Art. 7. Cumulo 1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate piu' sentenze di condanna per reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali e' stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non puo' eccedere anni ventidue e mesi sei per la reclusione e anni quattro per l'arresto. La pena cosi' determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 582 del codice di procedura penale . ((1)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 5-13 luglio 1989, n. 396 (in G.U. 1a s.s. 19/7/1989, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previsto dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o piu' sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304 ."
Versione
8 marzo 1987
8 marzo 1987
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Versione
20 luglio 1989
20 luglio 1989
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 13/07/1989, n. 396Provvedimento: […] Nella specie, il LL, dopo aver riportato quattro condanne irrogate con più sentenze per fatti di terrorismo, aveva invocato l'applicazione del regime del "cumulo" previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987, nonostante che, per una di tali condanne, avesse già fruito della diminuzione di pena di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, […]Leggi di più...
- illegittimita' costituzionale parziale.·
- pluralita' di condanne·
- misure a favore dei dissociati 'ex lege' n. 34 del 1987·
- applicabilita' anche alle condanne beneficiate dalle diminuzioni di pena 'ex lege' n. 304 del 1982·
- sent. 396/89. terrorismo ed eversione·
- limite massimo di pena·
- esclusione