Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 1
A norma dell'art. 518 cod. proc. pen., per "fatto nuovo" deve intendersi la circostanza dotata di intrinseca autonomia strutturale rispetto al fatto per il quale si è proceduto, che possa costituire presupposto idoneo all'instaurazione di un procedimento distinto da quello già in atto e ad esso parallelo. Ne consegue che non può ritenersi "fatto nuovo" quello costituito dal decesso della persona offesa dal reato di lesioni colpose, sopravvenuto nel corso del procedimento relativo a tale reato in conseguenza della medesima condotta già addebitata all'imputato, poiché in tale ultima ipotesi il PM deve procedere alla semplice modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2002, n. 40449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40449 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 16/07/2002
1. Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 977
3. Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 041184/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OD MA ET N. IL 13/06/1953;
avverso SENTENZA del 07/05/2001 CORTE APPELLO di ROMA;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ATRIPALDI UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto;
udito, per la parte civile, l'Avv. Vania Cinese;
MOTIVI DELLA DECISIONE
RO IA TT ha impugnato la sentenza della Corte di App. di Roma, confermativa di quella del Pretore di Roma, che l'aveva condannata a 10 mesi di reclusione, con i benefici di legge, per l'omicidio colposo di ON IA;
alla quale, nella sua qualità di anestesista, ometteva di dare l'opportuno trattamento per consentirle di superare l'insufficienza respiratoria instauratasi verso la fine dell'intervento per l'asportazione di una cisti sinoviale dal polso, protrattosi nel periodo post-operatorio, non conseguente ipossia cerebrale, causa di un gravissimo danno neurologico, che ne determinava la morte il 3.2.98, a distanza di circa 3 anni dall'intervento.
Sostiene l'imputato: 1) che il decesso della RO, verificatosi nel corso del processo di 1^ grado per lesioni colpose, costituiva un fatto nuovo, per il quale doveva applicarsi l'art. 518 c.p.p. e non l'art. 516 c.p.p., come invece era stato fatto;
2) che era stata omessa l'assunzione di una prova decisiva, costituita da una perizia dibattimentale volta a verificare se la ventilazione polmonare fosse perseguibile con l'intervento farmacologico da lei praticato, senza ricorrere all'intubazione, manovra invasiva e controproducente;
3) che la sua condotta non poteva ritenersi censurabile solo perché aveva scelto una delle due vie possibili per risolvere il problema;
tanto più che, atteso il lungo lasso di tempo trascorso, non poteva ritenersi provato il nesso causale fra la sua condotta ed il decesso. In relazione al 1^ motivo, come già rilevato dai giudici di merito, si osserva che il decesso della vittima ha costituito l'evento finale determinato dal naturale evolversi della malattia neurologica causata dalla colposa condotta dell'imputata.
Siamo, quindi, in presenza di un reato progressivo, connotato dal necessario assorbimento del reato minore in quello maggiore e tecnicamente enucleato per esitare che un medesimo fatto sia posto più volte a carico dell'autore (ne bis in idem). Fatto, comunque, che, nella verificatasi ipotesi, nella sua intrinseca unitarietà, ai sensi dell'art. 649 c.p.p., ove il procedimento per lesioni si fosse definitivamente concluso, avrebbe precluso l'instaurazione di un 2^ giudizio in relazione all'evento morte.
Orbene, è proprio tale connotazione di assoluta identità della condotta dell'agente, che induce ad escludere la presenza di un fatto nuovo ex art. 518 c.p.p., trattandosi semplicemente di un evento diverso, ineluttabile evoluzione del precedente, che ne rimane assorbito, e riconducibile, quindi, nella previsione di cui all'art.516 c.p.p.; attesa la sua inidoneità ad instaurare un autonomo procedimento.
È agevole rilevare, infatti, che il "fatto nuovo" nella previsione dell'art. 518 c.p.p. è quello che ha invece una intrinseca autonomia strutturale, tale da renderlo presupposto idoneo all'instaurazione di un procedimento distinto e parallelo rispetto a quello in atto. Ciò si evince in modo inequivoco dal 2^ comma dell'art. 518 c.p.p. là dove subordina la possibilità di contestarlo in udienza alle esigenze di speditezza "dei procedimenti": ossia quello in atto e quello da instaurarsi per il "fatto nuovo".
Nè le paventate negative conseguenze che ciò comporterebbe sul piano processuale per l'imputato costituiscono un serio ostacolo a tale interpretazione, posto che la Corte Cost. in relazione agli artt. 516, 517 e 518 c.p.p. è intervenuta per rimuovere gli eventuali limiti che dalla loro applicazione deriverebbero alla possibilità di richiedere nuova prova (sent. 541/92); per estendere l'istituto della restituzione in termini nel caso in cui l'inosservanza del termine per formulare la richiesta di applicazione della pena sia stata determinata da un evento non evitabile dall'interessato (sent. 101/93); nonché per dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità in relazione al rito abbreviato (sent. 265/94). Anche la 2^ doglianza è priva di giuridico fondamento atteso che, come evidenziato dalla Corte, sulla base degli accertamenti tecnici effettuati, non sussiste alcun dubbio scientifico sulla manifestatasi inidoneità della terapia cortisonica adottata dell'imputata e dalla conseguente immediata necessità di praticare con urgenza l'intervento endotracheale. Donde la Corte legittimamente ha ritenuto l'inutilità di un'ulteriore accertamento tecnico in tal senso. Col 3^ motivo, poi, l'imputata ripropone, in realtà, una non consentita rivisitazione delle valutazioni in fatto dei giudici di merito;
che, con esaustiva motivazione, sorretta da rigorosa logica, hanno analizzato tutti gli elementi, atti a dimostrare la sua inequivoca responsabilità in ordine al reato ascrittole. Invero, come rilevato dalla Corte, con la sua pervicace negligente condotta, improntata di macroscopica imperizia, la ricorrente fu la causa determinante della malattia (gravissimo danno neurologico), che nella sua ininterrotta evoluzione ha determinato la morte della ER.
Sebbene, infatti, dal trattamento cortisonico praticato alle 9,45 per arrestare il broncospasmo in atto non sortisse alcun positivo effetto, che, ove idoneo, si sarebbe dovuto invece manifestare entro pochi minuti, ancora alle 11,05 insisteva con tale terapia;
ne' ricedette quando alle 12,20 dal medico di guardia fu richiamata la sua attenzione sulla presenza di clonie generalizzata, sintomo evidente d'ipossia in atto, che avrebbe richiesto un immediato intervento d'intubazione.
Continuò, invece, in tale condotta, omettendo finanche qualsiasi indagine sul fenomeno, e solo alle 20,30 chiese l'intervento dell'analista; quando ormai il processo degenerativo cerebrale era in fase avanzata ed irreversibile;
sì che l'intubazione poi praticata presso un ospedale pubblico, servì solo a mantenere in vita la ER.
Nè i tre anni di malattia e sofferenze trascorsi prima del decesso della vittima, sono idonei a scalfire l'evidente nesso causale esistente fra la sua morte e la condotta dell'imputata; dato che, come rilevato dalla Corte, emerge inequivoco dalle risultanze peritali, conclamate da quelle autoptiche, che è stato il processo degenerativo cerebrale, della sua ininterrotta evoluzione, a determinare l'evento letale.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché delle spese sostenute per questo grado dalle parti civili, come da dispositivo indicate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna RO IA TT alle spese processuali;
la condanna inoltre a pagare le spese sostenute per questo grado dalle parti civili LU ER, LE ER ed LI NC, spese che si liquidano in complessivi euro 2000, di cui 100,00 per estratti.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2002