Sentenza 5 giugno 2003
Massime • 4
La diversità degli interessi tutelati dalla legge penale fallimentare e dalla nuova disciplina dei reati societari, introdotta dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, impedisce che alla materia fallimentare possa applicarsi la norma prevista dall'art. 2634, comma terzo, cod. civ., secondo cui non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza allo stesso gruppo societario.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 disp. att. cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che la sua inosservanza costituisca ragione di nullità. Non sussiste, infatti, violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto tale giudice deve essere individuato nell'organo giudiziario inteso nel suo complesso (nel caso di specie, nel tribunale), e non già nelle singole sezioni che lo compongono.
Non è abnorme ne' inesistente o nullo il decreto che dispone il giudizio che, riportando erroneamente la comunicazione del presidente del tribunale diviso in sezioni, indichi una sezione, davanti alla quale le parti devono comparire, diversa da quella indicata dallo stesso presidente. Si tratta, infatti, di provvedimento emesso da organo legittimato a provvedere e non affetto da nullità, non essendo applicabile l'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto l'indicazione del luogo di comparizione non è mancante od insufficiente, ma è erronea. Non è neppure applicabile l'art. 178 lett. a) cod.proc.pen., in quanto, a norma dell'art. 33, comma secondo, dello stesso codice di rito, non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni relative alle assegnazioni dei processi a sezioni.
Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la prestazione di garanzia cambiaria, mediante l'emissione di cambiali da parte della società, poi dichiarata fallita, in favore di altra società con essa collegata, che le abbia portate allo sconto senza onorarle alla scadenza, con conseguente esposizione della società emittente nei confronti dell'istituto bancario che aveva proceduto all'anzidetta operazione di sconto. Ciò in quanto la bancarotta fraudolenta è reato di pericolo per la cui configurazione non è richiesto un effettivo pregiudizio per i creditori, ma solo la messa in pericolo del loro interesse all'integrità della garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2003, n. 36629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36629 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. MARRONE CO PRESIDENTE
1. Dott. COGNETTI CARLO CONSIGLIERE
2. Dott. FERRUA GIULIANA "
3. Dott. SICA GIUSEPPE "
4. Dott. MARASCA GENNARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO MO N. IL 05/08/1929;
2) LO ON N. IL 01/08/1967;
3) AZ CO N. IL 07/11/1931;
avverso SENTENZA del 08/05/2002 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Fabrizio Hinna Danesi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e condanna in solido alle spese del procedimento dei ricorrenti;
Uditi i difensori degli imputati avvocati Guido Calvi per TO NG, TO Fiorella per NG MO e NG TO e Paolo Iorio per CO OL, che hanno concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
LA CORTE DI CASSAZIONE OSSERVA
1) Il fatto e le due sentenze di merito.
A LO ON, LO MO e AZ CO, amministratori di diritto della Immobiliare Olivanese RL rispettivamente dal 21 dicembre 1987 al 16 marzo 1990 il primo, fino al 28 febbraio 1991 il secondo ed il terzo da tale data al fallimento della società dichiarato dal Tribunale di Roma in data 1 aprile 1993 ed amministratori di fatto per tutto il periodo di esercizio della società, venivano contestati numerosi episodi di bancarotta fraudolenta per distrazione, oltre alla bancarotta documentale. A conclusione della istruttoria dibattimentale il Tribunale di Roma, con sentenza del 23 novembre 2000, dopo avere assolto i tre imputati dalla bancarotta documentale e da due episodi di presunta distrazione, condannava gli stessi per due diverse ipotesi di distrazione.
I soli NG, padre e figlio, erano ritenuti responsabili di avere distratto in favore della RL SC, società in effetti da essi stessi gestita ed alla Immobiliare Olivanese collegata, la somma complessiva di lire 2.200.000.000 a mezzo di effetti cambiari, che la SC RL, anche essa successivamente dichiarata fallita, aveva portato allo sconto determinando con il suo successivo inadempimento l'esposizione per una somma rilevante della IA IV RL nei confronti della CR ROMA FACTORING che quello sconto aveva operato.
Tutti e tre gli imputati erano, poi, ritenuti responsabili di avere utilizzato finanziamenti per lire 2.650.000.000 ottenuti dalla IA IV RL dalla Cassa di Risparmio di Roma per l'acquisto del 50 per cento delle quote della soc. Villa dei Cardinali, che gestiva attività alberghiera in un immobile di proprietà della stessa IA IV.
I giudici di merito ponevano in evidenza che anche la Villa dei Cardinali era amministrata da MO NG e che le quote oggetto della compravendita appartenevano a OL ed alla moglie ed ai figli di quest'ultimo.
Inoltre, rilevavano ancora i giudici di merito, che la Villa dei Cardinali era in condizioni economiche precarie, tanto è vero che non aveva corrisposto alla IA IV RL canoni di locazione dovuti.
Il Tribunale di Roma concedeva ai tre imputati le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti e condannava LO MO e LO ON alla pena principale di anni due e mesi otto di reclusione e CO OL a quella di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni alla curatela del fallimento della IA IV RL costituitasi parte civile.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 8 maggio 2002, dopo avere rigettato le deduzioni difensive, soffermandosi in particolare sul fatto che anche il rilascio di effetti cambiari era da ritenersi distrazione che l'operazione Villa dei Cardinali era da ritenersi una vera e propria elargizione dal momento che le quote della società erano state ipervalutate e che nessun rilievo poteva assumere il fatto che gli imputati erano stati assolti dai reati di bancarotta in relazione al fallimento CO RL, confermava la decisione di primo grado.
2) I motivi di ricorso di TO e MO NG.
Avverso la sentenza della Corte di Appello proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati.
