Versione
3 giugno 1982
3 giugno 1982
Art. 7.
Sospensione condizionale della pena
Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e 168 del codice penale , il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato e' stato commesso dal minore degli anni diciotto, a quattro anni, se il reato e' stato commesso da persona in eta' inferiore ad anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e sei mesi in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a norma di legge, priverebbe della liberta' personale per un tempo non superiore a quello sopra rispettivamente indicato, puo' ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la condanna e' per delitto e di cinque anni se la condanna e' per contravvenzione.
La sospensione condizionale puo' essere concessa una seconda volta purche' la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi i limiti indicati nel primo comma.
Sospensione condizionale della pena
Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e 168 del codice penale , il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato e' stato commesso dal minore degli anni diciotto, a quattro anni, se il reato e' stato commesso da persona in eta' inferiore ad anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e sei mesi in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a norma di legge, priverebbe della liberta' personale per un tempo non superiore a quello sopra rispettivamente indicato, puo' ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la condanna e' per delitto e di cinque anni se la condanna e' per contravvenzione.
La sospensione condizionale puo' essere concessa una seconda volta purche' la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi i limiti indicati nel primo comma.
Commentari • 2
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020 · 0.921752
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 23/05/1995, n. 189Provvedimento: […] Tenuto conto, quindi, di tale assimilazione "sul piano sistematico" e considerate le previsioni dettate in tema di estinzione del reato dall'art. 167 del codice penale (la cui disciplina generale è ripresa dall'art. 7 della legge n. 304 del 1982) e di estinzione della pena dall'art. 93 del d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata previsione di un termine nell'art. 9 della legge n. 304 del 1982 determina, […] quali la sospensione condizionale della pena che, pure, riceve disciplina anch'essa speciale ad opera dell'art. 7 della medesima legge n. 304 del 1982, ovvero la particolare ipotesi di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva prevista dall'art. 90 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, […]Leggi di più...
- revoca "in ogni tempo" della liberazione condizionale speciale·
- liberazione condizionale·
- inammissibilita' della questione.·
- pluralita' di soluzioni riservate alla discrezionalita' del legislatore·
- 'ratio'.·
- sent. 189/95 b. pena·
- differenze tra i due istituti·
- liberazione condizionale ordinaria·
- sent. 189/95 a. pena