Sentenza 10 novembre 2010
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta impropria, è legittima la pena accessoria - irrogata in sede di patteggiamento - dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni e, pertanto, nella specie, in misura superiore a quella della pena principale inflitta, trattandosi di pene accessorie la cui durata è fissata dal legislatore in misura predeterminata e fissa e, quindi, a prescindere dalla durata della pena principale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 37 cod. pen..
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 769 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 769 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: GUARDIANO ALFREDO SENTENZA sul ricorso proposto da Cristina Maria, nata a Termini Imerese il 14.10.1939; Di Liberto Fiorella, nata a Palermo il 4.11.1974, avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 4.4.2011; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano; udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Data Udienza: 10/10/2012 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 4.4.2011 la corte di appello di Palermo preliminari …
Leggi di più… - 2. Pene accessorie 'fisse' per la bancarotta fraudolenta: la CassazioneAlessandra Galluccio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza che qui si segnala, scaturente da uno dei molti processi relativi alla vicenda Parmalat, la Prima sezione della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 216 ultimo comma e 223 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, «nella parte in cui prevedono che alla condanna per uno dei fatti previsti in detti articoli conseguano obbligatoriamente, per la durata di dieci anni, le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa». La questione è dalla Suprema …
Leggi di più… - 3. Le pene accessorie per le quali la legge indica un termineDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 133) Il fatto Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 gennaio 2013, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 del convertito dalla L. n. 203 del 1991, confermava il giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati S.D., M.A. e A.S.A. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al capo B) ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, in relazione all'art. 216, comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2010, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
Testo completo
269 /1 1
65
M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 10/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. ALFONSO AMATO N. 1669 Dott. ARTURO CARROZZA
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARIO ROTELLA
- Consigliere - N. 3269/2010
- Consigliere - Dott. VITO SCALERA
- Rel. Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) IA AN N. IL 09/10/1962
avverso la sentenza n. 4583/2009 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TORINO, del 22/09/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/septite le conclusioni del PG Dott. illeg. : duaw deen cor
Udit i difensor Avv.;
Propone ricorso per cassazione AN FR avverso la sentenza del Gip del
Tribunale di Torino in data 22 settembre 2009 con la quale, per quello che qui interessa, è stata disposta l'applicazione, ex art. 444 cpp, della pena di anni due, mesi 1 egg 10 di reclusione in ordine a talune fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria. E' stata altresì diposta, in sentenza, la irrogazione della pena accessoria della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per la durata di dieci anni.
Deduce
1) la illegittimità della irrogazione della pena accessoria in misura superiore a quella della pena principale inflitta;
2) il vizio di motivazione sul mancato proscioglimento nel merito ex art. 129 cpp.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La prima questione, per quanto prospettata alla luce di un orientamento giurisprudenziale effettivamente invalso, deve tuttavia essere risolta in senso sfavorevole all'istante.
Occorre muovere dal dato letterale dell'art. 216 uc 1. fall., ove è stabilito che la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo (richiamato dall'art. 223 I. fall.) importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Si tratta, come sembra chiaro, di pene accessorie la cui durata è fissata dal legislatore in misura predeterminata e fissa, a prescindere, dunque dalla durata della pena principale.
Tale rilevo è condiviso anche da una parte consistente della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni prevista dall'art. 216, u.c., L. fall., non è indeterminata e si sottrae, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 37 cod. pen.. La pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta è infatti indicata in misura fissa e inderogabile dal legislatore nella durata di anni dieci ( Rv. 238211 ; conf. Rv. 247319, nella quale si sottolinea la diversità della disciplina delle pene accessorie previste in tema di bancarotta semplice, pene, esse si, previste con durata priva di minimo e quindi da adeguarsi, secondo il criterio posto dall'art. 37 cp, alla durata della pena principale ).