LO MO e LO ON presentavano i seguenti, sostanzialmente identici, motivi di impugnazione, fatta eccezione per un rilievo concernente la posizione particolare di TO NG, tramite il loro difensore di fiducia, motivi che sostanzialmente ribadivano con ricorso presentato personalmente:
1) Inesistenza del decreto che disponeva il giudizio e violazione del principio del giudice naturale. I ricorrenti spiegavano che il Presidente del Tribunale di Roma aveva designato per la trattazione del processo la Sezione 9 del Tribunale, mentre il UP aveva rinviato a giudizio dinanzi alla Quarta Sezione arrogandosi un potere che non gli competeva e ciò in violazione degli articoli 132 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 429 c.p.p. e violando altresì il principio costituzionale del giudice naturale. In subordine, nel caso la Corte avesse ritenuto le due norme citate sfornite di sanzione processuale - inesistenza del decreto o sua nullità assoluta -, i ricorrenti avevano eccepito la incostituzionalità degli articoli 132 e 429 citati in relazione agli articoli 102 comma 1 e 25 della Costituzione nonché dell'articolo 3 della Carta Costituzionale.
2) In relazione ai capi 4) e 7) della imputazione concernenti la prestazione di una garanzia cambiaria in favore della SC RL i ricorrenti hanno eccepito:
a) la violazione della legge penale, perché la mera prestazione di garanzia cambiaria non può costituire distrazione, la omessa motivazione in ordine alle deduzioni difensive e la omessa assunzione di una prova decisiva, perché non era stata accolta istanza di rinnovazione della istruttoria dibattimentale tesa a dimostrare la sussistenza di una adeguata contropartita economica alla prestazione della garanzia, ritenuta essenziale dai giudici di merito. Infine i ricorrenti hanno eccepito la violazione dell'articolo 56 c.p. perché l'emissione di cambiali può costituire tutto al più un atto prodromico alla distrazione.
b) mancanza dell'elemento psicologico del reato contestato non avendo considerato la Corte di merito circostanze di fatto fondamentali, quali la buona condizione economica della SC RL al momento del finanziamento ed il fatto che l'obbligazione cambiaria venne onorata per i due terzi -, avendo frainteso la distinzione tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice e non avendo tenuto conto della sussistenza di un disegno imprenditoriale comune tra le due società; per dimostrare ciò i ricorrenti avevano richiesto rinnovazione della istruttoria dibattimentale. c) esistenza del dubbio sulla sussistenza del dolo.
d) ravvisabilità nei fatti tutto al più del reato di bancarotta semplice.
3) In relazione ai fatti di cui ai capi 5) e 6) della imputazione - acquisto delle quote della società Villa dei Cardinali - i ricorrenti LO hanno dedotto:
a) il travisamento del fatto, la manifesta illogicità della motivazione, la mancanza di motivazione e la omessa assunzione di una prova decisiva, tenuto conto che nei motivi di appello erano stati indicati argomenti per sostenere la giustificazione dell'operazione economica e la congruità del prezzo corrisposto. In particolare i ricorrenti ponevano in rilievo che l'acquisto delle quote si era reso opportuno in una ottica di latente conflittualità tra i soggetti interessati alla gestione delle società - i LO ed il OL -.
b) la mancanza dell'elemento psicologico del reato o quanto meno il dubbio sulla sua sussistenza.
c) la motivazione del tutto insufficiente ed inappagante. 4) In ordine al trattamento sanzionatorio i ricorrenti hanno dedotto travisamento del fatto - insussistenza del ritenuto danno rilevante e della intensità del dolo e mancata considerazione del pagamento dei due terzi della obbligazione cambiaria - 5) In ordine alla particolare posizione di TO LO il ricorrente ha dedotto violazione della legge penale ed illogicità manifesta della motivazione perché il ricorrente, in relazione all'affare CO RL, pur avendo ricoperto la carica di amministratore per un certo tempo non aveva mai gestito realmente il patrimonio sociale, mentre in relazione all'affare Villa dei Cardinali al momento dell'acquisto delle quote non era più amministratore di diritto.
Infine i difensori dei ricorrenti MO ed TO LO, avvocati TO Fiorella e Guido Calvi, depositavano note di udienza, con le quali, richiamando la nuova formulazione dell'articolo 2634 c.c., modificato dal Decreto legislativo n. 64/2002 affrontavano sotto nuovi profili il problema del rapporto tra società collegate. 3) I motivi di ricorso di CO AZ.
CO AZ deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione della legge processuale penale ed in particolare degli articoli 521 e 522 c.p.p. per violazione del principio della corrispondenza tra contestazione e sentenza, perché era stata contestata la distrazione di una somma ed era stato ritenuto l'acquisto di quote della società Villa dei Cardinali e cioè una utilizzazione dei beni della società non certo in contrasto con i fini aziendali.
2) Violazione dell'articolo 42 c.p. per carenza dell'elemento psicologico sia perché le presunte distrazioni vennero realizzate quando il ricorrente non era ancora amministratore della società fallita, sia perché nei fatti, tutto al più, si sarebbe potuta ravvisare una bancarotta semplice di cui all'articolo 217 L.F. Tutti i ricorrenti in conclusione chiedevano alla Corte di Cassazione l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
4) La violazione degli articoli 429 c.p.p. e 132 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
I motivi posti a sostegno dei ricorsi non sono fondati, come pure manifestamente infondata è la eccezione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti e di cui si dirà.
Il primo motivo di impugnazione concerne la inesatta individuazione della Sezione del Tribunale di Roma competente a giudicare i LO ed il OL. Le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione dello stesso delineano il procedimento per la individuazione della Sezione competente, nel senso che il UP richiede al Presidente del Tribunale diviso in Sezioni di designare la Sezione competente e ricevuta tale indicazione predispone ed emette il decreto che dispone il giudizio.
In fatto nel presente processo è accaduto che il Presidente del Tribunale aveva dato indicazione per la Sezione 9, mentre il decreto emesso dal UP ha disposto il giudizio dinanzi alla IV Sezione del Tribunale.
Trattasi, come è evidente, di un mero errore di trascrizione perché le lettere X e V, che rispettivamente compongono i relativi numeri romani IX e IV, sono sistemate nella tastiera dei computers vicine ed intervallate dalla sola lettera C;
l'errore è, quindi, possibile. I ricorrenti hanno dedotto, in buona sostanza, una violazione di legge, nel senso che non era stato rispettato l'articolo 132 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che al secondo comma assegna al presidente del Tribunale diviso in sezioni il potere di individuare la Sezione competente per il singolo processo.
