Articolo 663 del Codice di procedura penale
Articolo 603Articolo 593
Versione
24 ottobre 1989
Art. 663. Esecuzione di pene concorrenti 1. Quando la stessa persona e' stata condannata con piu' sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero e' notificato al condannato e al suo difensore.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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