Articolo 518 del Codice penale
Articolo 452 deciesArticolo 452 duodecies
Versione
1 luglio 1931
Art. 518.

(Pubblicazione della sentenza)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente