Sentenza 12 marzo 2013
Massime • 1
Nel reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, cod. strad. l'accertamento del dolo, necessario anche se esso sia di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone.
Commentari • 5
- 1. Fuga dopo incidente e omissione di soccorso: il reato si consuma anche se ci si ferma per un attimo (Trib. Udine n. 628/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 dicembre 2025
(Tribunale di Udine, 6 maggio 2024, n. 628) La sentenza in commento offre una ricostruzione particolarmente chiara del reato di fuga dopo incidente e omissione di soccorso previsto dall'art. 189 del Codice della strada, chiarendo quando la condotta del conducente integra pienamente l'illecito penale anche in assenza di una fuga immediata. Il caso riguarda un incidente stradale avvenuto in ambito urbano, seguito dall'allontanamento del conducente senza che questi si fosse reso identificabile né avesse verificato le condizioni della persona coinvolta, successivamente risultata ferita. Che cosa punisce l'art. 189 Codice della strada L'art. 189 C.d.S. sanziona due condotte distinte: la …
Leggi di più… - 2. Mancata assistenza a vittima di incidente stradale, dolo va accertato (Cass. 37145/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2019
- 3. Fuga dall'incidente o basta sosta monentanea? (Cass. 25142/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 giugno 2019
Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dall'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, sono diversi, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza. Commette reato chi in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, nè quella del veicolo. Il …
Leggi di più… - 4. Fuga e omissione di soccorso: conducente va assolto se manca prova del doloAccesso limitatoPaolo Ghiselli · https://www.altalex.com/ · 11 novembre 2016
- 5. Dolo eventuale e colpa cosciente nei reati connessi alla circolazione stradaleRaffaele Vairo · https://www.studiocataldi.it/ · 31 ottobre 2015
di Raffaele Vairo - Le statistiche relative ai morti sulla strada suggeriscono una maggiore severità nella disciplina della circolazione stradale. In particolare, la guida sotto l'effetto di alcol o di droghe appare di una tale pericolosità che alcune associazioni, affiancate dall'ASAPS - Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale - invocano ad alta voce l'introduzione nell'ordinamento penale del delitto di omicidio stradale. Ma c'è anche chi considera seriale e irrefrenabile il triste fenomeno, tanto da ritenere che si vada diffondendo una sorta di criminalità stradale. All'invocazione hanno risposto recentemente alcuni gruppi politici che si sono impegnati a presentare …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2013, n. 16982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16982 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2013 |
Testo completo
82 1 6 9 82 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/03/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. GIACOMO FOTI "566/2013 Dott. UMBERTO MASSAFRA - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 35381/2012 - Consigliere - Dott. FELICETTA MARINELLI Rel. Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. LUCA VITELLI CASELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR NI N. IL 19/08/1986 avverso la sentenza n. 1800/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 11/05/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduards Scordecaine to del ricorsoche ha concluso per rigetto W Udito, per la parte civile, l'Avv // Udit i difensor Avv. |- Ritenuto in fatto OR AN ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'articolo 189 del codice della strada. Il ricorso si articola in tre distinti motivi. Con il primo, si censura il giudizio di responsabilità, con riferimento all'identificazione nell'imputato come colui che era alla guida del veicolo coinvolto nell'incidente stradale e che non si era fermato. Pur non contestandosi che il veicolo fosse di proprietà dell'imputato, si sostiene che le emergenze fattuali in particolare, la mancata identificazione da parte delle persone offese- - non avrebbero consentito di affermarne la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Con il secondo, si assume la mancanza dimostrazione del dolo del reato, contestandosi l'assunto del giudicante - basato sui danni riportati anche dalla vettura dell'investitore [perdita della coppa proteggi-schizzi]- secondo cui l'imputato non poteva non essersi accorto dell'impatto, di considerevole entità. Con il terzo lamenta la mancata concessione dei benefici di legge. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. La prima doglianza, riguardante l'affermazione di responsabilità, sotto il profilo della mancata identificazione dell'imputato quale conducente il veicolo coinvolto nell'incidente stradale, costituisce censura di fatto, che riguarda l'apprezzamento del compendio probatorio sviluppato concordemente nei due gradi di giudizio, attraverso la valorizzazione del fatto che fosse inverosimile che l'imputato - proprietario e normale usuario del mezzo- lo avesse prestato a persona di cui "dopo appena cinque giorni" non era in grado di ricordare il nome. L'argomento è incensurabile in fatto e non viziato in diritto, senza che in proposito possa neppure evocarsi una pretesa violazione dei principi sull'onere probatorio. In vero, a fronte di una contestazione basata su un dato inequivoco [il coinvolgimento del proprio veicolo 2 nell'incidente] l'imputato aveva l'onere di controdedurre in proposito argomenti di segno diverso in ordine alla disponibilità del veicolo da parte di altri. La decisione [valorizzando il dato della proprietà del veicolo e quello dell'assenza di una indicazione di segno contrario da parte dell'imputato in ordine all'effettiva disponibilità di questo] ha fatto applicazione ineccepibile di una massima di esperienza consolidata [il fatto che a condurre un veicolo sia il proprietario, in assenza di elementi di segno contrario], senza aver inammissibilmente proceduto ad alcuna inversione dell'onere della prova: rispetto alle tesi prospettate dall'accusa (basate sulla riconosciuta valenza indiziante del dato della proprietà/disponibilità del veicolo) compete invero all'imputato articolare elementi atti a neutralizzare tale valenza, ciò perché incombe all'imputato (convenuto) provare i fatti che rendono inefficaci (non concludenti) i fatti addotti dal pubblico ministero (attore), in coerente applicazione dell'articolo 2697 del codice civile. Anche la doglianza basata sulla carenza dell'elemento soggettivo è inaccoglibile, a fronte di una decisione corretta e congruamente motivata. Va ricordato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della strada, che punisce l'utente della strada che, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, il dolo richiesto deve investire, innanzitutto ed essenzialmente, l'omesso obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente, ove questo sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, e va apprezzato come eventualmente sussistente avendo riguardo alle circostanze fattuali del caso laddove queste, ben percepite dall'agente, siano univocamente indicative di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone (Sezione IV, 21 novembre 2007- 10 gennaio 2008 n. 863, Cortellazzi). Ma va anche ricordato che, ai fini della configurabilità del reato de quo, il dolo richiesto per la punibilità può essere integrato anche dal solo dolo eventuale, non essendo necessario il dolo intenzionale (Sezione IV, 10 dicembre 2009- 28 gennaio 2010 n. 3568, Roman). Qui il giudicante si è mosso rispettando tali principi, desumendo la prova del dolo dalle obiettive modalità di verificazione dell'incidente e dai danni riportati tra l'altro proprio dal veicolo dell'investitore: in vero, il dolo va apprezzato per verificarne l'eventuale - sussistenza- avendo riguardo alle circostanze fattuali del caso, laddove queste, ben percepite dall'agente, siano univocamente indicative di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone e sul punto ineccepibile è l'assunto sviluppato dal giudicante. Quanto poi all'ultimo motivo, dalla decisione gravata non risulta che la richiesta dei benefici di legge sia stata oggetto di specifico motivo di appello, essendosi solo dedotto l'eccessività della 3 pena principale e di quella accessoria. Ciò che conduce all'improponibilità della doglianza in questa sede (articolo 606, comma 3, c.p.p.). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 marzo 2013 IlPresidenter Il Consigliere estensore радPatrizia Piccialli"Picelli Giacomo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 APR. 2013 GABS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Giulio N a TIBERIO T R O C 4