Articolo 30 del Codice civile
Articolo 29Articolo 31
Versione
19 aprile 1942
Art. 30.

(Liquidazione).

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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