Sentenza 19 ottobre 2010
Massime • 1
La locuzione "fatto nuovo" di cui all'art. 518 cod. proc. pen. sta ad indicare un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum". (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto estranea alla contestazione la mancata esecuzione dolosa di altro provvedimento giudiziario sull'affidamento di figli minori, precisando che tale condotta avrebbe dovuto costituire oggetto di un'espressa contestazione a norma degli artt. 517 o 518 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016
Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2010, n. 6987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6987 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/10/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 1740
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 39618/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) L.L. , N. IL (omesso) , parte civile;
nel procedimento a carico di:
N.S. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 259/2007 CORTE APPELLO di MESSINA, del 02/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1- La Corte d'Appello di Messina, con sentenza 2/5/2008, confermava la decisione 15/2/2006 del locale Tribunale, che aveva - tra l'altro - assolto N.S. dal reato di cui all'art. 81 cpv. e art. 388 c.p., comma 2, perché il fatto non sussiste. L'addebito specifico mosso all'imputata, che si era separata dal marito L..L. , è di avere eluso l'esecuzione del provvedimento 11/12/2003 del Tribunale civile di Venezia concernente l'affidamento del figlio minore S. , impedendo al padre di incontrarlo nei giorni (omesso) e di trascorrere con lui tre giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze natalizie, così come previsto nel citato provvedimento. Il Giudice distrettuale riteneva che non poteva essere mosso alcun rimprovero alla N. circa l'asserita inosservanza del richiamato provvedimento giurisdizionale in tema di affidamento del figlio minore, considerato che la predetta aveva avuto conoscenza legale di tale provvedimento soltanto in data 7/1/2004, giorno in cui era stato notificato al suo procuratore;
aggiungeva che l'eventuale inosservanza del precedente provvedimento, che regolamentava in maniera diversa le modalità di affidamento del figlio minore, non poteva essere presa in considerazione, perché non oggetto di contestazione.
2- Ai soli effetti della responsabilità civile (art. 576 c.p.p., comma 1), ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, la parte civile L..L. , lamentando: 1) omessa valutazione della sua testimonianza dibattimentale, dalla quale risultava che la N. era stata resa edotta, in data 29/12/2003, del contenuto del provvedimento adottato il giorno precedente dal Tribunale di Venezia;
2) violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 1, per non essere stata affermala la responsabilità dell'imputata, che comunque aveva eluso, nel periodo compreso tra il (omesso) , anche il precedente provvedimento 28/3/2003 del Tribunale di Venezia, non consentendo alcun incontro del figlio con il padre;
3) violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2, perché l'asserita diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato avrebbe dovuto comportare la trasmissione degli atti al P.M.. 3 - Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Rileva la Corte che l'accusa mossa all'imputata è specificamente circoscritta all'inosservanza del provvedimento 11/12/2003 in tema di affidamento del figlio minore. È con riferimento all'esecuzione di tale provvedimento che i giudici di merito hanno escluso, sulla base delle emergenze processuali, la prova della sussistenza dell'ipotizzato reato e della connessa responsabilità civile, rilevando che non poteva esigersi dalla N. il comportamento prescrittole col medesimo provvedimento, del cui contenuto aveva avuto piena conoscenza soltanto in data successiva all'arco temporale oggetto di contestazione, circostanza questa non specificamente contestata. Nè l'assunto del ricorrente che avrebbe, tramite telefono, informalmente comunicato alla moglie separata la nuova regolamentazione stabilita dal giudice civile circa le. modalità di affidamento del figlio minore, può integrare la legale e piena conoscenza delle statuizioni giudiziarie alla cui osservanza la N. era obbligata.
Correttamente la Corte di merito non ha preso in considerazione, perché non contestata, la condotta integrante l'eventuale inosservanza da parte della donna del precedente e distinto provvedimento 28/3/2003 del Tribunale di Venezia. Non sussiste, al riguardo, la denunciata violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 1, non versandosi in una ipotesi di diversa qualificazione giuridica del fatto.
Non sussiste neppure la denunciata violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2, per non avere il Giudice di secondo grado rilevato la diversità del fatto oggetto del giudizio rispetto a quello contestato, con conseguente trasmissione degli atti al P.M.. In realtà, l'asserita inosservanza anche del distinto provvedimento 28/3/2003 in tema di affidamento del figlio minore integra un "fatto nuovo" e "autonomo", che va ad affiancarsi a quello descritto nel decreto che disponeva il giudizio (inosservanza del provvedimento 11/12/2003), non incide sulla struttura materiale dell'accusa in questo formulata, rappresenta un accadimento del tutto difforme, che si sarebbe concretizzato nella elusione di un diverso provvedimento giudiziario, quale presupposto dell'asserita condotta illecita. La locuzione "fatto nuovo" designa "altro", un "fatto ulteriore", vale a dire un episodio storico che non sostituisce quello contestato, ma che a quest'ultimo va eventualmente ad aggiungersi, affiancandolo quale autonomo thema decidendum.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale non ha ravvisato, sulla base delle acquisizioni istruttorie, la diversità del fatto rispetto a quello descritto nell'imputazione e ha deciso nel merito, limitandosi a rilevare che ulteriori condotte di mancata esecuzione dolosa di altro provvedimento del giudice sull'affidamento del figlio minore erano estranee alla contestazione. Queste ultime condotte avrebbero dovuto costituire oggetto di espressa contestazione a norma dell'art. 517 o dell'art. 518 c.p.p.. 4- Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011