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3 giugno 1982
3 giugno 1982
Art. 4.
>Concorso di pene
Quando contro la stessa persona sono state pronunciate piu' sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni degli articoli 2 e 3, non si applica l' articolo 80 del codice penale e la pena da irrogare si determina aggiungendo alla pena piu' grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di sedici anni nel caso in cui per tutti i reati e' stata applicata una delle attenuanti previste dall'articolo 3 e di ventidue anni negli altri casi.
Per le pene accessorie si applica l' articolo 79 del codice penale .
Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna piu' grave o, in casi di pari gravita', presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.
Si applicano il secondo , terzo e quarto comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale .
>Concorso di pene
Quando contro la stessa persona sono state pronunciate piu' sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni degli articoli 2 e 3, non si applica l' articolo 80 del codice penale e la pena da irrogare si determina aggiungendo alla pena piu' grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di sedici anni nel caso in cui per tutti i reati e' stata applicata una delle attenuanti previste dall'articolo 3 e di ventidue anni negli altri casi.
Per le pene accessorie si applica l' articolo 79 del codice penale .
Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna piu' grave o, in casi di pari gravita', presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.
Si applicano il secondo , terzo e quarto comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale .
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 13/07/1989, n. 396Provvedimento: […] Una scelta di parziale pentimento può giustificare una disciplina meno favorevole rispetto a chi abbia effettuato una scelta di totale pentimento (in tal caso troverebbe, invero, applicazione l'ancor più favorevole cumulo di cui all'art. 4 della legge n. 304 del 1982), ma non certo rispetto a chi abbia effettuato una scelta contraria all'adozione di qualsiasi comportamento "da pentito".Leggi di più...
- illegittimita' costituzionale parziale.·
- pluralita' di condanne·
- misure a favore dei dissociati 'ex lege' n. 34 del 1987·
- applicabilita' anche alle condanne beneficiate dalle diminuzioni di pena 'ex lege' n. 304 del 1982·
- sent. 396/89. terrorismo ed eversione·
- limite massimo di pena·
- esclusione