Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 giugno 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 marzo 2006 |
Commentari • 12
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 10290 del 29https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 29/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10290 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario – Presidente – Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere – Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere – Dott. BERNABAI Renato – Consigliere – Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: O.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Chisimaio 42, presso lo studio Ferrara – Guardata, rappresentata e difesa dall'avv. Ferrara Silvio giusta delega in atti; – ricorrente – contro Ministero dell'Interno in persona del Ministro e Questura di Roma in persona del …
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Giurisprudenza • 206
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2017, n. 15279Provvedimento: 152791 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC. CONTRO DECI- SIONI DI GIUDICI - Primo Pres.te f.f. - RENATO RORDORF SPECIALI TSAP - - asservimento per GI SO acquedotto cava - Presidente Sezione - Ud. 06/06/2017 - - Presidente Sezione -ROBERTA VIVALDI PU R.G.N. 9373/2015 - Consigliere - PIETRO CAMPANILE hon 15278 Rep. IC D'TO - Consigliere - C I. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - CARLO DE CHIARA - Consigliere - FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9373-2015 proposto da: ACQUEDOTTO PUGLIESE …Leggi di più...
- distanze·
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Versioni del testo
- Capo I : Denominazione di origine, zona di produzione e caratteristiche merceologiche.
- Art. 1. (((Denominazione del prodotto). )) (( 1. La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero " Prosciutto di San Daniele del Friuli" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:
a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti;
b) stagionato nella zona tipica di produzione, geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura )) - Art. 2. 1. Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto di San Daniele, che dipendono anche dalle condizioni proprie dell'ambiente della zona di produzione, a stagionatura ultimata sono:
a) la forma esteriore a chitarra compresa la parte distale (piedino). Tale forma deriva dal sistema di preparazione, che, tanto per l'arto posteriore destro quanto per quello sinistro dei suini macellati, prevede si proceda sezionando nel modo seguente: dall'avanti all'indietro nella parte superiore per un terzo della fascia lata; nel terzo inferiore del gluteo mediano, nel terzo superiore del gluteo superficiale, nella meta' circa del lungo vasto e nella parte superiore del semimembranoso, con un taglio ad arco.
Nella parte mediale va disarticolata l'articolazione cosciofemorale e vanno sezionati i muscoli trasversalmente seguendo la linea descritta con il taglio esterno. Dopo la salatura si procede alla pressatura;
b) la tenerezza all'ago-sonda ed al taglio;
c) la presenza della parte grassa perfettamente bianca, in giusta proporzione col magro di colore rosato e rosso con qualche nervatura;
d) il sapore dolce delle carni;
e) l'aroma caratteristico strettamente dipendente dal prescritto periodo di stagionatura;
f) la caratterizzazione mediante l'osservanza di parametri analitici predeterminati, i cui standard sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'organismo abilitato di cui all'articolo 10.