Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di illegale ripartizione di utili, la distribuzione di somme di denaro corrispondenti ad asseriti utili "in nero" concreta - ancorché essi rappresentino il profitto effettivo della gestione - una manomissione del capitale che integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto, ancorché l'utile non costituisca di per sé l'oggetto materiale della condotta di distrazione fraudolenta, essendo di spettanza dei soci e non della società, quando la sua assegnazione avvenga senza la pre-deduzione dell'onere tributario e della conseguente penalità tributaria (che sorge al momento della erogazione della ricchezza) si riscontra manomissione della ricchezza sociale poiché la distribuzione eccede quanto di pertinenza dei soci.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2009, n. 17692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17692 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
176 92/09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/02/2009
SENTENZA N. 905/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. AMBROSINI GIANGIULIO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1.Dott. COLONNESE ANDREA
" N. 042315/2008 2.Dott. CARROZZA ARTURO
3. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO "
4. Dott.DE BERARDINIS SILVANA "I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 17/03/1944 1) RA PASQUALE
avverso SENTENZA del 10/07/2008
CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SANDRELLI GIAN GIACOMO
La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza resa il 10.7.2008, ha riformato soltanto quanto al trattamento sanzionatorio (riconoscendo la meritevolezza delle attenuanti generiche in via di prevalenza sull'aggravante), la condanna inflitta dal ST fu ritenuto Tribunale di Ascoli Piceno 1'11.4.2007 a SQ RA. amministratore di fato ed, in tale veste, responsabile di bancarotta fraudolenta impropria conseguente al fallimento di WELCOM IMM.RE Srl. (talora erroneamente indicata nella decisione oggetto di ricorso come WELFARE IMM.), dichiarata fallita il 15.5.1996. Si contesta all'imputato sia di avere assegnato denaro sociale ai soci facendolo falsamente apparire come restituzione agli stessi per finanziamenti eseguiti a favore della società nonché di avere ceduto ad altra società (di cui era rappresentante legale) immobili di valore di gran lunga superiore a quanto permutato.
Interpone ricorso la difesa di RA ed eccepisce: carenza e contraddittorietà della motivazione che lo riconobbe amministratore di fatto;
invero all'esito del ragionamento la Corte è pervenuta mediante uno scorretto argomento desunto per esclusione, senza verifica effettiva delle sue mansioni, quando, invece, egli si occupò soltanto di un ramo dell'attività sociale, escludendo la qualifica generale necessaria per riconoscere la gestione di fatto;
la preterizione di argomenti dedotti in sede di gravame d'appello: a) circa l'assenza di valida prova della diretta partecipazione del RA alla gestione del c/finanziamento soci ed alla distribuzione degli utili ed l'inserimento della condotta nella più puntuale fattispecie della preferenzialità; b) l'erronea motivazione relativa all'asserita sproporzione nella permuta dei beni con EN DI, quando quest'ultima, in realtà, saldò debiti della fallita
WELCOM IMM.RE per circa Lire 800 milioni, escludendo profilo di distrazione fraudolenta;
erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 c.p. quanto alla fissazione della pena/base ritenuta eccessiva.
All'odierna udienza per il ricorrente sono presenti gli avv.ti Romano Corsi di Reggio
Emilia e Gaetano Troiani di San Benedetto del Tronto. Il Procuratore Generale (nella persona del Cons. Ghiacchino Izzo) ha concluso per il rigetto del ricorso. L'avv. Corsi si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento e chiede l'annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto ovvero per intervenuta prescrizione. L'avv. Troiani si associa.
In diritto.
E' censura infondata ritenere che la sentenza si giovi di presunzioni o di meccanicistici passaggi argomentativi per affermare la qualifica di amministratore di fatto in capo al RA. La decisione ricorda i deposti (AI, ON, CI) che attestano la sua ingerenza nelle decisioni quale effettivo preposto all'intera gestione e nel controllo decisivo sulla resa del profitto. La giustificazione richiama una competenza sostanzialmente generale e non racchiusa in un unico settore della conduzione amministrativa: in tal senso la motivazione si palesa immune da censura. Pertanto il primo motivo non risulta fondato.
Logico e contrassegnato da immediata conseguente deduzione è l'assunto che il denaro restituito ai soci sottendesse il riparto di utili “in nero" (dato che non è oggetto di contestazione dal ricorrente).
La responsabilità anche per questo aspetto è stata correttamente affermata.
In tema di illegale ripartizione di utili, la distribuzione di somme di denaro corrispondenti ad asseriti utili "in nero" concreta - ancorché essi rappresentino il profitto effettivo della gestione una manomissione del capitale, integrativa della bancarotta
-
patrimoniale (ed è esatto, nonostante l'oscuro accenno contenuto nel ricorso, anche il richiamo espresso dalla sentenza all'art. 2627 cod. civ., il cui comportamento è incluso nel novero dei fatti indicati dall'art. 223 co. 2 n. 1). Infatti, anche se l'utile non costituisca di per sé l'oggetto materiale della condotta di distrazione fraudolenta, essendo di spettanza dei soci e non della società, quando la sua assegnazione avvenga senza la pre-deduzione dell'onere tributario e della conseguente penalità tributaria (che sorge al momento della erogazione della ricchezza) si riscontra manomissione della ricchezza sociale poiché la distribuzione eccede quanto di pertinenza dei soci.
Ancora: nella distribuzione di questa porzione di utile, non è dato ravvisare possibile preferenzialità poiché la bancarotta, evocata dall'art. 216 co. 3 1. fall., suppone l'esistenza del credito (erogato in violazione della par condicio) o, comunque, la giuridica legittimazione alla riscossione dello stesso da parte del percipiente. Nel caso in esame, come si è osservato, questa pretesa non è giuridicamente riconoscibile, sicché l'esito è univocamente quello della condotta di fraudolenza.
Attiene, invece, al fatto la valutazione dell'equilibrio della permuta tra quanto ceduto alla società riferibile all'imputato e quanto la fallita WELCOM IMM.RE ricevette in cambio ed in quale misura la cessionaria estinse debiti della prima. E', comunque, aderente al dato normativo che tra le condotte integrative della distrazione fraudolenta sia da annoverarsi anche la permuta, allorquando il bene ceduto dall'impresa, di cui è successivamente dichiarato il fallimento, sia di valore superiore a quello ricevuto in cambio, poiché l'esito è quello di un depauperamento del patrimonio su cui i creditori C fondano le proprie aspettative di ristoro, se per questo squilibrio negoziale manchi adeguata giustificazione.
Le considerazioni del primo giudice sulla misura della pena/base integrano la motivazione della sentenza impugnata al riguardo: del resto l'elevato importo della distrazione e la condotta di fraudolenza che portò al dissesto la società si concilia con la soglia edittale prescelta.
Non è fondata, infine, l'istanza di dichiarazione della prescrizione del delitto di bancarotta fraudolenta: nel computo difensive, infatti, è stato omesso il periodo di sospensione del procedimento per circa sei mesi che protrae dal novembre 2008 al maggio 2009 il decorso estintivo.
Il ricorso viene, quindi rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio2009
Il Presidente сне Il cons. est.
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Depositata in Cancelleria 24 APR. 2009 Roma, li
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IL CANCELLIERE E
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Carmela Kanzuise ши