Articolo 7 della Legge 18 febbraio 1987, n. 34
Articolo 6Articolo 8
Versione
8 marzo 1987
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Versione
20 luglio 1989
Art. 7. Cumulo 1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate piu' sentenze di condanna per reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali e' stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non puo' eccedere anni ventidue e mesi sei per la reclusione e anni quattro per l'arresto. La pena cosi' determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 582 del codice di procedura penale . ((1)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 5-13 luglio 1989, n. 396 (in G.U. 1a s.s. 19/7/1989, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previsto dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o piu' sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304 ."
Entrata in vigore il 20 luglio 1989
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