È necessario osservare in primo luogo che detta violazione è stata eccepita per la prima volta in sede di legittimità e, quindi, in contrasto con quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 606 c.p.p.. I ricorrenti per superare l'ostacolo hanno sostenuto l'abnormità dell'atto compiuto dal UP ovvero la inesistenza del decreto che dispone il giudizio.
Non sussiste, invece, alcun presupposto per ritenere l'atto del UP un provvedimento abnorme nel senso più volte precisato dalla Corte di Cassazione, perché il decreto che dispone il giudizio è atto proprio del UP, che viene emesso al termine di un procedimento che vede la partecipazione del Presidente del Tribunale per la individuazione, in base alle norme di ordinamento giudiziario, della Sezione competente.
Il UP prende atto di tale indicazione, la inserisce nel decreto e lo emette.
Può darsi che il provvedimento sia errato, come nel caso di specie, oppure nullo, nei casi indicati dall'articolo 429 c.p.p., ma non può considerarsi abnorme sia perché proviene da un giudice che ha il potere di emetterlo, sia perché la erroneità del decreto che dispone il giudizio non comporta mai una stasi processuale.
Nemmeno può accedersi alla tesi della inesistenza del provvedimento sotto il profilo che la designazione della Sezione sarebbe di fatto avvenuta da parte di un organo che non ha il potere di operare tale individuazione.
Così non è sia perché è stato seguito il procedimento indicato dal codice ed il Presidente ha fornito la sua indicazione che è stata trasfusa anche se erroneamente, nel decreto che dispone il giudizio, sia perché il decreto che dispone il giudizio, come si e già notato, è atto proprio del UP che lo deve compilare fornendo tutte le indicazioni precisate dall'articolo 429 c.p.p., cosa che è stata fatta nel caso di specie.
In altre parole il provvedimento del UP non può essere ritenuto inesistente perché è stato emesso dal giudice che aveva il potere di emetterlo e nemmeno può dirsi inesistente il provvedimento di designazione della Sezione da parte del Presidente del Tribunale sia perché esso non ha autonoma rilevanza dovendo il contenuto dello stesso essere trasfuso nel decreto che dispone il giudizio che è l'unico che produce effetti giuridici, sia perché in effetti il provvedimento di designazione non solo è stato adottato dall'organo che aveva il potere di operare tale designazione, ma era anche corretto;
esso è stato semplicemente trasfuso in modo non corretto nel decreto che dispone il giudizio.
Tutto ciò evidentemente non ha nulla a che fare con il problema, peraltro molto discusso, della inesistenza dei provvedimenti emessi da un giudice incompetente.
Si può allora parlare, tutto al più, di una ipotesi di nullità del decreto che dispone il giudizio - che, come si dirà, non sussiste nel caso in esame - derivante da una violazione di legge, che andava dedotta in sede di appello cosa che, invece, come si è già notato, non è avvenuta.
Ma pur volendo prescindere da tale corretto rilievo che condurrebbe ad una declaratoria di inammissibilità, il motivo è infondato. Che errore vi sia stato è fuori contestazione, ma esso non comporta la sanzione di nullità del provvedimento invocata dai ricorrenti. L'articolo 429 c.p.p. sul punto è molto chiaro, perché al comma III precisa che il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) ed f) dello stesso articolo.
La lettera f), che in qualche modo può avere attinenza con quanto si discute, dal momento che le altre ipotesi di nullità del decreto concernono aspetti del tutto differenti, richiede la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;
il problema che si pone il legislatore è evidentemente quello di fornire all'imputato delle indicazioni assolutamente chiare per consentirne la partecipazione personale al giudizio, se lo ritiene opportuno, oppure tramite un difensore di fiducia e di apprestare una difesa adeguata alla natura delle imputazioni.
Appare logico ritenere che tale norma debba essere collegata a quella prevista dall'articolo 132 delle disposizioni di attuazione citato, perché quando il Tribunale è diviso in Sezioni appare necessario per eliminare qualsiasi incertezza che possa pregiudicare il diritto di intervento e di difesa dell'imputato, indicare nel decreto che dispone il giudizio con precisione anche la Sezione davanti alla quale le parti devono comparire (così Cass. 19 settembre 1995, Branchi, CED 203005; vedi anche Cass. 24 febbraio 2000, Evola in Cass. Pen. 2001, 598, con nota Vitale, che però precisa che la nullità del decreto è ravvisabile soltanto quando la mancata indicazione della Sezione giudicante è tale, in rapporto alla situazione concreta, da provocare una incertezza assoluta sul luogo di partecipazione e da pregiudicare, quindi, in termini effettivi il diritto di intervento dell'imputato). È da notare, peraltro, che sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte non è univoca perché di recente si è affermato che non integra nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della Sezione innanzi alla quale le parti devono comparire (così Cass. 23 novembre 1999, La Porta in Cass. Pen. 2000,3118). La decisione è frutto di una interpretazione letterale dell'articolo 429 comma Il c.p.p. che non prevede, come si è già notato, che la violazione dell'articolo 132 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sia sanzionata con la nullità, e del rispetto del principio della tassatività delle nullità processuali Va detto che però nel caso in esame a ben vedere la situazione è completamente diversa, nel senso che nel decreto che dispone il giudizio la Sezione dinanzi alla quale dovevano comparire gli imputati era stata indicata con molta precisione ed in modo tale che non erano possibili nessun equivoco e nessuna incertezza. Ne consegue che il problema non è tanto quello di verificare se ricorra una ipotesi di nullità prevista dall'articolo 429 c.p.p., certamente da escludersi per quanto detto, ma quello di verificare se ricorra altra e diversa ipotesi di nullità. Infatti ciò che nel caso di specie si è verificato, sfrondando il caso dalle altre pur suggestive considerazioni, è che la Sezione competente è stata individuata, per l'errore di cui si è detto, con violazione delle norme di ordinamento giudiziario ovvero delle norme tabellari, che indicano i criteri di assegnazione dei processi alle Sezioni ed ai singoli giudici.
