Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2002, n. 40449
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Sentenza 16 luglio 2002

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A norma dell'art. 518 cod. proc. pen., per "fatto nuovo" deve intendersi la circostanza dotata di intrinseca autonomia strutturale rispetto al fatto per il quale si è proceduto, che possa costituire presupposto idoneo all'instaurazione di un procedimento distinto da quello già in atto e ad esso parallelo. Ne consegue che non può ritenersi "fatto nuovo" quello costituito dal decesso della persona offesa dal reato di lesioni colpose, sopravvenuto nel corso del procedimento relativo a tale reato in conseguenza della medesima condotta già addebitata all'imputato, poiché in tale ultima ipotesi il PM deve procedere alla semplice modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2002, n. 40449
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40449
    Data del deposito : 16 luglio 2002

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