Articolo 201 del Codice di procedura civile
Articolo 200Articolo 225
Versione
21 aprile 1942
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Versione
26 novembre 2024
Art. 201.
(Consulente tecnico di parte).

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale ((possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico)) . ((178))

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

--------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 26 novembre 2024
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