Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2003, n. 36629
CASS
Sentenza 5 giugno 2003

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La diversità degli interessi tutelati dalla legge penale fallimentare e dalla nuova disciplina dei reati societari, introdotta dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, impedisce che alla materia fallimentare possa applicarsi la norma prevista dall'art. 2634, comma terzo, cod. civ., secondo cui non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza allo stesso gruppo societario.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 disp. att. cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che la sua inosservanza costituisca ragione di nullità. Non sussiste, infatti, violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto tale giudice deve essere individuato nell'organo giudiziario inteso nel suo complesso (nel caso di specie, nel tribunale), e non già nelle singole sezioni che lo compongono.

Non è abnorme ne' inesistente o nullo il decreto che dispone il giudizio che, riportando erroneamente la comunicazione del presidente del tribunale diviso in sezioni, indichi una sezione, davanti alla quale le parti devono comparire, diversa da quella indicata dallo stesso presidente. Si tratta, infatti, di provvedimento emesso da organo legittimato a provvedere e non affetto da nullità, non essendo applicabile l'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto l'indicazione del luogo di comparizione non è mancante od insufficiente, ma è erronea. Non è neppure applicabile l'art. 178 lett. a) cod.proc.pen., in quanto, a norma dell'art. 33, comma secondo, dello stesso codice di rito, non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni relative alle assegnazioni dei processi a sezioni.

Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la prestazione di garanzia cambiaria, mediante l'emissione di cambiali da parte della società, poi dichiarata fallita, in favore di altra società con essa collegata, che le abbia portate allo sconto senza onorarle alla scadenza, con conseguente esposizione della società emittente nei confronti dell'istituto bancario che aveva proceduto all'anzidetta operazione di sconto. Ciò in quanto la bancarotta fraudolenta è reato di pericolo per la cui configurazione non è richiesto un effettivo pregiudizio per i creditori, ma solo la messa in pericolo del loro interesse all'integrità della garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 cod. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2003, n. 36629
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36629
    Data del deposito : 5 giugno 2003

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