l'impiegata amministrativa della MP, D'CO TE ebbe a precisare che i passaggi di danaro da detta società alle altre non erano annotati nelle scritture. Da ciò la corte deduce, certo non illogicamente, la natura funzionale della omissione, volta a coprire la ragione effettiva di tali "uscite". La censura sub 1) del ricorso NT è dunque infondata.
5. Quanto alle censure relative alle contestazioni di bancarotta distrattiva (ricorrenti IN e NT), i ricorrenti sembrano voler considerare gli episodi loro contestati come se fossero stati commessi isolatamente, separatamente e senza alcun collegamento funzionale tra gli stessi.
Così viceversa non può essere, attesoché l'esito processuale verificatosi per il delitto del capo b) (truffa), non cancella certamente il fatto storico.
Gli imputati si procurarono un illecito finanziamento pubblico per la somma di L. 1.068.900.000, versata a favore della SP e poi dirottata verso le altre società. Il finalismo dell'azione illumina circa l'atteggiamento psicologico (e dunque il dolo) che ha contraddistinto l'operato degli imputati, a prescindere dalla formale investitura di cariche sociali, che, nel corso del tempo, essi hanno ricoperto. In sintesi, per quanto si ricava dalle sentenze di merito, l'attività truffaldina fu finalizzata al conseguimento del cospicuo finanziamento, le irregolarità contabili furono necessarie per dirottare detto finanziamento nelle casse delle altre società, ovvero nelle tasche di taluni tra gli imputati (NT, IN), l'attività di distrazione fu il vero e definitivo obiettivo che gli stessi si erano proposti.
Tale complessiva ricostruzione degli accadimenti, adeguatamente supportata da dati fattuali, non appare affatto illogica e, conseguentemente, non può subire aggressione innanzi al giudice di legittimità.
Ne consegue la inammissibilità delle censure sub 2) e 3) del ricorso del NT.
6. Quanto alla prescrizione, premesso che l'aggravante ex L. Fall., art. 219 è applicabile anche alla bancarotta impropria (Sez. unite,
sent. 21039 del 2011, ric. PM in proc. Loy, RV 249666, essa maturerebbe, per il reato "più antico" il 27.12.2015 (anni 10, aumentati per l'aggravante sopra indicata, aumentati di 1/4 per l'interruzione).
7. Per quel che riguarda il trattamento sanzionatorio, è di tutta evidenza che i giudici di secondo grado, nel ridurre sensibilmente le pene, non hanno potuto ignorare la natura obliqua, strumentale, truffaldina e simulatoria della condotta tenuta dagli imputati, che, oltretutto, si impadronirono di fondi pubblici;
di talché la motivazione circa l'iter logico seguito per la concreta determinazione del quantum sanzionatorio va reperita, non solo, nei passi della sentenza a tanto esplicitamente diretti, ma nell'intera trama argomentativa adottata dalla corte aquilana. Le relative censure sono, conseguentemente, infondate.
8. Per quel che specificamente attiene alla pena accessoria, è noto come nella giurisprudenza di questa Corte permanga un contrasto relativo appunto alla durata della pena accessoria interdittiva in caso di condanna per bancarotta.
8.1 Si registra infatti un orientamento (tra le tante, ASN 200739337- RV 238211) in base al quale detta pena (inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali e incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni prevista dalla L. Fall., art.216, u.c.), non può considerarsi indeterminata;
con la conseguenza che essa non si sottrae alla disciplina di cui all'art. 37 c.p., che, come è noto, impone che la pena accessoria abbia eguale durata a quella principale quando essa non sia predeterminata.
8.2 Esiste però altra corrente giurisprudenziale (es. ASN 201029780- RV 248258) per la quale deve rientrare nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta.
8.3 Al proposito ritiene questo Collegio che, dal raffronto tra il L. Fall., art. 216, comma 4, e L. Fall., art. 217, comma 3, emerga netta la differenza voluta dal Legislatore. Invero, nel primo caso, "la condanna....importa per la durata di 10 anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata di esercitare uffici direttivi preso qualsiasi impresa"; nel secondo caso, è previsto che "la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a 2 anni". La littera legis è dunque chiara: nella ipotesi più grave (bancarotta fraudolenta) si è voluto che, quale che sia la pena principale, il soggetto fosse posto in condizioni di non operare nel campo imprenditoriale dove ha creato danno e "disordine" per il (considerevole) lasso di tempo di due lustri;
nella ipotesi meno grave (bancarotta semplice), l'inabilitazione e l'incapacità hanno "un tetto" molto meno elevato e la loro effettiva durata è rimessa all'apprezzamento del giudice.
"Per la durata di 10 anni", invero, è espressione significativamente ben diversa da "fino a 2 anni": nel primo caso, la proibizione dura (appunto) interrottamente per una decade, nel secondo non può superare il biennio (ma può, quindi, anche coprire un più ridotto arco temporale).
La ratio è evidentemente specialpreventiva e la scelta del Legislatore non appare al di fuori degli schemi della logica.
9. Consegue che le relative censure sono infondate.
Conclusivamente, tutti i ricorsi meritano rigetto e i ricorrenti vanno singolarmente condannati alle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012