Questa Corte è consapevole del diverso orientamento giurisprudenziale evocato nel ricorso, secondo il quale la pena accessoria prevista per il delitto di bancarotta è determinata dalla legge soltanto nel massimo, sicchè la sua durata deve corrispondere, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta (Sez. 5, Sentenza n. 23720 del 31/03/2010 Cc. (dep. 18/06/2010 ), AV, Rv. 247507; Massime precedenti che appaiono classificate come conformi: N. 9025 del
1978, CO, Rv. 139606; N. 10266 del 1981, PO, Rv. 150989; N. 2205 *
del 1987, GU, Rv. 175171; N. 4727 del 2000, NI Rv. 215987; N. 9672 del
2010, ZZ Rv. 246891. In tema, vengono classificate analogamente, anche le N. 9198 del 1975, GA, Rv. 130902; N. 6366 del 1978, SO, Rv. 139083; N. 1274 del 1975, SA, rv. 132050; N.8085 del 1975, OL, rv. 134137). Ci si limita tuttavia ad osservare che le sentenze OL, SA, SO,
GA, CO, GU, PO e NI erano relative tutte a fattispecie di bancarotta semplice, con riferimento alla quale, come detto, l'art.217 u.c. I. fall. prevede le anzidette pene accessorie con durata indeterminata nel minimo.
Per esse dunque è stato correttamente affermato il principio della operatività del criterio "mobile" posto dall'art. 37 cp. E- vale la pena ricordarlo- solo in relazione al reato di bancarotta semplice e di quello di ricorso abusivo al credito (art. 218 I. fall., regolato, quanto a pene accessorie, con modalità analoghe all'art. 217 I. fall.) si era aperto il dibattito circa la operatività del criterio posto dall'art. 37 cp per la durata delle pene accessorie a durata non espressamente determinata quantomeno nel minimo o nel massimo ovvero, in al ternativa, del criterio posto dal l'art. 133 c.p.che af fida al p-rudente apprezzamento del giudice del merito al individuazione della detta durata (v. in tema Rv. 121184).
Ma sin dall'avvio del detto dibattito, esteso ovviamente anche alla dottrina che aveva preso posizione in maggioranza per il primo criterio, non era viceversa posto in dubbio da alcuno che nel caso di condanna a titolo di bancarotta fraudolenta la pena accessoria speciale dovesse protrarsi per il periodo di dieci anni. Successivamente solo le sentenze ZZ e AV del 2010 hanno argomentato in ordine alla opportunità di una lettura dell'art. 216 uc. L. fall. che, in base al favor rei, renda tale norma in tutto assimilabile alla locuzione utilizzata per la durata delle pene accessorie in tema di bancarotta semplice.
Si tratta tuttavia di un auspicio che, se può avere un senso de jure condendo, non appare consentito allo stato attuale della normativa che ha espressamente distinto il trattamento relativo alle pene accessorie in tema di bancarotta fraudolenta, da un lato, e di bancarotta semplice dall'altro.
Per tale ragione il primo motivo di ricorso va rigettato.
Il secondo è invece inammissibile.
Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che è inammissibile per genericità del motivo dedotto il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in cui il giudice abbia affermato che, in base agli atti, non sussistevano le condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., allorché non siano indicate le ragioni in diritto e in fatto scriminanti (rv 200733; rv 210449).
Le Sezioni unite hanno dato il loro pieno avallo a tale indirizzo sostenendo che nell'ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte, secondo lo schema procedimentale previsto dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., l'esigenza di specificità del discorso giustificativo della ragione di impugnazione deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell'impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte;
e ciò anche a scongiurare il pericolo di scarsa serietà e correttezza nella gestione del processo. E non spetta alla Corte di legittimità il potere di ricostruire i possibili significati del motivo di ricorso non sufficientemente chiaro, sicché questo, per assolvere utilmente alla sua funzione limitativa dell'ambito dell'impugnazione, deve essere specifico (rv 211468) Conf. rv 213063.
Altra decisione di legittimità, pienamente condivisibile, ha segnalato che se è vero che l'obbligo della motivazione, imposto al giudice dall'art. 111 Cost. e dall'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, è anche da rilevare che, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo del le I inee ar gomentative del la decisione è necessariamente c orrelato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129 (rv 212742). Conforme rv 233055.
Ne consegue che non è censurabile nella specie l'affermazione del giudice sulla insussistenza delle cause di proscioglimento nel merito e comunque è inammissibile la censura generica contro tale affermazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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Depositata in Cancelleria 1 100CM 2011 torna, Il
Funzionario Giudiziario Carmela LANZLANZUISEof lay шк E T
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