Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 663. Esecuzione di pene concorrenti 1. Quando la stessa persona e' stata condannata con piu' sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero e' notificato al condannato e al suo difensore.
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero e' notificato al condannato e al suo difensore.
Commentari • 64
- 1. Cassazione penale n. 721/1992https://www.brocardi.it/ · 228.96936
(massima n. 1) Ai fini previsti dall'art. 663 c.p.p. sono concorrenti e cumulabili tra loro le pene che, sebbene inflitte in sede di cognizione per reati diversi, sono riferibili nella fase esecutiva a tutti i reati predetti per il fatto che e nella parte in cui sono ancora da scontare alla data di commissione dell'ultimo di essi. (massima n. 2) Ai sensi dell'art. 258 c.p.p., nel corso delle indagini preliminari il potere di autorizzare il rilascio di copia di documenti sequestrati spetta al pubblico ministero che procede alle indagini e non al giudice.
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Giurisprudenza • 457
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 3819Provvedimento: […] Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, BE, deducendo violazione degli artt. 657, 663 e 666 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. […] Si osserva che, diversamente ragionando, anche un eventuale error in procedendo da parte della Procura nella formazione del cumulo ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., quale ad esempio la mancata considerazione di alcune pene, resterebbe sempre insindacabile e sprovvisto di tutela giurisdizionale, nonostante la natura del provvedimento de quo, in grado di incidere sulla libertà personale del condannato. […]Leggi di più...
- giurisdizione esecuzione pene·
- art. 78 cod. pen.·
- art. 666 cod. proc. pen.·
- art. 663 cod. proc. pen.·
- art. 657 cod. proc. pen.·
- giudice dell'esecuzione·
- natura amministrativa provvedimento cumulo·
- sindacabilità provvedimento P.M.·
- liberazione anticipata·
- cumulo pene concorrenti