Sentenza 22 febbraio 2012
Massime • 1
Il delitto di ricettazione prefallimentare (art. 232, comma terzo, n. 2, l. fall.), si configura solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito. Pertanto, il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, in accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex art. 216, comma primo e 223, comma primo, l. fall., e non a norma del predetto art. 232 l. fall.
Commentario • 1
- 1. Ricettazione prefallimentare e concorso in bancarotta fraudolentaDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 17 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2012, n. 16062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16062 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana Presidente del 22/02/2012
Dott. MARASCA Gennaro Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere N. 427
Dott. SABEONE Gerardo rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. Consigliere N. 18675/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON RE N. IL 19/02/1942;
2) LU CE N. IL 23/06/1954;
3) ST IZ N. IL 07/07/1960;
4) NA SI N. IL 31/10/1950;
avverso la sentenza n. 3930/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 21/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
udito il P.G. in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Lupponio Ennio e De TI IO. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 21 aprile 2010, ha confermato, per quanto d'interesse del presente giudizio, la sentenza del Tribunale di Pistoia del 13 aprile 2007, nei confronti di BU EA, NI EN, ST IO e AL RC condannati, il primo quale mero beneficiario, il secondo quale amministratore unico, il terzo e il quarto quali amministratori di fatto della Euro 2000 Import-Export s.r.l. dichiarata fallita dal Tribunale di Pistoia il 18 marzo 2002, per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei propri difensori, lamentando:
BU EA.
a) una violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti addebitati inquadrabili, piuttosto, nella cd. ricettazione fallimentare;
b) una violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. NI EN.
a) una illogicità della motivazione sul punto dell'affermazione della penale responsabilità.
ST IO.
a) una violazione di legge in merito al mancato accertamento della nullità del giudizio di prime cure, nascente dall'avvenuta chiamata in correità nel corso del dibattimento da parte del coimputato NI EN del proprio avvocato difensore De TI IO;
b) una illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della propria penale responsabilità per l'ascritta bancarotta fraudolenta per distrazione.
AL RC.
a) una illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per l'ascritta bancarotta fraudolenta. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono tutti da rigettare.
2. Quanto al ricorso BU, con riferimento al primo motivo, deve notarsi come ineccepibile sia stato il diniego dell'applicazione dell'art. 232 L. Fall, in luogo dell'art. 216 della medesima legge. In diritto, giova premettere come il delitto di ed. ricettazione prefallimentare, previsto per l'appunto dall'art. 232 della Legge fallimentare, si configuri solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito, per cui il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, d'accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso di bancarotta fraudolenta e non a norma del predetto art. 232 L. Fall. (v. da Cass. Sez. 5 15 dicembre 1993 n. 2056 a Cass. Sez. 5 9 marzo 2005 n. 12824). L'esame dell'impugnata sentenza permette di acclarare, questa volta in fatto, come la Corte territoriale abbia, con esclusivo riferimento all'acquisto di un'autovettura, applicato i principi di diritto dianzi evidenziati alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame (v. da pagina 17 a pagina 19 della motivazione) con ciò elidendosi qualsiasi valida ragione di doglianza già proposta dal ricorrente circa l'esatta qualificazione del reato ascritto.
Il secondo motivo si appalesa ai limiti dell'inammissibilità in quanto avanti questa Corte di legittimità il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, coinvolgendo l'esame di situazioni di fatto e soggettive, può essere sindacato soltanto in ipotesi di pena calcolata in modo illegale.
In ogni caso, con assorbente considerazione, la pena irrogata all'imputato risulta diminuita rispetto a quella inflitta in prime cure e la Corte territoriale, anche in questo caso correttamente, ha logicamente motivato sulla quantificazione in considerazione, soprattutto, dei "non trascurabili" precedenti del condannato.
3. Quanto al ricorso NI, l'unico motivo non è affatto condivisibile.
Come rilevabile dalla mera lettura della pagina 10 dell'impugnata decisione, l'odierno ricorrente non aveva svolto in grado di appello alcuna doglianza in ordine all'affermazione della propria colpevolezza per cui non può ora dolersi di alcunché avanti questa Corte di legittimità in ordine proprio alla sussistenza dell'ascritto reato.
4. Quanto al ricorso ST, deve notarsi come del tutto pretestuoso sia il motivo relativo alla presunta nullità del giudizio di prime cure per violazione del diritto di difesa (art. 178 c.p.p., lett. c)) nascente dalle dichiarazioni rese al dibattimento dal coimputato NI, che aveva affermato l'esistenza di un concreto aiuto nell'episodio dei "falsi assegni spagnoli" posto in essere dall'avvocato difensore del ST.
Anche in questo caso la mera lettura della sentenza del Giudice della L. n. 522 del 1995, richiamata altresì dalla Corte territoriale, permette di acclarare come nessuna violazione del diritto della difesa si sia realizzata in quanto, da un lato, viene citato a sproposito l'art. 106 cod. proc. pen. che riguarda l'incompatibilità tra imputato e avvocato a sua volta coimputato nel medesimo procedimento.
In ogni caso, con assorbente considerazione, l'avvocato dell'odierno ricorrente IO De TI non risulta affatto imputato nel medesimo procedimento, per cui di nessun pregio è l'affermazione della dedotta nullità del giudizio per violazione del diritto alla difesa.
Quanto al secondo motivo del ricorso deve notarsi come, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc.pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, sia ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si faccia uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di ed. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo Giudice (v. da ultimo, Cass. Sez. 4 3 febbraio 2009 n. 19710). Nel caso di specie, invece, il Giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione della affermazione della penale responsabilità. Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regga al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova.
La motivazione della suddetta decisione, inoltre e con assorbente considerazione, appare logicamente sviluppata ed ispirata ai principi propri delle contestate fattispecie, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte.
D'altro canto, a fronte del convincimento logicamente espresso dal Giudice del merito (v. in particolare le pagine da 10 a 14 della motivazione della Corte di Appello), richiedere a questa Corte di legittimità una rilettura delle risultanze processuali costituisce sintomo evidente della non fondatezza del ricorso stesso.
5. Quanto dianzi espresso può valere per disattendere anche il ricorso AL.
Anche in tal caso, a fronte del logico convincimento espresso dalla Corte territoriale alla luce delle doglianze evidenziate nei rispettivi atti d'impugnazione (v. pagine 15 e 16 della motivazione), non si può chiedere a questa Corte di legittimità di rileggere il materiale probatorio già esaminato nei due gradì del giudizio di merito.
6. I ricorsi devono, in conclusione, essere rigettati e i ricorrenti condannati, ciascuno di essi, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2012