Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2012, n. 16062
CASS
Sentenza 22 febbraio 2012

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Massime1

Il delitto di ricettazione prefallimentare (art. 232, comma terzo, n. 2, l. fall.), si configura solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito. Pertanto, il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, in accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex art. 216, comma primo e 223, comma primo, l. fall., e non a norma del predetto art. 232 l. fall.

Commentario1

  • 1Ricettazione prefallimentare e concorso in bancarotta fraudolenta
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 17 gennaio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2012, n. 16062
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16062
Data del deposito : 22 febbraio 2012

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