Mancando ipotesi specifiche di nullità in materia l'unica alla quale si potrebbe fare riferimento nel caso di specie è quella di cui alla lettera a) dell'articolo 178 c.p.p., ovvero alle condizioni di capacità del giudice.
Ora a parte il fatto che per incapacità del giudice deve intendersi la mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio di determinate funzioni, va detto che l'articolo 33 comma Il c.p.p. in modo esplicito ha chiarito che non si considerano attinenti alla capacità del giudice...... le disposizioni sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi alle Sezioni ....... Sia la Corte Costituzionale (C. Cost. 14 dicembre 1998, n. 419, in Cass. Pen. 1999, 1092) sia la Corte di Cassazione (Cass. 17 ottobre 1994, Pingitano, GD 1995, fasc. 4, 66 ) hanno precisato che ai sensi dell'articolo 33 comma 2 c.p.p. non si considerano attinenti alla capacità del giudice e pertanto non sono riconducibili alla previsione dell'articolo 178 lett. a) dello stesso codice le disposizioni relative alle assegnazioni dei processi alle Sezioni del medesimo ufficio all'interno del quale esse sono costituite per finalità di carattere soltanto organizzativo.
Ed ancora più specificamente si è detto che non può dar luogo a nullità ai sensi dell'articolo 178 lett. a) c.p.p., ostandovi l'espresso disposto di cui all'articolo 33 comma 2 dello stesso codice, il fatto che una determinata decisione sia stata adottata da una sezione del competente organo giudiziario diversa da quella designata in base alle tabelle di cui all'articolo 7 bis del r.d. 30 gennaio 1941 n.
2 - ordinamento giudiziario -, introdotto dall'articolo 3 del DPR 22 settembre 1988 n. 449 (così Cass. 28 maggio 1992, Nardino, GI 93, 2 591; Cass. 15 ottobre 1998 Mercadante, CED 213565; Cass. 12 dicembre 2000, Gennaro, CED, 217861).
Ora a ben vedere nel caso di specie si è proprio verificata tale situazione, perché per un errore di trascrizione nel decreto di citazione a giudizio, il processo è stato deciso da una Sezione dello stesso organo giudiziario diversa da quella che in base alle norme di ordinamento giudiziario sarebbe stata in astratto competente e diversa da quella che correttamente in base a tali norme era stata designata dal Presidente del Tribunale. In conclusione tutte le ragioni indicate non consentono di ravvisare ipotesi di nullità nella vicenda ampiamente descritta. 5) la eccezione di incostituzionalità degli articoli indicati al punto quattro.
Gli argomenti esposti in effetti consentono anche di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori dei LO.
Essi hanno sostenuto che una interpretazione degli articoli 429 c.p.p. e 132 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale escludente sanzioni di nullità e/o di inesistenza del decreto che dispone il giudizio nella ipotesi di errata designazione della Sezione competente negli uffici giudiziari divisi in sezioni sarebbe incostituzionale per violazione del principio del giudice naturale e dell'articolo 102 della Carta Costituzionale. Si è ampiamente dimostrato che la questione non consiste in una interpretazione più o meno corretta degli articoli indicati, che in realtà non sono stati violati, dal momento che la fattispecie illustrata può, tutto al più, rientrare nella previsione dell'articolo 33 c.p.p.. Le disposizioni dell'articolo 429 c.p.p. non ineriscono alla corretta individuazione del giudice naturale, perché, come si è detto, tale norma indica gli elementi che debbono essere inseriti nel decreto che dispone il giudizio per consentire l'intervento delle parti nel processo.
Quanto all'articolo 132 delle disposizioni di attuazione si è visto che esso individua nel Presidente del Tribunale il soggetto che deve indicare la Sezione competente, ma giustamente la sua violazione non comporta alcuna nullità in attuazione del resto con il principio fissato dall'articolo 33 comma Il c.p.p.; ciò a prescindere dal fatto che non si è verificata la lamentata violazione perché la designazione effettuata dal Presidente del Tribunale era corretta. Francamente non è dato comprendere come la interpretazione delle due norme citate esposta nel testo possa violare il principio del giudice naturale precostituito per legge, che è ovviamente l'organo giudiziario nel suo complesso, ossia il Tribunale e non la singola Sezione.
Si potrebbe in astratto ravvisare tale violazione, oltre a quella del primo comma dell'articolo 102 della Carta Costituzionale nella disposizione del secondo comma dell'articolo 33 c.p.p.. Pur volendo prescindere dal fatto che la incostituzionalità di tale norma non e stata eccepita dai ricorrenti, va detto che la norma in questione ha già superato il vaglio di legittimità costituzionale, dal momento che le norme tabellari e quelle sulla assegnazione dei processi hanno un carattere prevalentemente organizzativo interno, essendo individuata la competenza per territorio e per materia in base alle norme codicistiche con riferimento all'organo giudiziario nel suo complesso e non alla singola Sezione e/o al singolo giudice. La questione di legittimità costituzionale è quindi, manifestamente infondata.
6) l'affare CO RL e la prestazione di garanzia cambiaria. a) In generale:
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione proposto dai ricorrenti LO, i quali hanno sostenuto che la mera prestazione di garanzia cambiaria non può costituire ipotesi di distrazione fallimentare.
In punto di fatto è necessario ricordare che tra gli anni 89 e 90 la IA IV RL emise effetti cambiari del valore di lire 2.200.000.000 in favore della CO RL, società collegata alla IA IV, a scopo di sostegno finanziario. La CO RL portò allo sconto le cambiali ottenute e fu inadempiente nei confronti della CR ROMA FACTORING che quello sconto aveva operato. Cosicché la IA IV rimase esposta per una somma rilevante nei confronti della CR ROMA FACTORING. Non vi può essere dubbio in tale contesto fattuale che si sia verificato un depauperamento del patrimonio della IA IV assolutamente ingiustificato, come hanno posto in evidenza i giudici di merito, con pregiudizio delle garanzie per i creditori. Se tale è la situazione di fatto del tutto fuorvianti sono le considerazioni in ordine al fatto che la emissione di cambiali costituisce soltanto una promessa di pagamento e non un effettivo pagamento e che pertanto non potrebbe integrare una ipotesi di distrazione consumata.
