Versione
3 giugno 1982
3 giugno 1982
Art. 10.
Decadenza dei benefici
Quando risulta che le cause di non punibilita' previste dagli articoli 1 e 5 e le attenuanti previste dagli articoli 2 e 3 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni e' ammessa la revisione della sentenza a domanda del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto la sentenza stessa e' stata pronunciata, o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
Il giudice puo' infliggere una pena piu' grave per specie o quantita' e revocare i benefici concessi.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal capo III del titolo III del libro III del codice di procedura penale .
Quando le circostanze di cui al primo comma emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, per la rinnovazione del giudizio.
Decadenza dei benefici
Quando risulta che le cause di non punibilita' previste dagli articoli 1 e 5 e le attenuanti previste dagli articoli 2 e 3 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni e' ammessa la revisione della sentenza a domanda del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto la sentenza stessa e' stata pronunciata, o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
Il giudice puo' infliggere una pena piu' grave per specie o quantita' e revocare i benefici concessi.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal capo III del titolo III del libro III del codice di procedura penale .
Quando le circostanze di cui al primo comma emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, per la rinnovazione del giudizio.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 23/05/1995, n. 189Provvedimento: […] La possibilità di revocare in ogni tempo la liberazione condizionale, pertanto, si correlava intimamente al carattere eminentemente premiale dell'istituto, così da fungere come adeguata remora a commettere altri delitti o a rendere false dichiarazioni collaborative per ottenere i benefici: un aspetto, quest'ultimo, che trovava poi un simmetrico complemento nella eccezionale revisione in peius prevista dall'art. 10 della stessa legge n. 304 del 1982, non a caso recepita più di recente, in tema di criminalità mafiosa, nell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. […]Leggi di più...
- revoca "in ogni tempo" della liberazione condizionale speciale·
- liberazione condizionale·
- inammissibilita' della questione.·
- pluralita' di soluzioni riservate alla discrezionalita' del legislatore·
- 'ratio'.·
- sent. 189/95 b. pena·
- differenze tra i due istituti·
- liberazione condizionale ordinaria·
- sent. 189/95 a. pena