Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
In tema di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari coercitive, l'art. 309, comma nono cod. proc. pen. prevede che il tribunale decide "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza". Ne consegue che va annullata con rinvio l'ordinanza con cui il tribunale confermi il provvedimento coercitivo, omettendo di prendere in considerazione la produzione difensiva (nella specie, costituita dalle trascrizioni di colloqui privati registrati da uno degli interlocutori e dal relativo supporto magnetico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2010, n. 16759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16759 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 13/04/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 490
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 7067/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ ST, n. 11.11.1980;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce in data 26.1.2010;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fumu Giacomo;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. Valentini G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza in data 26 gennaio 2010 il tribunale di Lecce, provvedendo in sede di rinvio, rigettava l'istanza di riesame proposta da ZZ ST avverso il provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere, emesso nei suoi confronti dal gip del medesimo Tribunale, con il quale si contestava all'indagato il delitto di estorsione tentata per avere compiuto, in concorso con altri, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere gli amministratori del Comune di SU (in particolare EN FA) ad assumerlo al lavoro, con violenza e minaccia consistita nell'aver provocato (il 29.5.2009) l'incendio dell'esercizio commerciale della moglie del predetto EN.
2. Riteneva il tribunale che nei confronti del ZZ sussistesse un quadro gravemente indiziario derivante dalle attendibili propalazioni auto ed etero-accusatorie di uno dei coindagati, confesso, riscontrate ab extrinseco dalle dichiarazioni pienamente utilizzabili secondo la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione - dell'assessore comunale CA, il quale aveva narrato che nel corso di un colloquio avuto con il ZZ (il 12.5.2009) questi, dopo aver ipotizzato che il medesimo CA ed il EN fossero i responsabili della sua mancata assunzione, aveva proferito la minaccia che, se non avesse avuto soddisfazione, avrebbe incendiato "tutti a uno a uno";
osservava altresì il giudice del riesame che non potevano essere prese in considerazione le produzioni della difesa, consistenti in un C.D.-rom asseritamente contenente la registrazione del colloquio perché di cui sopra e le relative trascrizioni, non ne era dimostrata la conformità al (o la provenienza certa dal) supporto magnetico che l'indagato affermava aver depositato presso la procura della Repubblica e permanevano dubbi sull'attribuibilità delle voci.
3. Con il ricorso per Cassazione ZZ denuncia:
- violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10;
premesso di avere presentato una denuncia contro gli amministratori locali per le irregolarità nelle assunzioni dei lavoratori precari presso un'azienda comunale e di avere altresì consegnato alla polizia giudiziaria, essendo stato esaminato a s.i.t. nell'ambito delle indagini per l'incendio, un C.D., contenente la registrazione, da lui effettuata, del colloquio intercorso il 12.5.2009 con l'assessore CA, rileva il ricorrente come tale documento, nella disponibilità del p.m. e già trasmesso al gip ai sensi dell'art. 291 c.p.p., non sia mai pervenuto al tribunale del riesame, nonostante la sua decisiva importanza per la ricostruzione del quadro indiziario;
deduce, pertanto, che tale omissione abbia determinato la perenzione della misura comminata dall'art. 309 c.p.p., comma 10. - violazione degli artt. 56 e 629 c.p. e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato;
rileva il ricorrente come l'assessore EN e la moglie, vittime dell'incendio, abbiano dichiarato di non aver mai avuto richieste di alcun tipo, ne' è in alcun modo ipotizzato il collegamento tra la sua persona ad altri attentati intimidatori subiti da altri amministratori locali.
- vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza;
deduce il ricorrente come sia assente nel narrato dell'assessore CA il carattere di riscontro individualizzante, cioè idoneo a collegare in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, sia per la genericità della minaccia riferita sia per l'impossibilità di derivare, da esso, il movente dell'azione criminosa;
censura, altresì, la ritenuta impossibilità di valutare la credibilità delle dichiarazioni CA alla stregua del contenuto del colloquio registrato e riversato su CD ad opera di uno degli interlocutori;
dopo essere stato inoltrato al p.m. procedente, copia del documento, pacificamente proveniente dall'indagato, era stata infatti depositata con la trascrizione nell'udienza camerale ed avrebbe dovuto essere valutata.
4. Con memoria difensiva il ricorrente precisa che il p.m. ha provveduto a disporre la trascrizione a mezzo di consulente della registrazione della conversazione de qua fin dal 14.7.2009, dunque ben prima dell'udienza camerale, omettendo tuttavia di trasmetterla al tribunale;
allega copia delle trascrizioni.
5. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Ha chiarito da tempo la giurisprudenza di legittimità che l'obbligo dell'autorità procedente di inviare - a pena di perenzione della misura - gli atti al giudice del riesame si riferisce agli atti o agli elementi oggettivi che servano in concreto a discolpare l'indagato e che resterebbero invece ignoti se non vi fosse l'obbligo della discovery da parte dell'accusa; pertanto, la trasmissione non riguarda quegli atti, documenti o risultanze che si trovano già nella disponibilità della difesa e che da questa possono essere utilizzati e prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso dell'udienza (sez. 2, 28.10.1997, Brenvaldi;
sez. 6, 17.12.2002, Mancini;
sez. 6, 5.12.2003, Charni). Non si versa nella specie, pertanto, in un'ipotesi di omissione, da parte del p.m., della trasmissione di elementi favorevoli alla difesa che in mancanza rimarrebbero ignoti, atteso che C.D. e relative trascrizioni proprio dalla difesa erano stati prodotti sia al titolare delle indagini sia allo stesso tribunale del riesame: il quale, tuttavia, proprio per tale motivo avrebbe dovuto prendere in considerazione la produzione difensiva, sostitutiva dell'omissione del p.m., senza opporre un sostanziale non liquet adducendo dubbi circa la provenienza della documentazione che avrebbe potuto e dovuto semplicemente risolvere, se non fosse stato in grado di superarli, richiedendo la documentazione originale al pubblico ministero, della relativa disponibilità in capo al quale era ben informato.
6. Il provvedimento impugnato, mancante della motivazione sulla valenza dimostrativa della produzione difensiva, deve pertanto essere annullato. Al giudice del rinvio la valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Lecce per nuovo esame. Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010