Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
Sussiste il concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex artt. 216 comma primo e 223, comma primo, legge fall., e non la cosiddetta ricettazione prefallimentare (art. 232, comma secondo n. 3) quando la distrazione di beni sociali prima del fallimento sia operata dall'estraneo in accordo con l'amministratore della società fallita.
Commentari • 2
- 1. concorso professionisti bancarottaRaffaele Bergaglio · https://www.penalex.it/ · 25 dicembre 2024
La crisi aziendale è un momento di elevata tensione anche per i professionisti poiché problemi di tipo economico, patrimoniale, commerciale e organizzativo, possono comportare ripercussioni anche sul piano giuridico. In questi contesti il ruolo dell'avvocato e del commercialista trascende quello di consulente contattato ogni tanto alla bisogna, finendo per diventare una vera guida strategica. Talvolta, intervento del consulente prescelto dagli esponenti dell'impresa in crisi oltre collocarsi sulla linea di demarcazione tra risanamento e aggravamento del dissesto finisce per sfiorare il confine della condotta lecita. In questa prospettiva vale la pena domandarsi fino a dove può spingersi …
Leggi di più… - 2. Ricettazione prefallimentare e concorso in bancarotta fraudolentaDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 17 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2005, n. 12824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12824 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/03/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 554
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 030382/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR RI ES N. IL 25/11/1948;
avverso SENTENZA del 26/01/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S. Consolo che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore avv. A. Martini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MA RI TE era condannata con rito abbreviato dal tribunale di Lucca per concorso in bancarotta fraudolenta impropria per distrazione, in riferimento al fallimento della Società TV STUDIO LICCA - Canale 24 srl, dichiarato il 16.3.94, unitamente a CA OL, amministratore legale, e GE IE, amministratore di fatto.
La cote d'appello di Firenze riconosceva la prevalenza delle generiche e riduceva la pena, che sospendeva condizionalmente. Tre sono gli episodi distrattivi, contestati ai capi L, C e B, corrispettivi di cessioni all'imputata di canali di remittenza della fallita (capi L e B) e di un terreno con un ripetitore alla Telegest Italia srl (capo C).
La MA era persona di fiducia dell'onorevole GE, di cui era stata stretta collaboratrice;
unitamente al CA, ella operò all'interno della TV STUDIO LUCCA, ove era stata nominata sindaco supplente. Il ruolo di amministratrice di fatto è stato desunto dai giudici di merito anche da una serie di testimonianze rese da giornalisti, dipendenti e collaboratori a vario titolo della società stessa.
Ne è conferma, ad avviso della Corte di Firenze, anche la vicenda della società Solvay, che alla fine degli anni '80, quando essa voleva estendere l'attivita', ebbe ripetuti contatti con l'IN, interessato ad una campagna di "spot" pubblicitari. I giudici di merito assumono che "Rete blu", marchio della società Le Sile srl (di cui era amministratrice l'imputata), fu fatta apparire con la mediazione di Budget s.r.l. come erogatrice delle trasmissioni, ciò che prova che le tre società (TV Studio Lucca, Budget e Le Sile) erano "una cosa sola, nelle mani di GE e dei suoi 'luogotenenti'".
Nessun dubbio, pertanto, che la MA abbia operato come amministratrice di fatto e, comunque, come concorrente nella condotta di GE e CA.
Ricorre la difesa, con doviziosi motivi:
essa reitera l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio ex art. 429 lett. C) c.p.p., negandone la tardività ed evidenziando che il capo C di rubrica non specifica le modalità della condotta, ma si limita a riferire che l'imputata partecipò all'atto di cessione quale legale rappresentante di Le Sile srl;
ribadisce la doglianza circa la violazione dell'art. 521 c.p.p., poiché la MA è stata condannata quale amministratrice di fatto della fallita, mentre gli addebiti la indicano come amministratrice di Le Sile;
rinnova l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di numerosi testi, che non sono stati esaminati con le formalità di cui all'art. 63 c.p.p., come dovuto, siccome coimputati nel medesimo procedimento o in procedimenti connessi;
lamenta travisamento di fatto ed illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze dalle quali ha ritenuto poter evincere la qualità di amministratrice di fatto, irrilevanti essendo al riguardo la carica di sindaco supplente e la dimestichezza di rapporti con l'IN. È stato poi violato l'art. 2639 c.c., che esige la continuità e la significatività degli atti di gestione svolti, laddove la MA non ha posto in essere alcun atto di tal fatta, ne' altri finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale (scelte di programmazione, organizzazione del lavoro, gestione commerciale);
denuncia vizio di motivazione anche in riferimento alle cessioni, erroneamente qualificate come atti distrattivi ed al concorso eventuale nel reato, oltre che all'elemento psicologico del reato;
deduce violazione di legge, poiché i giudici di merito hanno erroneamente escluso gli estremi del delitto di cui all'art. 232 l. fall.re, che andava configurato in luogo di quello di bancarotta patrimoniale, in ragione della qualità di amministratore di Le Sile. Le censure non possono trovare accoglimento.
