Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2010, n. 16759
CASS
Sentenza 13 aprile 2010

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In tema di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari coercitive, l'art. 309, comma nono cod. proc. pen. prevede che il tribunale decide "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza". Ne consegue che va annullata con rinvio l'ordinanza con cui il tribunale confermi il provvedimento coercitivo, omettendo di prendere in considerazione la produzione difensiva (nella specie, costituita dalle trascrizioni di colloqui privati registrati da uno degli interlocutori e dal relativo supporto magnetico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2010, n. 16759
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16759
    Data del deposito : 13 aprile 2010

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