Sentenza 1 ottobre 2009
Massime • 1
La disposizione incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede, per l'integrazione della fattispecie, che la condotta abbia cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto, il quale riflette il substrato economico-patrimoniale dell'insolvenza e non fa parte della struttura del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2009, n. 40172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40172 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 01/10/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 801
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 18230/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM ES, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 12 febbraio 2008 dalla Corte di Appello di Milano;
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, all'esito di giudizio di rinvio (seguito a sentenza di annullamento pronunciata, per vizi procedurali, da questa Corte - sezione 5^ penale - in data 9 ottobre 2007), confermava la condanna di ES IM, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, per il delitto, commesso in concorso con RI Anacleto, di bancarotta fraudolenta, patrimoniale (distrazione dal magazzino di merce del valore di L. 300 milioni) e documentale (distruzione o sottrazione di libri o scritture contabili, finalizzata ad ostacolare l'accertamento delle "responsabilità di gestione" ed a procurarsi un profitto in danno dei creditori), commesso in qualità di amministratore unico della S.r.l. ELETTROBUOZZI (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, e art. 223, comma 1), dichiarata fallita in data 10 novembre 1987.
Riteneva la Corte di merito, seguendo la traccia delle questioni devolute alla sua attenzione, che non vi fosse prova alcuna del fatto che, nel luglio 1987, l'imputato avesse ceduto quote ed azienda sociale all'RI.
Non era credibile, inoltre, che il IM avesse venduto per soli L. 50 milioni, un'azienda che aveva merci in magazzino per un valore sei volte superiore (l'esistenza di dette merci era stata confermata sia dall'imputato che dall'RI); ne' era dimostrato che l'acquirente si fosse - come sostenuto dall'imputato - accollato i debiti dell'ente.
Lo stesso RI, d'altra parte, che dapprima aveva negato di conoscere il IM e poi aveva affermato di avere acquistato la società, aveva, infine, interrogato dal Pubblico Ministero in data 27 dicembre 1989, ammesso di essersi prestato, su richiesta dell'imputato, a fungere da prestanome quale amministratore della società per un compenso mensile di L. due milioni, che gli era, però, stato corrisposto soltanto per due mesi (aveva, inoltre, precisato di non avere acquistato le quote della società, ne' di avere ricevuto in consegna beni, libri e scritture contabili della medesima).
A dimostrazione del fatto che l'imputato avesse continuato a gestire la situazione, deponeva altresì la circostanza che egli si fosse "personalmente" impegnato a consegnare al curatore (come da questi riferito) i libri e le scritture contabili della società (impegno indicativo del fatto che ne avesse la disponibilità e che, dunque, non avesse mai cessato di amministrare la società).
Si aggiunga che, in data 25 settembre 1987, ad istruttoria fallimentare in corso, l'imputato aveva dichiarato al Tribunale che la società operava ed aveva beni per L. 300 milioni;
nell'occasione, aveva parlato nella qualità di amministratore unico, senza fare alcun cenno ad eventuali mutamenti societari.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto personalmente sottoscritto, chiedendone l'annullamento. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale afferma che vi era prova documentale dell'avvenuta cessione dell'azienda, nel luglio 1987, all'RI.
RI aveva, in data 29 luglio 1987, nella veste di amministratore unico della citata società, rilasciato ricevuta della ricezione del registratore di cassa e, nello stesso mese, aveva, poi, riconosciuto di avere "visionato i libri contabili". La Corte di appello aveva, invece, contro dette evidenze documentali e con ragionamento manifestamente illogico, dato credito alle dichiarazioni dell'RI.
2.2. Con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità, rilevando che dalla relazione del curatore era dato evincersi che il medesimo non aveva potuto "prendere visione dei bilanci depositati in quanto il fascicolo relativo alla società risultava trasferito presso la cancelleria delle società commerciali di Cosenza".
2.3. La sentenza impugnata merita - secondo il ricorrente - di essere censurata anche nella parte in cui ne afferma la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale nonostante la condotta distruttiva non abbia causato il dissesto societario.
2.4. Il ricorrente solleva, infine, questione di legittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3 "nella parte in cui subordina l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 6 della medesima legge ai soli procedimenti penali in cui non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento". MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo del ricorso non rientra tra quelli consentiti nel giudizio di legittimità.
Il ricorrente sviluppa considerazioni di merito che dovrebbero indurre questa Corte a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle della Corte territoriale.
Una siffatta incursione "nel fatto" non è, tuttavia, consentita in questa sede, tanto più che la sentenza impugnata spiega, con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici, le ragioni sulla base delle quali doveva ritenersi, contrariamente da quanto affermato dal ricorrente, che egli non avesse mai ceduto le quote sociali e l'azienda all'RI ed avesse anzi, fino all'ultimo, continuato a gestire la società. Particolarmente significative in proposito sono - come si è visto - sia le dichiarazioni dell'RI, sia le condotte in concreto tenute dall'imputato nei confronti del curatore e del Tribunale fallimentare.
Correttamente, pertanto, i giudici di merito, una volta raggiunta la prova dell'esistenza di beni non reperiti dal curatore al momento dell'inventario, hanno ritenuto l'imputato responsabile del fatto di bancarotta per distrazione al medesimo contestato.
3.2. Manifestamente inconsistente è il secondo motivo del ricorso, atteso che la circostanza di fatto invocata (e cioè che il curatore non avrebbe potuto prendere visione dei bilanci della società depositati in cancelleria) nulla ha a che vedere con il fatto che l'imputato, ne' al momento della dichiarazione di fallimento, ne' in seguito, avesse posto a disposizione degli organi della procedura libri e scritture contabili. Del tutto corretto, pertanto, era stato dedurre che scritture e libri fossero state occultate per ostacolare l'attività di accertamento e di recupero dei beni da parte della curatela.
E che detta condotta fosse da addebitarsi al IM trova conferma nelle citate dichiarazioni dell'RI e del curatore del fallimento (nei confronti del quale l'imputato si era - come si è detto - impegnato a consegnare la contabilità).
3.3. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La disposizione incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale (L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1) non richiede, per l'integrazione della fattispecie, che il fatto (di distrazione, distruzione, ecc.) abbia cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto (cfr., per tutte, Cass. 5^ 3 giugno 1998, Ranzini, RV. 211638). Della struttura del reato fa parte, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, la sentenza dichiarativa di fallimento (v., da ultimo, Cass. 5^ 8 aprile 2008, Calzavara, RV. 240444); non, però, il dissesto che riflette il substrato economico - patrimoniale dell'insolvenza, lo squilibrio tra attività e passività.
3.4. Venendo, infine, alla questione di legittimità sollevata, va solo rilevato che essa è stata già decisa dalla Corte costituzionale, con sentenza in data 23 novembre 2006, n. 393, che ha dichiarato l'illegittimità della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art.10, comma 3, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché".
4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento a favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille/00) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2009