Versione
19 aprile 1942
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1 giugno 1983
1 giugno 1983
Art. 307.
((Revoca per indegnita' dell'adottante.)) ((Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato))
((Revoca per indegnita' dell'adottante.)) ((Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato))
Commentari • 35
- 1. riconoscimento figlio naturalehttps://www.brocardi.it/ · 14.075613
[…] nel nostro ordinamento giuridico, ha il diritto al riconoscimento di uno status giuridico corrispondente alla verità biologica e gli è consentito...» Consulenza legale Q201922872 (Articolo 307 Codice Civile - Revoca per indegnità dell'adottante) «La legge 5 giugno 1967 n. 431 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano l'istituto dell'adozione speciale a tutela dei minori privi...» Quesito Q201820624 (Articolo 263 Codice Civile - Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità) «39 anni fà ho dato il mio cognome alla figlia di una mia amica, in modo che non fosse considerata figlia di nn. […]
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Giurisprudenza • 277
- 1. Trib. Trento, sentenza 28/02/2022, n. 126Provvedimento: […] che sussistevano i presupposti per disporre la revoca dell'adozione ai sensi dell'art. 307 cc. […] Sussiste pertanto l'ipotesi di cui all'articolo 307 cc, posto che i fatti delittuosi sono stati compiuti dall'adottante contro la madre dell'adottato e sussiste la domanda dell' adottato stesso.Leggi di più...
- affidamento minore·
- maltrattamenti·
- revoca adozione·
- art. 307 cc·
- annotazione stato civile·
- art. 572 c.p.·
- indegnità adottante·
- cognome adottato·
- compensazione spese di lite