Articolo 302 del Codice di procedura civile
Articolo 275 bisArticolo 283
Versione
21 aprile 1942
Art. 302.
(Prosecuzione del processo).

Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo puo' avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non e' fissata alcuna udienza, la parte puo' chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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