L'operazione finanziaria va vista nel suo complesso e dalla stessa si desume che la emissione di cambiali fu seguita, come si è detto, dallo sconto delle stesse da parte della beneficiaria CO che fu inadempiente nei confronti della società che aveva operato lo sconto.
Da ciò derivò un effettivo indebitamento della IA IV nei confronti della CR ROMA FACTORING, con depauperamento del patrimonio sociale. Nei fatti, quindi, come hanno correttamente ritenuto i giudici di merito, è ravvisabile il delitto di bancarotta per distrazione contestato.
b) La bancarotta come reato di pericolo E ciò a prescindere dal fatto che il delitto in questione è un reato di pericolo e non di danno e, quindi, è sufficiente che il patrimonio sociale, che costituisce la garanzia dei creditori, venga messo in pericolo con operazioni non munite di adeguata contropartita economica e non volte a realizzare gli scopi sociali. Tra questi ultimi, infatti, non rientra il finanziamento di società collegate, come i giudici di merito hanno rilevato.
L'affermazione che il delitto di bancarotta sia un reato di pericolo e non di danno può ritenersi pacifica;
si può, quindi, procedere per il delitto di bancarotta anche in assenza di danno per i creditori. Il bene tutelato dalle norme che puniscono i fatti di bancarotta è costituito, invero, dall'interesse dei creditori alla conservazione della integrità dei mezzi di garanzia, che può essere leso da fatti effettivi di diminuzione della garanzia - distrazione, distruzione o dissipazione di beni - o da fatti fittizi - occultamento, dissimulazione, riconoscimento di passività inesistenti -. Quindi il reato di bancarotta sussiste sia se l'attività posta in essere dall'agente abbia realmente provocato un danno economico, sia se tale danno non sia stato causato, perché, comunque, si verifica una lesione del diritto alla garanzia del creditore. Il danno viene in rilievo soltanto ai fini della sussistenza della aggravante prevista dall'art. 219 L.F., ma non per ritenere o meno la sussistenza del reato.
La scelta del legislatore è coerente ad un sistema che impone al debitore l'adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 cc.) e che valorizza la correttezza dei rapporti commerciali come componente che contribuisce a determinare il benessere dell'economia pubblica. Da questa concezione pubblicistica discende che non deve intendersi per danno cagionato dal reato in esame soltanto quello che si verifica in concreto in pregiudizio dei creditori e quello che l'insolvenza determina sulla pubblica economia, bensì anche la compromissione delle aspettative di soddisfacimento del singolo creditore che, in base all'art. 2740 cc., ha uno specifico interesse alla conservazione dell'integrità della garanzia ed al controllo della sua consistenza mediante l'esame dei bilanci. Proprio per tale ragione alla tutela del danno si accompagna anche quella della messa in pericolo del bene giuridico protetto. Sono illuminanti in proposito la mancata previsione nelle norme penali della legge fallimentare del danno come elemento costitutivo del reato e la previsione del fine di recare pregiudizio, nozione questa comprensiva sia del danno che del pericolo (vedi in proposito anche Cass. Sez. 5 n. 118 del 5 aprile 1968, la quale sottolinea che il danno nei reati fallimentari può anche mancare, "trattandosi di reato di pericolo").
D'altra parte può ritenersi ormai consolidata l'opinione, sia in dottrina che in giurisprudenza, della irrilevanza, ai fini penali, dell'eventuale recupero delle somme spettanti ai creditori grazie all'esercizio di azioni revocatorie.
E la giurisprudenza ha anche chiarito che la bancarotta non può ritenersi esclusa dal fatto che il fallimento si chiuda in attivo (in bonis) o addirittura senza creditori insinuati, poiché tale circostanza dal punto di vista penale va considerata un postfactum. Ciò discende proprio dal fatto che il bene tutelato dalle norme in discussione deve ravvisarsi, come si è già detto, nell'interesse dei creditori alla integrità dei mezzi della garanzia.
Insomma vengono perseguiti non solo i fatti che cagionano danno ai creditori, ma anche quelli che possono cagionarlo (in tal senso vedi anche Cass. Sez. 5, n. 1325 del 5 febbraio 1986). Anche la Corte Costituzionale ha affrontato l'argomento e, con sentenza 18 maggio 1989 n. 268 ha, tra l'altro, chiarito che "l'incriminazione - per bancarotta - prescinde dall'effettivo avveramento di un danno patrimoniale a carico dei creditori......, danno che, peraltro, sarebbe accertabile solo ex post". Sul punto, inoltre, i ricorrenti con motivi aggiunti hanno anche dedotto un c.d. travisamento del fatto, che, a prescindere dalla infondatezza che emerge con chiarezza da quanto detto nel paragrafo 6) lett. a), non è deducibile in sede di legittimità, a meno che non si traduca in un vizio della motivazione della sentenza impugnata, cosa che, come si è rilevato, non è accaduta nel caso di specie. c) Rapporti tra società collegate.
Sullo specifico problema relativo ai rapporti tra società collegate non appare necessario soffermarsi oltre perché le questioni relative a tale aspetto non sono state riproposte in sede di legittimità dai ricorrenti.
Essi, infatti, non hanno dedotto, né con i motivi di ricorso né con quelli aggiunti, in sede di legittimità tale questione, ma soltanto con le note di udienza hanno sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione il mutamento legislativo dell'articolo 2634 c.c., il quale al terzo comma stabilisce che in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
Tale norma, introdotta con il decreto legislativo n. 64/2002, secondo i ricorrenti avrebbe comportato un mutamento dei rapporti tra società facenti parte dello stesso gruppo - tali erano, secondo la prospettazione difensiva, la IA IV RL e la CO RL con il conseguente venire meno di ogni ipotesi di distrazione nel caso di finanziamento di una società da parte dell'altra. Come è evidente non si tratta di un nuovo argomento posto a sostegno di un motivo ritualmente dedotto, ma di un nuovo motivo di impugnazione dedotto tardivamente.
