Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2010, n. 6987
CASS
Sentenza 19 ottobre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La locuzione "fatto nuovo" di cui all'art. 518 cod. proc. pen. sta ad indicare un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum". (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto estranea alla contestazione la mancata esecuzione dolosa di altro provvedimento giudiziario sull'affidamento di figli minori, precisando che tale condotta avrebbe dovuto costituire oggetto di un'espressa contestazione a norma degli artt. 517 o 518 cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.
    Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016

    Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2010, n. 6987
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6987
Data del deposito : 19 ottobre 2010

Testo completo