Sentenza 25 marzo 2009
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, le ordinanze di rigetto delle istanze di permesso o di ricovero in ospedale, avanzate ex art. 11 della L. n. 354 del 1975, hanno carattere amministrativo, riguardando la regolamentazione del regime carcerario, e pertanto non sono soggette ad alcun mezzo di gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2009, n. 15703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15703 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 25/03/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 697
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 7693/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON UC N. IL 27/02/1943;
Avverso ORDINANZA del 20 febbraio 2009 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA Lina;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di NC IA, detenuto in regime di custodia cautelare in carcere, diretta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento dell'imputato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna per il tempo necessario alla sottoposizione a risonanza magnetica, finalizzata all'accertamento di pregressa assunzione di cocaina da parte del prevenuto. Ricorre il difensore del NC, ai sensi dell'art. 111 c.p.p., comma penultimo, sostenendo la natura abnorme del provvedimento impugnato, col quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta ritenendo che la stessa "non risponde ad esigenze di salute ne' sono illustrate finalità che possono rilevare nel presente procedimento ormai pure definito in appello". Secondo il ricorrente, a prescindere dal fatto che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza ai sensi della L. n. 364 del 1975, art. 111, declinandola in favore del magistrato di sorveglianza, il provvedimento in esame è privo di motivazione, fondandosi sull'apodittica affermazione della non rispondenza della richiesta ad esigenze di salute e, comunque, è basato su argomenti palesemente illogici.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come è stato precisato da questa Corte, in base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione fissato dall'art. 568 c.p.p., comma 1, le ordinanze di rigetto delle istanze di permesso o di ricovero in ospedale avanzate ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinamento Penitenziario dai detenuti non sono impugnabili, non essendo previsto contro di esse alcun mezzo di gravame;
ne' l'impugnazione può ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 111 Cost., non essendo tali provvedimenti annoverabili tra quelli concernenti la libertà personale, ma tra quelli di carattere amministrativo che riguardano la regolamentazione del regime carcerario (Cass. Sez. 1, 16 - 6 - 1993 n. 2858; Cass. Sez. 1, 18 - 6 - 1992 n. 2883; Cass. Sez. 1, 7 - 6 - 2002 n. 25830; Cass. Sez. 1, 16 - 1 - 1992 n. 4519). I vizi denunciati dal ricorrente, d'altro canto, non valgono a conferire all'ordinanza impugnata caratteri di abnormità, tali da renderlo ricorribile in cassazione. Il provvedimento in questione, infatti, non si discosta dal modello procedimentale previsto dal nostro ordinamento, atteso che l'art. 11 dell'Ordinamento Penitenziario attribuisce al giudice di merito o di sorveglianza, secondo le rispettive competenze, la possibilità di negare ai detenuti l'autorizzazione al trasferimento in luoghi esterni di cura, ove non ravvisino la sussistenza dei presupposti all'uopo richiesti dalla legge.
Non rileva, inoltre, ai fini considerati, il fatto che l'art. 240 disp. att. c.p.p., e art. 11 dell'Ordinamento Penitenziario
attribuiscano al magistrato di sorveglianza e non al giudice del processo la competenza a provvedere sulle istanze dei detenuti avanzate, come nella fattispecie in esame, dopo la sentenza di primo grado: il provvedimento impugnato, infatti, non risulta del tutto estraneo all'area dei poteri riservati in materia al giudice di merito, ne' determina una insuperabile situazione di stallo procedimentale, nulla impedendo all'imputato presentare altra analoga istanza al magistrato effettivamente competente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2009