Sentenza 26 aprile 2011
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa.
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Massima È bancarotta fraudolenta distrattiva la compravendita simulata di beni immobili quando il prezzo è pagato con denaro fornito dallo stesso venditore, mediante triangolazioni sui conti dei familiari, perché il corrispettivo è solo apparente e il bene viene sottratto alla garanzia dei creditori. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/05/2017, n. 38731 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/4/2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale …
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare, la vendita “sottocosto” di un bene sociale non integra di per sé una distrazione ex art. 216 L.F.: il giudice deve motivare in concreto sulla idoneità dell'atto a porre in pericolo la garanzia dei creditori (pericolo concreto) e sulla rimproverabilità soggettiva, tenendo conto del contesto economico, della collocazione temporale rispetto alla dichiarazione di fallimento e della destinazione del prezzo incassato. È viziata per manifesta illogicità la motivazione che, a fronte di condotte analoghe coeve (vendite sottocosto), assolve per una ritenendola funzionale a reperire liquidità per pagare debiti sociali e …
Leggi di più… - 3. Il reato di bancarottahttps://www.studiocataldi.it/
La bancarotta è il reato commesso da chi dissimula le proprie consistenze economiche per sottrarre il patrimonio alle pretese dei creditori Cos'è la bancarotta La disciplina normativa della bancarotta Il reato di bancarotta fraudolenta Il reato di bancarotta semplice Il concorso nel reato di bancarotta La bancarotta nel nuovo codice della crisi d'impresa Cos'è la bancarotta La bancarotta è un reato che si configura ogniqualvolta un imprenditore o una società dichiarati falliti con sentenza dall'autorità giudiziaria mettono in atto azioni imprudenti per impedire ai creditori di rifarsi sul patrimonio personale o sociale. Non è possibile fornire una definizione univoca della bancarotta …
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1. La massima In tema di reati fallimentari, il sindaco non risponde del delitto di bancarotta fraudolenta impropria derivante da operazioni dolose poste in essere da una società interamente partecipata dal comune per effetto della sola qualifica di legale rappresentante dell'ente pubblico, posto che, nel caso in cui non vi sia prova della sua qualità di amministratore di fatto della società partecipata, la sua responsabilità sarà configurabile solo in qualità di extraneus, concorrente nel reato, a condizione che sia dimostrato lo specifico contributo fornito al legale rappresentante della società. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 29/11/2023, (ud. 29/11/2023, dep. …
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La massima Non è configurabile il reato di riciclaggio del denaro provento di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quello di concorso dell'extraneus nel reato di cui all' art. 216 l. fall ., nella condotta del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo (Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/9/2016 la Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2011, n. 27367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27367 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 26/04/2011
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1108
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 2857/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA EL N. IL 28/03/1967;
2) SA AS, N. IL 21/10/1969;
avverso la sentenza n. 905/1999 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 09/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 9 marzo 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi del 15 maggio 2003 che aveva condannato RO SE e RO AS, quale socio accomandatario la prima e quale "socio occulto" il secondo della Gioia Alimentari s.a.s. dichiarata fallita il 7 dicembre 1995, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione oltre alle pene accessorie dell'interdizione per dieci anni dai Pubblici Uffici e dell'inabilitazione all'esercizio dell'impresa commerciale per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, il quale lamenta:
a) l'inosservanza delle norme di legge e la mancanza di motivazione quanto alla sussistenza del contestato reato di bancarotta fraudolenta per distrazione;
b) il vizio della motivazione con riferimento alla qualifica di socio occulto in capo al ricorrente RO AS.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e non meritano accoglimento essendo ai limiti dell'inammissibilità in quanto ripropongono le medesime questioni che hanno formato oggetto del giudizio di appello.
2. Il primo motivo è non accoglibile in quanto la Corte territoriale con motivazione logicamente congrua, che unita a quella del Giudice di prime cure ha ricostruito l'effettivo accadimento dei fatti, ha dato conto della contestata distrazione dei beni della società, costituita dalla sparizione di mercè per svariati milioni di lire che, benché regolarmente fatturata all'atto dell'acquisto, non aveva di contro trovato riscontro in corrispondenti atti di vendita con incasso del relativo corrispettivo, non essendo neppure stata rinvenuta nelle rimanenze della merce.
In diritto, la giurisprudenza di questa Corte pacificamente insegna come possa operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari (v. da ultimo Cass. Sez. 5, 17 giugno 2010 n. 35882). La stessa giurisprudenza è, però, anche assai rigorosa nel richiedere che il depauperamento contestato a titolo di bancarotta corrisponda ad un bene o ad una attività che debbono essere accertati nella loro esatta essenza a cura del Giudice ed al di fuori di qualsiasi presunzione.
Il che è quanto avvenuto attraverso l'accertamento documentale e la deposizione del Curatore fallimentare.
Essendo provate le distrazioni, ai fini della sussistenza del reato contestato non ha, poi, alcun rilievo la mancanza del nesso causale con il pregiudizio ai creditori, in quanto i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualunque tempo essi siano stati commessi, e quindi anche se la condotta si sia realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza, non richiedendo la legge un nesso causale o psichico tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, e, quindi il pregiudizio dei creditori, previsto soltanto per l'ipotesi di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, (v. Cass. Sez. 5, 15 luglio 2008, n. 39546 e da ultimo Sez. 5, 14 gennaio 2010 n. 11899).
3. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. È indubitabile, invero e in diritto, come il concorso in bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento in tanto sia configurabile in quanto l'attività di cooperazione col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto, a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa (v. Cass. Sez. 5, 1 dicembre 1998 n. 2501). In fatto, questa volta, i Giudici del merito hanno dato logicamente conto dell'attività posta in essere dal coimputato "extraneus" RO AS ai fini del compimento dell'attività distrattiva posta in essere dalla sorella, amministratrice della s.a.s. Gioia Alimentari dichiarata fallita.
Una diversa rilettura delle risultanze processuali non è, inoltre, consentita a questa Corte di legittimità di fronte alla logica motivazione dei Giudici del merito.
Infine, non può nemmeno accogliersi l'adombrata, soltanto nelle ultime righe dei ricorso, prescrizione dei reati.
Invero, dovendosi applicare la normativa ante L. 5 dicembre, n. 251 a cagione della commissione del reato (7 dicembre 1995) e dell'emanazione della sentenza di primo grado (15 marzo 2003) prima dell'entrata in vigore della novella, il termine prescrizionale di quindici anni verrebbe a scadere il 7 dicembre 2010 a cui devono, però, aggiungersi mesi sei e giorni quattordici di sospensione, per i rinvii delle udienze del giudizio di primo grado, con termine finale di prescrizione non ancora maturato all'atto della presente decisione (21 gennaio 2011).
4. I ricorsi vanno, in definitiva, rigettati e i ricorrenti condannati, altresì, ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011