Sotto tale profilo il motivo di ricorso in questione è inammissibile.
In ogni caso, anche a volere prescindere da tale corretto rilievo, il motivo in discussione è infondato.
In effetti nella vigente normativa il gruppo o collegamento di società è tale soltanto in senso economico e, sul piano giuridico, è considerato ai limitati effetti previsti dal codice civile (art. 2359, 2424 comma 1 n. 10 e 2624 c.c.) e da alcune leggi più recenti, ma non può parlarsi, rispetto ad esso, di personalità giuridica, la quale permane in capo alle singole società componenti, e neppure di una qualsiasi, pur limitata, forma di soggettività, ovvero di centro di imputazione.
Il gruppo costituisce una aggregazione di unità produttive giuridicamente autonome, ma collegate sul piano organizzativo al fine di una migliore attuazione degli obiettivi perseguiti dal complesso.
La direzione economica unitaria e l'autonomia formale delle imprese partecipanti al gruppo costituiscono momenti qualificanti del fenomeno (su tali questioni vedi anche Cass. Civ. 26 febbraio 1990 n. 1439, Foro IT. 1990, 1174). Ne consegue che la nozione di interesse sociale deve essere valutata tenendo conto della autonomia soggettiva delle singole società del gruppo.
Applicando tale principio la Suprema Corte ha, per esempio, ritenuto la illegittimità di operazioni di finanziamento della società controllante alle società controllate o collegate senza corrispettivo e senza garanzie (vedi Cass. Civ. 8 maggio 1991 n. 5123, Giust. Civ. 1992, 1, 2509). Né va sottovalutata la circostanza che non è comunque previsto che il creditore della controllante possa "inseguire" i beni su cui rivalersi, allorché gli stessi siano usciti dalla disponibilità della società debitrice, anche solo perché dirottati verso la controllata.
È evidente allora come siffatte operazioni finiscano con il pregiudicare l'interesse dei creditori alla garanzia del credito (in relazione alle questioni discusse vedi anche Cass. Sez. V 6 ottobre 1999, Tassan D. più 1). Non è percò censurabile la decisione impugnata sul punto, poiché applicando corretti principi giuridici, ha ritenuto il presunto finanziamento a società collegata senza contropartite e/o garanzie come fenomeno di dissipazione e distrazione perché non inerente allo scopo sociale della IA IV RL.
Ma nel caso di specie a ben vedere non è ravvisabile nemmeno il presunto collegamento tra società più volte ipotizzato dai ricorrenti.
È necessario, infatti, rilevare che è possibile in termini giuridici parlare di società collegate o di società appartenenti allo stesso gruppo o di partecipazione di una società all'altra, quando vi sia un bilancio consolidato, cosa inesistente nel caso di specie.
In punto di fatto, infine, i giudici di merito hanno correttamente rilevato che nel caso in esame è dubbio che le società di cui trattasi fossero avvinte da un legame di gruppo giacché una delle operazioni contestate è proprio quella in virtù della quale la fallita IA IV acquisì partecipazioni di maggioranza nella società Villa dei Cardinali;
dunque prima della operazione contestata non è possibile accampare nessun collegamento che, semmai, potrebbe essere ravvisato soltanto a seguito della operazione in discussione.
d) La modifica dell'articolo 2634 c.c. Il mutamento dell'articolo 2634 c.c. non ha modificato, come erroneamente ritenuto dai ricorrenti, il quadro delineato.
La fattispecie introdotta da tale norma, come è stato messo in rilievo dalla dottrina, costituisce una delle più attese novità in tema di reati societari, perché delinea un modello normativo di incriminazione a metà strada tra l'infedeltà patrimoniale ed il conflitto di interessi degli amministratori.
La condotta punita è quella posta in essere dagli amministratori, direttori generali e liquidatori che, in una situazione di conflitto di interessi, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale al fine di procurare a sé, o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio.
Nella espressione ad altri sono comprese anche le società collegate o del gruppo, nel senso che si è puniti per infedeltà patrimoniale anche quando si compiano atti di disposizione volti a procurare un ingiusto profitto a società collegate con danno della società amministrata che adotti l'atto di disposizione patrimoniale. Quindi, anche se in modo del tutto indiretto, è stato ribadito il principio delineato nella presente sentenza e cioè quello della autonomia delle società collegate.
Al terzo comma di tale articolo il legislatore si è preoccupato di limitare il concetto di ingiusto profitto ai soli fini della punibilità dei comportamenti delineati al primo comma e di cui si è già detto.
Con una formula non del tutto chiara in verità il legislatore ha escluso la ingiustizia del profitto, se lo stesso è compensato da vantaggi......derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
In verità più che il profitto della società nei confronti della quale vi è stato l'atto di disposizione, logicamente è il danno intenzionalmente cagionato alla società che compie l'atto di disposizione che deve essere compensato da vantaggi......derivanti dal collegamento o dalla appartenenza al gruppo.
In altre parole, secondo la formula usata dal legislatore l'ingiusto profitto di una società è compensato dal fatto che la società finanziatrice, che ha subito il danno riceve un vantaggio per la sua partecipazione al gruppo.
In siffatta situazione, quindi, la c.d. infedeltà patrimoniale non viene punita perché la compensazione esclude la ingiustizia del profitto.