Sono generici i motivi consistenti nella ripetizione delle doglianze già esposte in sede di appello. E ciò sia perché il carattere autonomo di ogni impugnazione postula che essa rechi in sè tutti i requisiti voluti dalla legge per provocare e consentire il controllo devoluto al giudice superiore, sia perché in tal caso i motivi stessi non assolvono la loro funzione critica, ma si risolvono in una mera apparenza (Cass. Sez. 6^, 29.10.96, n. 12 Del Vecchio id., 7.4.1988, n. 12023, D'alterio). Sono pertanto inammissibili i primi tre motivi formulati, interattivi di questioni già dedotte e diffusamente, quanto ineccepibilmente disattese dalla Corte di merito.
Il travisamento delle risultanze di prova non è censurabile in questa sede, se non si traduce in un vizio motivazionale emergente in questo contesto argomentativi di cui si sostanzia il provvedimento impugnato. Vero è, per contro, che il dedotto vizio veicola la confutazione, in punto di fatto, della lettura delle risultanze del compendio di prova fatta dai giudici di merito, con la prospettazione alternativa del fatto storico acclarato.
La sentenza impugnata si sottrae a censura, anche per quanto attiene alla ritenuta qualifica di amministratrice di fatto della ricorrente, per la sagace perspicua analisi degli elementi pregiati, per l'ampiezza e la esaustività delle argomentazioni svolte, offrendosi nel contempo come rispettosa dei canoni della metodologia logico- giuridica di valutazione della prova.
Persuadono in tal senso non solo la contiguità con l'IN, ma anche la doviziosa serie di testimoni (Preti FA, ES, TO, RO, DI, NI, ON, CH, NE, RO, NT, CC), il ruolo svolto dall'imputata in diuturno contatto con l'amministratore legale CA in ordine ai pagamenti, ai contatti con le banche, alla domanda di concessione ministeriale all'emittenza, alla preparazione dei palinsesti della pubblicità, alla costante partecipazione alla gestione ed alla organizzazione della società.
Sicché le argomentazioni giustificative del ruolo attribuite alla ricorrente sono in piena sintonia col dettato dell'art. 2639 c.c., contrariamente a quanto assume la difesa. Il riconoscimento formale dato dal legislatore alla figura del soggetto di fatto trova qui ampio e plausibile supporto in una molteplicità di elementi di ineludibile spessore, che non contraddicono il dettato normativo, ma offrono piuttosto icastico rilievo ai profili della continuità e della significatività, che sostanziano la figura dell'amministratore di fatto.
Quanto alle distrazioni, si sottrae ad ogni rilievo critico la sentenza impugnata, atteso che la Corte fiorentina ha enunciato i termini di ciascuno degli episodi contestati, specificando la divaricazione fra il valore legale dei beni ceduti e il prezzo concordato contrattualmente.
Generica appare la censura inerente i profili psicologici dell'illecito gravato, a fronte di una motivazione sintetica, ma esauriente.
Ineccepibile è, infatti, il diniego di applicazione dell'art. 232 legge fall.re, in luogo dell'art. 216 legge fall.re.
Il delitto di ricettazione prefallimentare, previsto dall'art. 232, c. 3, n. 2 legge fall.re, si configura solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito. Pertanto, il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, d'accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso di bancarotta fraudolenta, e non a norma del predetto art. 232 l. fall.re (sez. 5^, 15.12.93, n. 2056 Acquiaviva). Dal che deriva, come sottolineato opportunamente dalla Corte di merito, che la ricorrente risponderebbe di bancarotta e non di ricettazione fallimentare, a cagione dell'accordo intercorso con l'amministratore della società fallita anche se non avesse cogestito quest'ultima come amministratrice di fatto.
Il ricorso va, dunque, rigettato con le conseguenze di legge.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2005