Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere, devono considerarsi integrati i requisiti della stabilità del vincolo associativo e della organizzazione di mezzi nel caso in cui gli associati, per realizzare il programma criminoso del sodalizio, abbiano utilizzato una società commerciale tra loro costituita imponendole un modulo operativo illecito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2010, n. 43656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43656 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
43656 /10 MODELLO N. 8
SEZIONI SEMPLICI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Sent. n. sez.1842 Composta da:
Giovanni de Roberto
-25/11/2010
- Presidente -
Tito Garriba R.G.N. 33277/2010
Francesco Serpico
Giovanni Conti
Anna Petruzzellis
-Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE CC
avverso l'ordinanza emessa il 30/04/2010 del Tribunale di Perugia, sezione del riesame,
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Riello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Giovanni Dean, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre il difensore di CC SE avverso il provvedimento con il quale il
Tribunale di Perugia ha respinto il riesame proposto avverso l'ordinanza con cui si disponevano in danno del suo assistito gli arresti domiciliari, lamentando che il giudice non avesse superato i rilievi in diritto posti nel riesame.
Si osservava che il reato di turbativa d'asta, che prevede una pena massima di due anni, non consente l'emissione del provvedimento cautelare;
il Tribunale adito aveva irragionevolmente area valorizzato gli elementi di accusa in
Quanto al reato associativo erano stati valorizzati quali indizi dell'accordo delittuoso la stabilità delle condotte e la permanenza dell'intesa, omettendo di considerare che, trattandosi di attività sociale confluente nell'oggetto della SIS sri di cui l'imputato è dirigente, tale vincolo doveva giustificarsi con l'esigenza commerciale di ottenere il maggior numero di commesse, ed a conferma di tale confusione si rilevava che i ruoli attribuiti alla società illecita ricalcavano quelli rivestiti nella gerarchia sociale, situazione di fatto che incideva anche sulla mancanza di dolo, argomento quest'ultimo sul quale il Tribunale non aveva esposto alcuna argomentazione di segno contrario.
Sugli episodi corruttivi era stata posta in evidenza a sostegno della tesi di accusa la risultanza di un'equivoca conversazione telefonica, che aveva condotto il P.m. ed il Gip ad esprimersi in termini molto cauti ed ipotetici circa la possibile conferma di un'intesa corruttiva, e si segnalava che sullo stesso elemento il
Tribunale si spingeva a ricavarne un elemento di significativa conferma della dazione di somme a persone che avevano un ruolo nella gara che si doveva svolgere.
Si osservava che lo stesso Tribunale valutava come alternativa sia questa lettura, che la possibile utilità che gli amministratori locali ritraevano dall'aggiudicazione alla Sis srl degli appalti in cambio di assunzioni di favore, comportamenti che potevano essere inquadrati nel reato di turbativa d'asta, che prevede l'ipotesi che l'azione venga svolta in cambio di doni;
osservando che, ove così riqualificati, i fatti non legittimano la misura imposta, si concludeva per l'annullamento della misura.
Con memoria depositata il 17/11/2010 il difensore, nel dichiarare la persistenza dell'interesse all'impugnazione, in vista della proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, si riportava ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'esame dell'ordinanza impositiva, che dettagliatamente tratteggia il modus operandi degli indagati, quali rappresentanti della Sis srl nell'attività di acquisizione commesse, dà conto della fondatezza della contestazione di cui all'art. 416 cod. pen, cui non è di ostacolo la formazione di una persona giuridica, costituendo al contrario la creazione di tale centro di imputazione un
2 connotato evidente della stabilità del vincolo, e della presenza di un mezzo finalisticamente volto alla commissione di reati, ove si possa desumere un costante modus procedendi della compagine in tal senso.
Si osserva infatti in giurisprudenza che alla configurazione del reato sia sufficiente la sussistenza della prova della stabilità dell'accordo illecito tra tre o più persone, e la predisposizione di mezzi, anche rudimentali, e che per provare la sussistenza della compagine non sia necessario un atto costitutivo, discendendo da tale ricostruzione l'esigenza una prova minore di quella presente nella specie, per accertare il reato contestato, dovendosi da ciò desumere che, provata la presenza in capo ad una società commerciale di un modulo operativo illecito costantemente seguito e condiviso dai consociati, a maggior ragione debba ritenersi la presenza di indizi del delitto associativo, che, al di là di ogni valutazione definitiva sul delitto di corruzione, rispetto al quale sussistono degli spunti suscettibili di maggiori approfondimenti, giustifica da solo la misura imposta, ed impone di escludere la fondatezza del rilievo di insussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento impugnato.
Nella specie la lettura delle intercettazioni valorizzate nel provvedimento impositivo, dà conto della costante ricerca, nella quale era a pieno titolo coinvolto CC SE, di contatti negli enti pubblici che formalmente dovevano indire la gara alla quale la Sis srl doveva partecipare, e la sistematica alterazione delle regole di partecipazione a tale competizione, al punto che una caratteristica costante era la sollecitazione a seguire per il bando di gara il modulo a tal fine predisposto dalla Sis srl, che veniva sistematicamente inviato presso gli enti pubblici e caldeggiato nella sua successiva utilizzazione, bando che, con la previsione di condizioni di ammissibilità del tutto particolari e scarsamente giustificabili in relazione all'oggetto della gara, imponendo caratteristiche non indefettibili, di fatto abilitava solo la società proponente alla partecipazione ed alla successiva acquisizione della commessa.
Dalle conversazioni emergono anche ulteriori comportamenti alternativi, quali l'indicazione delle ditte da invitare alla trattativa privata, con successivo accordo con le medesime per l'indicazione dell'offerta da formulare, modalità che sostanzia anch'essa la realizzazione di condotte integranti il reato di turbativa d'asta, quale finalità del gruppo associato.
Tale modulo organizzativo risulta riproposto nei contatti con i vari uffici comunali, su tutto il territorio nazionale, con i quali la Sis srl, attraverso l'attività dei tre indagati entrava in contatto, dato di fatto che esclude la sporadicità dell'azione illecita e tratteggia l'intera organizzazione societaria nei termini della finalità di riproposizione dell'identico modulo organizzativo volta ad alterare le
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regole del mercato, ed ad acquisire, in spregio delle norme fissate sia a tutela della concorrenza, che dell'interesse pubblico, commesse con mezzi illeciti.
Né appare di ostacolo a tale ricostruzione la durata temporalmente limitata della società Sis srl, tratteggiata dal ricorrente, atteso che non risulta che tale compagine sia stata costituita per un arco di tempo limitato, non risultando prodotto né richiamato il suo atto costitutivo, laddove, in concreto il perdurare nel tempo dei controlli eseguiti sulle comunicazioni telefoniche, e la frenetica attività desumibile da tali contatti, dà conto della utilizzazione nel tempo sia del centro di imputazione della condotta economicamente rilevante, sia della natura costante del modulo organizzativo, evidenziando la fondatezza della ricostruzione accusatoria in ordine al reato associativo.
Gli elementi di fatto esposti nel provvedimento impugnato, che ha fatto a sua volta richiamo a quanto più diffusamente esposto nel provvedimento impositivo, rivela l'infondatezza del presente ricorso;
a tale accertamento consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d elle spese processuali.
Così deciso il 25/11/2010.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Anna Petruzzellis Giovanni de Roberta
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
oggi - 9 DIC 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER]
Lidia Scalia
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