Il termine in ogni caso, usato all'inizio del comma considerato, non ha nessuna portata generale, come sostenuto dai ricorrenti, ma è ancorato alle disposizioni che precedono il terzo comma, perché si tratta di niente altro che di una delimitazione del concetto di profitto ingiusto ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2634 c.c.. La locuzione, anche se forse in modo grammaticalmente non del tutto idoneo, sostituisce in effetti l'avverbio comunque, ma non può assumere altri significati dal momento che le norme vanno sempre lette nella loro interezza per individuarne il corretto significato. Ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con il delitto di bancarotta per distrazione, perché la declaratoria di fallimento della società che ha compiuto l'atto di disposizione consente di valutare in modo diverso gli atti di disposizione stessi. In effetti la norma societaria in discussione e quella della legge fallimentare hanno finalità del tutto diverse;
quella societaria mira a tutelare i soci da atti di disposizione di amministratori infedeli e, quindi, la limitazione del concetto di ingiusto profitto quando vi sia compensazione del danno appare plausibile, mentre la norma fallimentare tutela i creditori della società fallita e richiede che le garanzie poste a tutela del credito non vengano messe in pericolo. Come si è già detto il danno non requisito necessario del delitto di bancarotta essendo lo stesso un delitto di pericolo, mentre esso costituisce elemento essenziale per il reato di infedeltà patrimoniale previsto dall'articolo 2634 c.c. Quindi la limitazione del concetto di ingiusto profitto e/o di ingiusto danno in tale norma prevista non può dispiegare alcun effetto nelle ipotesi di bancarotta per distrazione, che non richiedono il danno come elemento costitutivo. In conclusione l'operazione ermeneutica dei ricorrenti che tentano di utilizzare istituti propri del diritto societario per limitare la portata dei reati fallimentari non appare per nulla fondata, tenuto conto della profonda differenza, ampiamente delineata nelle pagine che precedono, tra i due reati considerati.
Tenuto conto di quanto detto è da escludere, infine, la decisività delle prove richieste dai ricorrenti concernenti la imprevedibilità della crisi che travolse la società garantita CO RL ed il fatto che l'obbligazione cambiaria venne onorata sino all'ammontare di lire 1,2 miliardi;
anche il buon esito delle prove richieste, infatti, non inciderebbe sul fatto, ampiamente descritto, che l'assunzione di una obbligazione cambiaria per una operazione di finanziamento non rientrante tra gli scopi sociali della IA IV abbia messo a rischio le garanzie patrimoniali dei creditori.
Da tutto quanto detto risulta che nessun dubbio è possibile in ordine alla sussistenza del dolo richiesto dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Per tale reato, invero, è richiesto il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di mettere a rischio le garanzie patrimoniali poste a tutela dei creditori della società con le operazioni compiute;
le considerazioni che precedono non solo dimostrano, come è stato efficacemente messo in rilievo dai giudici di merito, che le operazioni compiute hanno compromesso le garanzie dei creditori, ma che i LO erano perfettamente consapevoli di ciò.
Insomma non di operazione inavveduta si tratta, di operazione cioè che per imperizia e/o avventatezza si sia risolta in danno dei creditori, ma di attività coscientemente poste in essere mettendo a rischio le garanzie del ceto creditorio. Da ciò deriva che non può parlarsi nella fattispecie in esame di una ipotesi di bancarotta semplice come sostenuto dai ricorrenti.
7) L'affare Villa dei Cardinali.
Oltre due miliardi di lire furono utilizzati dalla IA IV RL per acquistare il 50% delle quote della società Villa dei Cardinali;
l'operazione è stata ritenuta distrattiva dai giudici di merito.
La Villa dei Cardinali era una società di gestione esercente attività alberghiera in locali di proprietà della IA IV tenuti in locazione, facente capo agli effettivi proprietari della IA IV, ovvero ai LO, a OL ed ai loro familiari.
La Villa dei Cardinali, che come si è detto era una società di gestione con scarse garanzie patrimoniali, versava, come è lecito desumere dalla motivazione delle due sentenze di merito, in precarie condizioni economiche, tanto è vero che non corrispondeva nemmeno i canoni di locazione alla IA IV. L'obiettivo della IA IV era, secondo le dichiarazioni degli stessi ricorrenti, quello di rientrare in possesso dei locali locati alla Villa dei Cardinali al fine di rilanciare l'attività alberghiera. Logicamente e correttamente i giudici di merito hanno rilevato che l'obbiettivo si sarebbe potuto raggiungere molto più semplicemente e senza impegno di ingenti capitali con uno sfratto per morosità della società Villa dei Cardinali.
La precarietà della condizione economica di quest'ultima società, la facilità di raggiungere gli obiettivi prefissati con altri meno dispendiosi e più efficaci strumenti, il fatto che la Villa dei Cardinali, essendo mera società di gestione, non aveva idonee garanzie da prestare per il cospicuo finanziamento, la ipervalutazione, secondo il curatore fallimentare, del valore delle quote societarie da acquistare, la circostanza che l'operazione non rientrava tra i fini sociali ed il fatto che beneficiari della operazione alla fine erano gli stessi fallendi proprietari della IA IV hanno consentito ai giudici di merito di concludere che si trattava di una ipotesi evidente di distrazione fallimentare.
A fronte di tale imponente quadro probatorio i ricorrenti hanno sostenuto che vi è stato un travisamento del fatto, non avendo i giudici di merito considerato che l'acquisto delle quote si era reso opportuno in una ottica di latente conflittualità tra i soggetti interessati alla gestione delle società - i LO ed il OL -. Pur volendo prescindere dalla inammissibilità in sede di legittimità della eccezione di travisamento del fatto, ovvero dello scarto esistente tra quanto ritenuto dal giudice e quanto emergerebbe dai documenti processuali, a meno che esso non si traduca in un vizio della motivazione, va detto che la circostanza addotta la conflittualità tra i soci - e per la quale è stata richiesta la rinnovazione della istruttoria dibattimentale non ha nessun carattere di decisività, sia perché le motivazioni dei singoli non mutano la oggettiva natura della operazione, sia perché gli obiettivi di potere che si ponevano i ricorrenti non avevano nulla a che fare con i fini sociali, sia, infine perché la prova richiesta non è assolutamente in grado di scalfire l'ingente quadro probatorio a carico degli imputati dinanzi descritto. Da tutto quanto esposto risulta evidente che anche nella operazione concernente l'acquisto di quote della s. Villa dei Cardinali sussiste il dolo generico richiesto, perché gli imputati hanno messo a rischio le garanzie poste a tutela dei creditori coscientemente. Valgono in questa sede le considerazioni svolte a proposito della sussistenza dell'elemento psicologico - nonché della assenza del dubbio in proposito - del reato contestato a proposito della operazione del prestito cambiario che si richiamano;
non appare infatti opportuno ripetere concetti analoghi.
