2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero e' notificato al condannato e al suo difensore.
[…] Con provvedimento ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria determinava la pena da eseguire nei confronti di tale condannato in anni ventinove, mesi uno e giorni 17 di reclusione fermo restando che la determinazione della pena da eseguire era stata operata mediante formazione di cumuli, così detti parziali, ciascuno relativo alle pene inflitte per i reati commessi, rispettivamente, sino al 3 settembre 1994, 22 giugno 1995 e 19 gennaio 1999, 26 aprile 2001 e 14 marzo 2005. […]
Leggi di più…[…] A maggior conforto di quanto detto sovviene l'art. 663 c.p.p., che disciplina l'obbligatoria operazione di cumulo delle pene demandata al pubblico ministero [13], da effettuarsi sempre secondo i crismi dettati dall'impianto normativo esaminato, con doverosità di commutazione della pena nel caso si verta nelle ipotesi di cui all'art. 73 comma 2 c.p. […]
Leggi di più…Il codice di procedura penale, pur avendo adottato il principio della piena giurisdizionalizzazione del procedimento esecutivo – il quale ha come presupposto inscindibile l'intervento del giudice dell'esecuzione –, ha tuttavia lasciato inalterato il carattere meramente amministrativo e non giurisdizionale al provvedimento di esecuzione e di cumulo emesso dal pubblico ministero ex artt. 656 e 663 c.p.p. […]
Leggi di più…[…] La ratio della nuova previsione è quella di consentire la formazione del cumulo tra più pene sostitutive, per il quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 c.p. e l'art. 663 c.p.p., con esclusione dunque della possibilità di cumulare pene sostitutive e altre tipologie di pena detentiva e confermando, in ogni caso, con il rinvio a quanto dispone l'art. 663 c.p.p. l'individuazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 665, del medesimo codice. […]
Leggi di più…[…] La ratio della nuova previsione è quella di consentire la formazione del cumulo tra più pene sostitutive, per il quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 c.p. e l'art. 663 c.p.p., con esclusione dunque della possibilità di cumulare pene sostitutive e altre tipologie di pena detentiva e confermando, in ogni caso, con il rinvio a quanto dispone l'art. 663 c.p.p. l'individuazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 665, del medesimo codice. […]
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