Articolo 307 del Codice civile
Articolo 299Articolo 308
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 giugno 1983
Art. 307.

((Revoca per indegnita' dell'adottante.)) ((Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato))
Entrata in vigore il 1 giugno 1983
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