Versione
19 aprile 1942
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7 febbraio 2014
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Art. 122.
Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli ((nati fuori del matrimonio)) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.
Il riconoscimento di figli ((nati fuori del matrimonio)) compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non puo' essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima del 1° luglio 1939, purche' i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.
Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli ((nati fuori del matrimonio)) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.
Il riconoscimento di figli ((nati fuori del matrimonio)) compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non puo' essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima del 1° luglio 1939, purche' i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.
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Giurisprudenza • 13
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