Inammissibile è la considerazione che la motivazione della sentenza impugnata è del tutto inappagante ed insufficiente in ordine all'affare Villa dei Cardinali. È noto infatti, che in sede di legittimità può essere impugnata soltanto la motivazione manifestamente illogica ed a condizione che tale vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, essendo irrilevante la semplice insufficienza della motivazione.
Tra l'altro la dedotta insufficienza motivazionale non è ravvisabile nel caso di specie, tenuto conto di tutto quanto si è detto in precedenza.
8) Il trattamento sanzionatorio.
Inammissibile è il motivo di impugnazione relativo al trattamento sanzionatorio riservato ai ricorrenti.
Ciò che si contesta in effetti è la valutazione di merito compiuta dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione inammissibile in sede di legittimità.
I giudici di merito hanno determinato la pena da infliggere agli imputati tenendo conto delle emergenze processuali e uniformandosi ai criteri indicati dall'articolo 133 c.p.; la Corte di merito ha rilevato, tra l'altro, che agli imputati erano già state concesse le attenuanti generiche nonostante la obiettiva gravità dei fatti commessi, attenuanti che erano state ritenute prevalenti sulla contestata aggravante.
Oltre che di merito il motivo in questione è quindi anche manifestamente infondato.
9) La posizione particolare di TO LO Deve essere rigettato anche il motivo di impugnazione con il quale è stata dedotta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla posizione ed alla responsabilità di TO LO.
Nei capi di imputazione i fatti sono stati addebitati ad TO LO sia come amministratore di diritto per un lungo periodo, sia come amministratore di fatto della società IA IV RL.
Dalla motivazione delle due sentenze di merito è dato desumere che in effetti la società fallita era stata amministrata di comune accordo da tutti e tre gli imputati, che si sono succeduti nel tempo quali amministratori di diritto, continuando poi a gestire gli affari sociali in concorso tra loro come amministratori di fatto della stessa società.
In realtà il motivo di ricorso in questione non mette nemmeno in discussione tale impostazione, ma si limita ad osservare che nonostante TO LO fosse amministratore di diritto della società, in effetti non gestiva gli affari sociali.
Trattasi di mera affermazione che francamente non risulta comprensibile, perché in punto di fatto le sentenze di merito hanno escluso che TO LO fosse una testa di paglia senza effettivi poteri.
Sotto tale profilo il motivo si risolve in una censura di merito, inammissibile in sede di legittimità, perché le valutazioni dei giudici dei primi due gradi di giurisdizione sul punto appaiono logiche e congrue.
Essi hanno, infatti, rilevato che non è possibile, sulla sola base della giovane età dell'imputato al momento del fatto, sostenere che fosse all'oscuro degli affari sociali.
Anche la considerazione che un finanziamento di cosi grossa entità, quale è certamente quello erogato alla RL CO, non poteva certo sfuggire ad un amministratore, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non appare manifestamente illogica.
Essa, invero, unitamente agli altri elementi, quali il fatto non certo secondario che il LO fosse amministratore unico della società al momento della erogazione del finanziamento, legittima l'affermazione di responsabilità per il delitti contestati anche di TO LO.
10) La posizione di CO AZ.
Quanto, infine, alla posizione di CO AZ si rileva che i due motivi di impugnazione sono infondati e vanno, quindi, rigettati.
Non sussiste in ordine alla contestazione dell'acquisto delle quote della società Villa dei Cardinali la violazione degli articoli 521 e 522 c.p.p.. Nel capo di imputazione si contesta la distrazione di una rilevante somma ricevuta in prestito dalla Cassa di risparmio di Roma, somma utilizzata per l'acquisto di quote della società Villa dei Cardinali.
Non vi è nessun contrasto tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza, perché sin dall'inizio il PM aveva indicato la entità della somma distratta e le modalità con le quali era avvenuta tale distrazione.
Come si è già detto tale distrazione avvenne mediante l'acquisto di quote di una società di gestione - Villa dei Cardinali - intestata a parenti degli amministratori;
la società, peraltro, aveva in locazione un edificio di proprietà della IA IV ed i giudici di merito hanno dimostrato con argomenti che il ricorrente C. nemmeno ha contestato che l'acquisto di dette quote era in contrasto con fini aziendali e che era stato operato soltanto al fine di sottrarre alle garanzie creditorie il prestito ricevuto. Si tratta di una valutazione di merito, che, essendo sorretta da una motivazione non manifestamente illogica, non è censurabile in sede di legittimità Del tutto generico appare poi il secondo motivo di impugnazione con il quale il C. ha eccepito la mancanza dell'elemento psicologico del delitto contestato. Il ricorrente ha osservato che quando venne compiuta l'operazione non era ancora amministratore della società, ma ha dimenticato che i giudici di merito lo hanno ritenuto amministratore di fatto per tutto il periodo in cui non era amministratore di diritto essendo stata tale qualifica attribuita ad uno dei LO.
Il ricorrente non ha contestato per nulla la qualifica di amministratore di fatto e, quindi, sul punto la sentenza impugnata non può essere rivisitata.
Quanto alla presunta mancanza dell'elemento psicologico il ricorrente si è limitato a deduzioni del tutto generiche che non consentono di superare la motivazione del provvedimento impugnato secondo la quale l'operazione Villa dei Cardinali venne posta in essere nella piena consapevolezza che la stessa avrebbe compromesso le garanzie patrimoniali poste a tutela dei creditori, essendo stato impoverito il patrimonio della fallenda IA IV RL. Da quanto detto risulta che non può nemmeno parlarsi nel caso di specie di bancarotta semplice, perché non di operazione avventata si è trattato, ma di atto volto ad impoverire le garanzie dei creditori.
Per tutte le ragioni indicate la eccezione di costituzionalità degli articoli 132 delle disposizioni di attuazione e 429 c.p.p. va dichiarata manifestamente infondata, i ricorsi vanno rigettati ed i ricorrenti condannati in solido a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio,in data 5 giugno 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 SETTEMBRE 2003.